4D_45/2023 26.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_45/2023  
 
 
Sentenza del 26 settembre 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2023 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2023.53/56). 
 
 
Considerando:  
che, nella causa intentata da A.________ nei confronti della B.________ Sagl per l'incasso di fr. 1'500.-- e conclusasi con una transazione giudiziale in cui la convenuta versava all'attrice fr. 1'050.--, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha posto quest'ultima al beneficio del gratuito patrocinio, nominandole quale patrocinatrice l'avv. B.________; 
che con decisione 9 maggio 2023 il Giudice di pace ha tassato la nota professionale della predetta legale, riconoscendole una retribuzione complessiva di fr. 2'481.95 (fr. 2'085.-- di onorario, fr. 213.10 di spese e fr. 183.85 di IVA); 
che con sentenza 10 agosto 2023 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo con cui A.________ annunciava di non riconoscere la predetta nota e rimproverava al Giudice di pace di aver intenzionalmente violato i suoi interessi; 
che la Corte cantonale, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame per la sua carente motivazione, ha rammentato pro futuro alla reclamante e al giudice di pace le condizioni su cui basare la concessione dell'assistenza giudiziaria; 
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso del 12 settembre 2023 con cui postula, in accoglimento del gravame, l'annullamento della pronunzia del Tribunale di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio; 
che con istanza del medesimo giorno la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale; 
che la sentenza impugnata verte sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio nominato in una causa civile; 
che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenze 4D_15/2015 del 17 marzo 2015; 4D_66/2014 dell'8 ottobre 2014); 
che tuttavia nella fattispecie, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio, rimane solo aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con quest'ultimo può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che inoltre i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF); 
che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 147 I 89 consid. 1.2.5; 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2); 
che invano si cerca nel ricorso una richiesta cifrata indicante l'importo da riconoscere all'opponente per il patrocinio della ricorrente; 
che inoltre la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo cui non era dato a capire perché la decisione di tassazione del Giudice di pace sarebbe stata errata, ma si limita a lamentare la mancata intimazione dell'impugnativa cantonale alla controparte e al giudice di primo grado, l'esercizio di una pressione abusiva sulla sua patrocinatrice affinché accettasse l'accordo transattivo proposto e a contestare le considerazioni generali sul conferimento del gratuito patrocinio esposte per il futuro dalla Corte cantonale; 
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, richiamato dall'art. 117 LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente; 
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 settembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti