2C_897/2022 06.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_897/2022  
 
 
Sentenza del 6 settembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Hänni, Ryter. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Francesca Pieretti Gerrits, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permessi per frontalieri e permessi di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.27). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A partire dal 2013 ma in tempi diversi, i cittadini italiani B.________, residente in Provincia di Monza e Brianza (I), F.________, G.________, H.________, D.________, E.________ e C.________, residenti in Provincia di Como (I), hanno ottenuto un permesso per frontalieri UE/AELS per lavorare quali dipendenti presso la A.________ SA, con sede a Lugano. In base agli atti, a B.________ l'autorizzazione richiesta è stata rilasciata il 4 marzo 2013 (con termine di controllo il 3 marzo 2018), a F.________ il 13 maggio 2013 (permesso poi rinnovato, con termine di controllo il 12 maggio 2023), a G.________ il 20 maggio 2013 (permesso poi rinnovato, con termine di controllo il 28 febbraio 2022), a H.________ il 5 maggio 2014 (con termine di controllo il 4 maggio 2019), a D.________ il 1° luglio 2014 (con termine di controllo il 30 giugno 2019), a E.________ il 1° maggio 2017 (con termine di controllo il 30 aprile 2022), a C.________ il 9 novembre 2017 (con termine di controllo l'8 novembre 2022).  
In base al registro di commercio, A.________ SA sarebbe attiva... Azionista unica della società è la I.________ Srl con sede a X.________ (provincia di Como-I). 
 
A.b. Il 4 luglio 2014, B.________ ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS ed ha continuato a svolgere la propria attività presso la A.________ SA. Il 2 giugno 2017 è stato quindi raggiunto dalla moglie J.________ (...) e dai figli K.________ (...) e L.________ (...), i quali sono stati posti al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare.  
 
B.  
 
B.a. Con sette decisioni, tutte dell'8 gennaio 2020, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha:  
(a) revocato il permesso per frontalieri UE/AELS a G.________, E.________, C.________ e F.________; 
(b) negato il rinnovo del permesso per frontalieri UE/AELS a H.________ e D.________; 
(c) rifiutato il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS a B.________ e ai suoi figli, negando in parallelo agli stessi e a J.________ (moglie) il rinnovo del permesso di dimora UE/ALS. 
Riferendosi ad accertamenti svolti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, riassunti nel rapporto del 1° aprile 2019, come pure alla documentazione acquisita, le autorità migratorie hanno infatti ritenuto che la A.________ SA fosse stata creata allo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; R 0.142.112.681) in merito alle prestazioni di servizio transfrontaliero e che, pertanto: da un lato, la società non poteva essere riconosciuta quale datrice di lavoro; d'altro lato, ai suoi dipendenti non si poteva riconoscere la qualità di lavoratori UE/AELS, motivo per cui le condizioni per mantenere o rinnovare il permesso per frontalieri (G.________, C.________, F.________, H.________, E.________ e D.________) rispettivamente per rinnovare il permesso di dimora (B.________, L.________, K.________ e J.________) e/o per rilasciare un permesso di domicilio (B.________, L.________, K.________) non erano date. 
 
B.b. La liceità di tali decisioni è stata confermata sia dal Consiglio di Stato ticinese (con pronuncia unica del 2 dicembre 2020) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 3 ottobre 2022, che respinge il gravame davanti ad esso interposto, nella misura in cui non era diventato privo di oggetto (situazione di F.________ e di G.________).  
In questo contesto, i Giudici ticinesi hanno anche constatato rispettivamente precisato che le richieste di B.________ e dei suoi familiari (la moglie e i due figli) non concernevano più il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS ma solo il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS (giudizio cantonale, consid. 1.1). 
 
C.  
 
C.a. Con unico ricorso in materia di diritto pubblico del 4 novembre 2022, A.________ SA, D.________ e E.________, C.________ e B.________, per sé e per i suoi familiari (la moglie e i due figli), hanno impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. Domandano inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.  
L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto dell'impugnativa. Il Consiglio di Stato ticinese si è invece rimesso al giudizio di questa Corte federale. Con decreto del 9 novembre 2022 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata accolta, nel senso dei considerandi (richiesta dei ricorrenti 2-5), nella misura in cui non era priva d'oggetto (richiesta da parte della ricorrente 1, divenuta caduca con l'ammissione della richiesta dei ricorrenti 2-5). 
 
C.b. Il 20 giugno 2023 rispettivamente il 13 luglio 2023 le autorità migratorie ticinesi hanno comunicato al Tribunale federale che C.________ e B.________ avevano concluso un contratto con un nuovo datore di lavoro, con effetto al 1° giugno 2023.  
Chiamati a prendere posizione al riguardo, con lettere del 13 luglio 2023 rispettivamente del 26 luglio 2023 C.________ e B.________ hanno indicato al Tribunale federale di ritenere di avere ancora un interesse attuale nella causa in ragione del fatto che: (a) sebbene avessero potuto cambiare lavoro, non era stato rilasciato loro ancora nessun nuovo permesso (C.________ e B.________); (b) siccome gli anni trascorsi nel Cantone Ticino erano rilevanti ai fini del rilascio del permesso di dimora e di domicilio, vi era interesse ad avere conferma che il rapporto di lavoro tra il ricorrente 2 e la ricorrente 1 era legale (B.________). Per il caso in cui il Tribunale federale fosse giunto ad altra conclusione, hanno postulato la rinuncia a prelevare spese e il riconoscimento di congrue ripetibili. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è diretta contro una pronuncia resa dal Tribunale amministrativo ticinese in un litigio che riguarda il diritto degli stranieri. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Già perché gli insorgenti 2-5 sono di nazionalità italiana e possono di principio richiamarsi all'ALC, la causa sfugge tuttavia alla menzionata clausola d'eccezione (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 1.1).  
 
1.2. Il gravame è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da persone fisiche e giuridiche che hanno legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). In effetti, in base all'art. 89 cpv. 1 LTF basta la partecipazione al procedimento davanti all'istanza inferiore e un interesse (attuale) degno di protezione all'annullamento dell'atto impugnato, che può essere anche solo di fatto (DTF 147 I 136 consid. 1.3) e che qui è dato: (a) sia per i ricorrenti 4 e 5, che chiedono il rinnovo di un permesso per frontalieri UE/AELS per continuare a lavorare presso la ricorrente 1; (b) sia per quest'ultima, per lo meno quale datrice di lavoro dei ricorrenti 4 e 5; (c) sia per i ricorrenti 2 e 3, per le ragioni da loro indicate nelle lettere del 20 giugno 2023 rispettivamente il 13 luglio 2023 (precedente consid. C.b).  
 
1.3. Di conseguenza, il gravame va esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Pur interrogandosi sull'opportunità della scelta, da parte delle autorità cantonali di ricorso, di esprimersi sulle varie fattispecie litigiose nell'ambito di un unico giudizio, a questo stadio della procedura e visto l'esito del litigio, anche il Tribunale federale rinuncia infatti a disgiungere le varie cause, pronunciandosi con un'unica sentenza. Sempre visto l'esito del litigio, non va approfondita nemmeno la questione dell'ammissibilità delle conclusioni, puramente cassatorie, formulate nell'impugnativa.  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, alla luce dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che dev'essere precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli atti (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
3.  
Al pari del Consiglio di Stato ticinese, la Corte cantonale ha tutelato l'agire delle autorità migratorie. Esposto il quadro legale di riferimento, anch'essa ha infatti concluso che: 
(a) la A.________ SA non aveva una propria operatività effettiva, ma andava considerata una ramificazione su suolo svizzero della I.________ Srl con sede a X.________ (provincia di Como-I), ragione per la quale le condizioni per riconoscere il diritto a un permesso per frontalieri UE/AELS o a un permesso di dimora UE/AELS a persone che indicavano tale società quale datrice di lavoro Svizzera non erano date (giudizio impugnato, consid. 4); 
(b) che, non essendo riunite le condizioni per rinnovare il permesso di dimora UE/AELS al ricorrente 2, non erano date nemmeno le condizioni per un rinnovo - a titolo derivato - dei permessi di dimora UE/AELS concernenti i suoi familiari (la moglie e i due figli), il cui diniego era per altro anche proporzionale (giudizio impugnato, consid. 4); 
(c) infondata era infine anche la critica con la quale veniva lamentata una violazione del diritto alla parità di trattamento e del divieto di discriminazione (giudizio impugnato, consid. 5). 
 
4.  
 
4.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente, cittadino di una parte contraente, che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. Il capoverso 6 precisa che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata per il solo fatto che il lavoratore non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente. Il diritto di soggiorno conferito a un lavoratore dipendente sulla base dell'art. 6 cpv. 1 allegato I ALC si estende - a titolo derivato - al coniuge e ai discendenti minori di 21 anni o a suo carico (art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a allegato I ALC).  
 
4.2. L'art. 7 cpv. 1 allegato I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero quale cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana. Giusta l'art. 7 cpv. 2 allegato I ALC, i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. La carta è rinnovata per almeno cinque anni, purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica.  
 
4.3. Secondo le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione relative all'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203; istruzioni OLCP-01/2023), alle quali si richiama anche la Corte cantonale, nel caso in cui un cittadino dell'Unione europea presenti una domanda per ottenere un permesso di dimora o un permesso per frontalieri, "si dovrà anche controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera ("ditta bucalettere") al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliero (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera dispone di un'infrastruttura tale che sia effettivamente l'impresa in questione a svolgere a proprio profitto l'attività notificata ossia, per esempio, un team direttivo che impartisce direttive e istruzioni a proprio personale e che dispone del potere decisionale necessario all'esecuzione dei lavori, un'amministrazione, un segretariato, degli uffici, dei macchinari, dei materiali o altri elementi probanti (...) In assenza di siffatti elementi, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati" (citate istruzioni, punto 4.2.1, pag. 37-38).  
Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (DTF 146 I 105 consid. 4.1). Nella misura in cui riflettono il senso reale del testo legale e propongono un'interpretazione corretta e adeguata al caso specifico, le istanze di ricorso ne tengono tuttavia conto e non vi si scostano senza validi motivi, ciò che fa anche il Tribunale federale (DTF 146 I 105 consid. 4.1; sentenze 2C_154/2023 dell'8 agosto 2023 consid. 4.3; 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 5.3). 
 
4.4. I lavoratori dipendenti al beneficio di permessi di dimora o per frontalieri ottenuti per svolgere un attività vanno distinti dai lavoratori che sono distaccati da prestatori di servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 cpv. 1 ALC in relazione con gli art. 17 segg. allegato I ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Quale prestatrice di servizi, una società con sede sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (art. 17 seg. allegato I ALC; sentenza 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.2).  
Sulla base della riserva di cui all'art. 22 cpv. 2 allegato I ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20; DTF 147 II 375 consid. 3; 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; sentenze 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 4.2; 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1). Essa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione rispettivamente lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. a e b LDist). 
 
5.  
 
5.1. Nel p.to 3 del ricorso, gli insorgenti prendono atto del fatto che la sentenza impugnata si basa sull'assenza "ab origine" di un datore di lavoro effettivo e sostengono che un intervento da parte della autorità migratorie - correttivo e a posteriori, su un problema che avrebbe semmai dovuto essere riscontrato dall'inizio - non sarebbe lecito. A sostegno di tale tesi andrebbe considerato che l'art. 23 OLCP, cui si richiama la Corte cantonale nel suo giudizio, sarebbe applicabile solo quando le condizioni relative a un permesso vengono a mancare posteriormente, non invece quando si ritiene che esse difettino dall'inizio e ciò sarebbe confermato anche dalle istruzioni OLCP-01/2023.  
 
5.2. La censura è però infondata perché, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 23 OLCP costituisce una valida base legale per revocare rispettivamente non rinnovare un permesso di dimora o un permesso per frontalieri UE/AELS non solo quando "non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio" ("wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt sind", "si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies"), come si legge nel testo, ma anche quando le condizioni richieste per il rilascio di uno specifico permesso non erano rispettate già dall'inizio (sentenze 2C_391/2019 del 19 agosto 2019 consid. 3.1 e 2C_732/2018 del 6 dicembre 2018 consid. 4.2.4, entrambe con riferimento alla sentenza 2C_96/2012 del 18 settembre 2012 consid. 2.2; sentenza 2C_624/2018 del 7 agosto 2018 consid. 6.1, con riferimento anche al motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. d della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]).  
 
5.3. D'altra parte, come indicato nell'impugnativa, è vero che le autorizzazioni UE/AELS non hanno carattere costitutivo bensì dichiarativo, e che ciò significa che, quando le condizioni previste dall'ALC per la concessione di una determinata autorizzazione sono date, una persona ha di principio diritto al permesso. Altrettanto vero è però che la mancanza di queste condizioni (di carattere costitutivo) è stata riscontrata anche nella fattispecie, e che è proprio per questo motivo che il diritto a un permesso per frontalieri UE/AELS rispettivamente a un permesso di dimora UE/AELS (di carattere dichiarativo) è stato quindi negato (DTF 136 II 329 consid. 2.2; sentenza 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.3.2). Come risulta dall'art. 2 ALC in relazione con l'art. 6 allegato I ALC, il permesso di dimora UE/AELS per lavoratori dipendenti presuppone infatti un'attività lavorativa "al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante" e all'esistenza di un datore di lavoro svizzero, che svolga un'attività reale ed effettiva, è subordinato pure il diritto a un permesso per frontalieri UE/AELS (al riguardo, cfr. le sentenze 2C_154/2023 dell'8 agosto 2023 consid. 4-5 e 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 5-6: entrambe con riferimento alle istruzioni OLCP-01/2023, ed entrambe concernenti la revoca rispettivamente il mancato rinnovo di permessi UE/AELS per motivi analoghi).  
 
6.  
 
6.1. Dopo avere a torto contestato l'impostazione giuridica su cui si basa la sentenza impugnata, nel p.to 3 del loro ricorso gli insorgenti contestano anche la conclusione relativa al merito, cioè che la ricorrente 1 non svolge su suolo svizzero nessuna attività reale ed effettiva.  
Riferendosi ai vari aspetti su cui si fonda questa conclusione, sollevano di conseguenza una questione attinente all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio (sentenza 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 5.2) e che richiede la formulazione di un'argomentazione precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
6.2. Nell'impugnativa, una lesione dell'art. 9 Cost. non viene però dimostrata perché gli insorgenti - che non si richiamano mai al divieto d'arbitrio garantito dall'art. 9 Cost. e nemmeno sostengono che i fatti sarebbero stati accertati in maniera manifestamente inesatta o altrimenti lesiva del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF) - si limitano a fornire una propria lettura della situazione ed anche il generico rinvio secondo cui "per ciò che concerne i fatti si rimanda agli allegati e all'incarto del TCA n. 52.2021.27", contenuto nel p.to 1 del ricorso, non è sufficiente.  
In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo o se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili e spetta quindi a chi insorge argomentare in che modo le singole prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 141 III 564 consid. 4.1; sentenza 2C_186/2023 del 25 aprile 2023 consid. 6.1), ciò che non viene qui fatto. Anche nella fattispecie, determinanti sono quindi soltanto i fatti che risultano dal giudizio impugnato, secondo la regola enunciata dall'art. 105 cpv. 1 LTF
 
6.3. Proprio alla luce di tali fatti, nemmeno si può però ravvisare una violazione degli art. 6 e 7 allegato I ALC da parte della Corte cantonale, nell'avere negato ai ricorrenti 2-5 il diritto ai permessi per frontalieri e di dimora UE/AELS, dopo avere constatato che la ricorrente 1, da loro indicata quale datrice di lavoro, non svolgeva in realtà nessuna attività reale, effettiva e duratura su suolo svizzero.  
In effetti, il diniego si basa tra l'altro sui seguenti accertamenti (giudizio impugnato, consid. 4) : (a) che A.________ SA, fondata nel 2013 a Lugano, e I.________ Srl, con sede a X.________ (provincia di Como-I), operano sostanzialmente nello stesso settore, utilizzando il medesimo logo; (b) che la società italiana è azionista unica della società svizzera; (c) che E.________ (ricorrente 5), è stato assunto dalla società elvetica in qualità di consulente al 50 %, ma dal 2006 ricopre anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società italiana, di cui è rappresentante; (d) che, nonostante la natura e l'ampiezza dell'attività dichiarata, la A.________ SA è priva di magazzini e di veicoli intestati a proprio nome e fino al giugno 2021 era anche priva di un servizio di segretariato integrato, non avendo uffici propri ma soltanto una postazione in sublocazione e in condivisione con la fiduciaria M.________ SA, fallita in quell'anno; (e) che la A.________ SA non dispone di un inventario; (f) che, in base alla documentazione acquisita, durante tutto il 2018 e parte del 2019 la A.________ SA ha emesso fatture unicamente alla N.________ Srl, con sede a Y.________ (provincia di Milano-I), la quale le ha subappaltato anche dei lavori, a dimostrazione di un legame che va oltre quello della fornitura di materiale; (g) che per eseguire i lavori che le sono stati subappaltati dalla N.________ Srl, la A.________ SA si è avvalsa di lavoratori della I.________ Srl, come fatto già a partire dal 2013, ovvero da quando è stata fondata; (h) che, diversamente dalla società italiana I.________ Srl, la società svizzera A.________ SA non compare su nessun motore di ricerca e non è oggetto di pubblicità, nemmeno attraverso l'indicazione di un numero di telefono al quale contattarla. 
 
6.4. Per quanto precede, va quindi ribadito che il diniego del diritto al permesso di soggiorno per frontalieri UE/AELS (ricorrenti 3-5) e del permesso di dimora UE/AELS (ricorrente 2) non presta il fianco a critica alcuna (in senso conforme, cfr. le già citate sentenze 2C_154/2023 dell'8 agosto 2023 consid. 5; 2C_231/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 6.1 e 2C_264/2020 del 10 agosto 2021 consid. 5.2).  
D'altra parte, il diritto di soggiorno riconosciuto al coniuge e ai discendenti minori di 21 anni o a suo carico in base all'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC ha solo carattere derivato (precedente consid. 4.1). Pertanto, la conferma del diniego del diritto ad un permesso di dimora UE/AELS al ricorrente 2, comporta anche la conferma del diniego del diritto ad analogo permesso a sua moglie e ai suoi figli (sentenza 2C_192/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 5.3 e contrario). 
 
7.  
Nel p.to 4 del ricorso, gli insorgenti lamentano inoltre una violazione degli art. 2 e 4 ALC. Anche in questo caso, la critica è infondata. 
 
7.1. L'art. 4 ALC si limita infatti a indicare che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone è garantito "conformemente alle disposizioni dell'allegato I". Come visto, il diniego dei permessi ai ricorrenti 2-5 è però conforme sia all'art. 6 che all'art. 7 allegato I ALC, perché - alla luce dei fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF) - un'attività reale, effettiva e duratura della A.________ SA non può essere riconosciuta. Per quanto riguarda il permesso di soggiorno a titolo derivato per la moglie e i figli del ricorrente 2 vale invece il rinvio all'art. 7 lett. d ALC in relazione con l'art. 3 allegato I ALC, che sono stati pure rispettati.  
 
7.2. Nella misura in cui i ricorrenti si richiamano al divieto di discriminazione sancito dall'art. 2 ALC in relazione con l'art. 9 allegato I ALC, va invece constatato che essi lo fanno basandosi su fatti che non risultano dal giudizio impugnato (in particolare, sull'esistenza di un presidio manutentivo elettromeccanico sugli impianti della società N.________ Srl dalle 07.00 alle 21:00 dal lunedì al sabato) e che non possono essere quindi considerati dal Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
8.  
Infine, nel p.to 5 del ricorso, gli insorgenti denunciano una violazione del principio della proporzionalità, il cui rispetto è prescritto nel diritto interno dall'art. 96 LStrI, e una lesione del diritto alla protezione della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU
 
8.1. Una prima violazione del principio di proporzionalità sarebbe data nei confronti della A.________ SA (ricorrente 1), in ragione dell'attività da essa svolta. Anche in tal caso, il gravame fa tuttavia rinvio a un'attività (presidio manutentivo elettromeccanico sugli impianti della società N.________ Srl dalle 07.00 alle 21:00 dal lunedì al sabato, così come descritto nel p.to 4 dell'impugnativa) che non è oggetto di nessun accertamento specifico e che non è nemmeno oggetto di una critica relativa al diritto di essere sentiti, in relazione a prove che sarebbero state offerte ma che non sarebbero a torto state assunte. Siccome si scosta dagli accertamenti di fatto dei Giudici ticinesi, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), pure questa ulteriore censura va di conseguenza respinta.  
 
8.2. La violazione del diritto alla vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU e, in questo contesto, una nuova lesione del principio di proporzionalità, sarebbe invece data nei confronti sia del ricorrente 2 che dei suoi familiari (la moglie e i figli), ai quali la Corte cantonale ha negato il diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS insieme a lui.  
 
8.2.1. Ora, nella misura in cui la censura è formulata riferendosi anche al permesso di domicilio, va innanzitutto osservato che il rilascio di questo tipo di autorizzazione al ricorrente 2 e ai familiari non è oggetto di litigio, perché già il giudizio cantonale riguardava solo il permesso di dimora (precedente consid. B.b; sentenze 2C_158/2020 del 21 agosto 2020 consid. 3; 2C_332/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 2.1).  
 
8.2.2. D'altra parte, le condizioni per un valido richiamo all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata - sulla base di fatti che risultino dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) - non sono dimostrate (art. 106 cpv. 2 LTF; sugli specifici requisiti stabiliti dalla giurisprudenza in materia, cfr. ad es. la sentenza 2C_217/2023 del 17 maggio 2023 consid. 5.2), mentre le condizioni per un riferimento all'art. 8 CEDU nell'ottica del rispetto alla vita familiare non sono manifestamente date. In effetti, nessun membro del nucleo familiare del ricorrente 2 risulta disporre di un diritto di soggiorno duraturo in Svizzera, al quale gli altri membri del nucleo familiare si possano riferire (nazionalità svizzera, permesso di domicilio, o autorizzazione di soggiorno che si fonda a sua volta su un diritto di soggiorno duraturo; DTF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 1.3; sentenze 2C_448/2022 del 5 maggio 2023 consid. 1.2; 2C_760/2022 del 18 ottobre 2022 consid. 7.1).  
 
8.2.3. In assenza di un diritto al soggiorno in Svizzera, che non è qui dato né in base all'ALC né in base all'art. 8 CEDU (precedenti consid. 6.4 e 8.2.2), anche il richiamo all'art. 96 LStrI non può infine assumere portata propria (sentenza 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.3). Ritenuto che le autorità migratorie ticinesi hanno comunicato al Tribunale federale che il ricorrente 2 ha nel frattempo cambiato datore di lavoro (precedente consid. C.b) spetterà ora a loro verificare l'esistenza o meno degli estremi per il rilascio di un nuovo permesso di dimora, sia per il ricorrente 2 medesimo che per i suoi familiari.  
 
9.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 6 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli