8C_569/2023 26.04.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_569/2023  
 
 
Sentenza del 26 aprile 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Ezio Tranini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, 8010 Zurigo, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 agosto 2023 (35.2023.13). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 29 agosto 2019, B.________ SA ha comunicato al proprio assicuratore LAINF (Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA; di seguito: "Allianz") che l'8 agosto 2019 il suo dipendente A.________, nato nel 1975, attivo al 50% in qualità di "contabile e promotore" dal 22 luglio 2019 a tempo indeterminato, era caduto dalle scale riportando un trauma contusivo alla spalla destra con probabile sublussazione della medesima. L'istituto ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti gli opportuni accertamenti amministrativi, con decisione formale del 12 novembre 2021, confermata il 10 gennaio 2023, Allianz ha ritenuto che al momento dell'infortunio dell'8 agosto 2019 A.________ non fosse dipendente di B.________ SA e che, di conseguenza, la copertura assicurativa era stata erroneamente riconosciuta. 
 
B.  
Con sentenza del 14 agosto 2023, Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione del 10 gennaio 2023. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso "di diritto pubblico" al Tribunale federale, chiedendo in via principale che sia fatto ordine ad Allianz di dare copertura all'infortunio dell'8 agosto 2019. In via subordinata, chiede che l'incarto sia rinviato alla Corte cantonale "per organizzare l'udienza dei Signori A.________ e C.________ e della Signora D.________, tutti azionisti di B.________ SA". 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).  
 
1.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale - diversamente dagli altri ambiti delle assicurazioni sociali - non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF). Tuttavia, questa eccezione non trova applicazione se la controversia verte sull'esistenza della copertura assicurativa per un evento infortunistico, e ciò a prescindere dal fatto che da essa possa dipendere anche il diritto a prestazioni pecuniarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (DTF 135 V 412 consid. 1.2.2). Il Tribunale federale può allora scostarsi dagli accertamenti dell'autorità inferiore solo qualora essi siano avvenuti in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti).  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato l'inesistenza di una copertura assicurativa per l'infortunio dell'8 agosto 2019, sia lesiva del diritto federale. 
 
3.  
Nel giudizio impugnato sono già stati correttamente esposti i principi giuridici applicabili, per cui è sufficiente rinviarvi (art. 109 cpv. 3 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Secondo la Corte cantonale non era stato sufficientemente dimostrato che, al momento dell'infortunio, il ricorrente fosse realmente vincolato a B.________ SA da un contratto di lavoro.  
 
4.1.1. Innanzitutto, quest'ultimo risultava sottoscritto dall'interessato tanto a titolo di datore di lavoro quanto a titolo di dipendente. Oltre a ciò, per l'orario di lavoro vi figurava "secondo le esigenze della società e da concordare con la direzione", benché nell'annuncio di infortunio fosse stato indicato un pensum del 50 %. Inoltre, la prova del pagamento dei salari (perlomeno dal 22 luglio al 18 agosto 2019), nonostante esplicita e reiterata richiesta a B.________ SA, non era in realtà mai stata fornita. Diverse incongruenze emergevano al riguardo, segnatamente l'assenza di un certificato di salario per l'anno 2019 e di conti bancari intestati al ricorrente che permettessero di ricostruire i flussi di denaro relativi all'attività lavorativa. In aggiunta, nella dichiarazione dei salari e degli assegni familiari relativa all'anno 2019, presentata il 7 gennaio 2020 all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (IAS), figurava unicamente il salario annuo lordo della direttrice. Soltanto successivamente alla decisione formale di Allianz del 12 novembre 2021, relativa alla restituzione dell'importo di fr. 65'047.- per le indennità giornaliere corrisposte dall'8 agosto 2019 al 30 aprile 2021, con messaggio di posta elettronica del 10 dicembre 2021 (ovvero lo stesso giorno in cui è stata interposta opposizione alla predetta decisione) la direttrice di B.________ SA ha inoltrato all'IAS "una correzione per quanto riguarda la distinta dei salari AVS per l'anno 2019" e, più precisamente, la "dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l'anno 2019" del 9 dicembre 2021, che contemplava anche il salario annuo lordo del ricorrente. L'importo indicato era peraltro differente da quello figurante quale "salario AVS" "per uomini" nella "dichiarazione relativa al periodo di conteggio dal 1.1.2019 al 31.12.2019" del 30 marzo 2020 di B.________ SA, firmata dal ricorrente in veste di amministratore unico con firma individuale, destinato all'istituto assicuratore contro gli infortuni.  
 
4.1.2. Ricordando la portata ed i limiti del principio inquisitorio, il Tribunale cantonale ha considerato che il ricorrente, nonostante ne avesse avuto la possibilità (da ultimo ancora dopo la risposta di causa), non aveva prodotto nessun nuovo mezzo di prova atto segnatamente a ricostruire i flussi di denaro tra lui e B.________ SA. Questa documentazione era stata richiesta da Allianz già nel quadro della procedura amministrativa, tuttavia senza esito. In quella sede, era inoltre emerso che il ricorrente non aveva presentato gli estratti dei conti bancari di cui sarebbe intestatario neppure all'Ufficio di tassazione di U.________ e all'Ufficio AI competente. I giudici cantonali non hanno quindi condiviso le critiche mosse nei confronti di Allianz per non avere interpellato gli altri azionisti in merito alle relazioni societarie, per non avere interrogato gli altri soci - dei quali non era peraltro stata chiesta l'audizione in sede di opposizione - rispettivamente per non aver richiesto ulteriori informazioni all'assicurato medesimo. Procedendo con una valutazione anticipata delle prove, la Corte ticinese ha quindi rinunciato ad assumere ulteriori mezzi di prova.  
 
4.2. Il ricorrente censura una violazione del principio inquisitorio sancito dall'art. 43 LPGA e del diritto di essere sentito. Il Tribunale cantonale avrebbe infatti dichiarato il contratto di lavoro non probatorio senza però sentire i protagonisti, ovvero gli azionisti stessi. Sarebbe poi infondato e arbitrario non considerare il ricorrente dipendente di B.________ SA. Egli insiste sull'importanza del contratto di lavoro prodotto, la cui esistenza sarebbe confermata dalle dichiarazioni fiscali e per cui sarebbero state pagate le trattenute sociali. Il ricorrente non comprende inoltre il rimprovero dell'assenza di mezzi di prova atti a ricostruire i flussi di denaro tra lui e il datore di lavoro, avendo egli avuto un infortunio soltanto un mese circa dopo la firma del contratto. Neppure pertinente sarebbe il fatto che egli non sarebbe stato dipendente nel passato. La realtà della relazione di lavoro non potrebbe essere negata, nel caso contrario dovrebbero essere sentiti tutti gli azionisti.  
 
4.3. Il ricorso non può che essere respinto. Le censure sollevate si esauriscono nel contestare l'accertamento svolto dai giudici cantonali, sia attraverso delle critiche dirette, sia per mezzo di una pretesa violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito per non aver proceduto ad ulteriori accertamenti. Censure, quest'ultime, che si confondono con il merito della vertenza e che dunque non occorre esaminare separatamente. Ora, incombe ricordare al ricorrente che nel caso concreto, per quanto riguarda gli elementi fattuali, il Tribunale federale non rivede liberamente l'operato dell'autorità inferiore ma soltanto dal punto di vista del divieto dell'arbitrio (cfr. consid. 1.2 supra). Ciò implica che il giudice deve avere manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).  
Nulla di quanto appena menzionato può essere rimproverato al Tribunale cantonale. Del resto, ciò non viene neppure sufficientemente sostanziato nel ricorso stesso, le critiche limitandosi a definire infondata l'interpretazione proposta dai giudici ticinesi senza però confrontarsi dettagliatamente con l'insieme delle circostanze da essi pertinentemente evidenziate. Ad ogni modo, non è arbitrario considerare che l'esistenza formale di un contratto di lavoro passi in secondo piano di fronte segnatamente all'assenza di prove atte a comprovare l'effettivo pagamento dei salari (come ad es. un certificato di salario e gli estratti dei conti bancari intestati al ricorrente), senza dimenticare le principali incongruenze riassunte in precedenza (v. consid. 4.1; per ulteriori elementi, si rinvia alla dettagliata esposizione di quasi tre pagine nel giudizio impugnato, ai consid. 2.8 e 2.9). In considerazione della portata del principio inquisitorio e dell'obbligo di collaborazione delle parti all'istruzione della causa (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1), nonché del grado di prova della verosimiglianza preponderante applicabile nella fattispecie (DTF 138 V 218 consid. 6), la Corte ticinese poteva, senza arbitrio, procedere con una valutazione anticipata delle prove e rinunciare a sentire il ricorrente e gli altri azionisti della ditta in questione. La sentenza avversata resiste così alle critiche. 
 
5.  
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 26 aprile 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi