5A_695/2022 06.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_695/2022  
 
 
Sentenza del 6 settembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabrizio Mion, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinati dall'avv. dott. Marco Lucheschi 
e dall'avv. Davide Marchesini Mascheroni, 
opponenti. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 luglio 2022 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.192). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________ e C.________ erano soci della D.________ S.r.l., ciascuno per il 33 % del capitale sociale, insieme a A.________, socio per il rimanente 34 %.  
 
A.b. Nel 2010 i primi due soci e la D.________ S.r.l. allora in liquidazione hanno avviato una procedura nei confronti del terzo socio che si è conclusa con una sentenza del 22 aprile 2014 con la quale la Corte d'Appello di Torino ha condannato A.________ a versare alla società l'importo di 500'000.-- euro (oltre a interessi) e alle parti avversarie le spese processuali per la prima e la seconda sede, gli "emolumenti accessori ex lege" nonché le spese per il consulente tecnico d'ufficio.  
 
A.c. Con precetto esecutivo zzz emesso il 7 settembre 2020 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, B.________ e C.________ hanno escusso A.________ per l'incasso di complessivi fr. 440'276.14, oltre agli interessi, di cui fr. 359'358.33 a titolo di "capitale", fr. 45'503.28 per "spese legali e tassa di registro" e fr. 35'414.53 per "interessi legali"; quale causa dei tre crediti hanno indicato la "Sentenza Corte d'Appello di Torino n. 775/2014 del 22.04.2014" e per il primo credito anche la "sentenza di exequatur del Tribunale d'Appello di Lugano del 18.05.2020". A.________ ha interposto opposizione.  
 
A.d. Con decisione 16 novembre 2021, il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione presentata (limitatamente all'importo di fr. 436'136.-- oltre interessi) dagli escutenti.  
 
B.  
Con sentenza 14 luglio 2022, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il reclamo presentato da B.________ e C.________, riformando la decisione pretorile nel senso che l'opposizione interposta al precetto summenzionato era rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 390'745.80 oltre interessi dell'1.125 % su fr. 355'608.-- dal 1° gennaio 2022. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 14 settembre 2022, A.________ ha impugnato la suddetta pronuncia dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, che la sentenza impugnata venga riformata nel senso che, in respingimento del reclamo, l'opposizione al precetto esecutivo è confermata. 
Con decreto 4 ottobre 2022, il Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono essere oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nel concreto caso. Il ricorrente, risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso in materia civile può in particolare essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) e, alle condizioni poste dall'art. 96 LTF, la mancata o scorretta applicazione del diritto estero. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2 con rinvio; 147 V 35 consid. 4.2 con rinvii) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). La norma si riferisce tanto a giudizi svizzeri che a decisioni estere, come peraltro risulta anche dall'art. 81 cpv. 3 LEF, siano esse statali o arbitrali (DTF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.2 e 4.5.1; sentenza 5D_21/2020 del 26 maggio 2020 consid. 4.1.3). Nel presente caso, è incontestato che la sentenza del 22 aprile 2014 pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo poiché, come risulta dalla decisione impugnata, è già stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. 
Litigiosa è invece innanzitutto l'eccezione di estinzione del debito (v. infra consid. 4) e, in secondo luogo, quella di assenza di identità tra gli escutenti e i creditori indicati nel titolo di rigetto dell'opposizione (v. infra consid. 5). 
 
4.  
L'art. 81 cpv. 1 LEF esige segnatamente, per il mantenimento dell'opposizione, la prova per mezzo di documenti dell'estinzione del debito. 
 
4.1. A differenza di quanto avviene per il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere verosimile l'estinzione: il titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF creando la presunzione che il debito esiste, tale presunzione può soltanto essere rovesciata dalla prova piena del contrario. All'escusso incombe dimostrare, per mezzo di documenti, non soltanto la causa dell'estinzione, ma anche l'importo esatto a concorrenza del quale il debito è estinto. Per estinzione del debito la legge non intende solo il pagamento, ma anche qualsiasi altra causa di diritto civile, ad esempio la compensazione (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e 4.2.3 con rinvii), la realizzazione di una clausola risolutiva (sentenza 5A_21/2022 del 5 aprile 2022 consid. 4.2.2.2) o l'annullamento mediante convenzione ai sensi dell'art. 115 CO (sentenza 5D_20/2017 del 29 agosto 2017 consid. 4.4 e DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed. 2021, n. 15 ad art. 81 LEF). Un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione può essere rimesso in discussione soltanto da documenti chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1). Al giudice adito con un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).  
Il debitore può avvalersi delle suddette eccezioni anche nei confronti di decisioni pronunciate in un altro Stato (art. 81 cpv. 3 LEF; DTF 144 III 360 consid. 3.2.1 con rinvii [in relazione alla prescrizione]). In questo caso, le obiezioni ed eccezioni di diritto materiale sono di principio rette dal diritto applicabile secondo le regole del diritto internazionale privato svizzero (DTF 144 III 360 consid. 3.4.1 e, in riferimento al rigetto provvisorio dell'opposizione, 145 III 213 consid. 6.1.1; STAEHELIN, op. cit., n. 30 ad art. 81 LEF; ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2a ed., 2022, n. 9 e 40 ad art. 81 LEF). Per contro, alla procedura d'esecuzione in senso stretto si applica il diritto interno svizzero (lex fori: DTF 140 III 456 consid. 2.2.1; ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40 ad art. 81 LEF). 
 
4.2. Il giudice del rigetto non è tenuto a ricercare d'ufficio il contenuto del diritto straniero; l'art. 16 cpv. 1 prima frase LDIP non è applicabile alla procedura di rigetto dell'opposizione (DTF 145 III 213 consid. 6.1.2 [rigetto provvisorio]; sentenza 5D_21/2020 del 26 maggio 2020 consid. 4.1.3 [rigetto definitivo]). Spetta al procedente, per quanto lo si possa da lui ragionevolmente esigere, stabilire il contenuto del diritto straniero, segnatamente in merito all'esigibilità del credito (DTF 140 III 456 consid. 2.3 e 2.4 [rigetto provvisorio]; sentenza 5D_21/2020 del 26 maggio 2020 consid. 4.1.3 [rigetto definitivo]), mentre l'escusso è tenuto a rendere verosimile il contenuto del diritto straniero applicabile alle eccezioni che egli invoca (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3 [rigetto provvisorio]; sentenza 5A_276/2020 del 19 agosto 2020 consid. 6.2 [rigetto definitivo]).  
 
4.3. La questione dell'estinzione del credito constatato nel titolo di rigetto, che in questa sede costituisce il principale oggetto di controversia, è emersa in filigrana in tutte le sedi di giudizio, anche se la lite era incentrata sulla verifica dell'identità tra i creditori designati nel titolo e gli escutenti indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza di rigetto dell'opposizione (v. infra consid. 5).  
 
4.3.1. Sul punto qui litigioso, nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha rilevato in maniera piuttosto stringata che l'escusso, con le sue considerazioni relative alla mancata iscrizione del credito della società nei suoi confronti nel bilancio ordinario e in quello di liquidazione, non aveva dimostrato l'estinzione del credito con documenti, ma si era invece limitato a elencare una serie di comportamenti indiziari, e che per di più " sorprendentemente, egli pare[va] il primo a non sapere se il credito della società nei suoi confronti [fosse] stato estinto per remissione o perché "in qualche modo onorato" ". Non ritenendo adempiuti i requisiti dell'art. 81 cpv. 1 LEF, la Corte cantonale ha quindi respinto l'eccezione senza più ampio esame, in particolare dell'istituto della remissione del debito nel diritto italiano.  
 
4.3.2. Facendo riferimento agli art. 95 e 97 LTF, il ricorrente censura in pratica un apprezzamento arbitrario delle prove da parte dei Giudici cantonali che avrebbe condotto ad un'applicazione errata del diritto italiano applicabile al rapporto fra le parti poiché avrebbe misconosciuto l'istituto della remissione, tacita e/o espressa, previsto all'art. 1236 del codice civile italiano. Sostiene innanzitutto che sarebbe del tutto errato e arbitrario non aver considerato dimostrata mediante documenti l'estinzione del credito, allorché sia il bilancio della D.________ S.r.l. al 31 dicembre 2014, sia quello finale di liquidazione risalente al 2016 con le relative " note integrative " (rispettivamente doc. 4 e doc. F) costituirebbero dei "documenti" ai sensi tanto del diritto penale svizzero (in riferimento all'art. 110 cpv. 4 CP), quanto del diritto italiano in concreto rilevante per gli aspetti materiali della pretesa posta in esecuzione, e in nessuno di essi figurerebbe il credito della D.________ S.r.l., pur essendo entrambi i bilanci stati allestiti dopo la sentenza 22 aprile 2014, che aveva reso immediatamente esigibile il credito in questione. A supporto della sua tesi, dopo aver esposto una serie di disposizioni del codice civile italiano relative alla tenuta dei libri e delle scritture contabili, agli obblighi di presentazione dei conti, all'effetto probatorio dei bilanci rispetto alla completezza dei dati iscritti ed alla responsabilità dei liquidatori in questo contesto, il ricorrente rileva che siccome il credito posto in esecuzione non sarebbe mai stato evocato nell'" ampio e approfondito dibattito " che ha preceduto l'approvazione dei bilanci e nelle note integrative che li accompagnavano e di cui riproduce vari passaggi, occorreva considerare fornita mediante documenti la prova che " quel credito, già a quel momento, non esisteva più ". Qualora poi si dovesse considerare che il credito della società nei suoi confronti esistesse ancora sino all'allestimento del bilancio finale di liquidazione, adduce che vi sarebbe stata una " remissione espressa del debito " al più tardi con l'approvazione di quest'ultimo documento (doc. F) che conteneva la dichiarazione del liquidatore secondo cui " [n]on risultano, pertanto, attività nette da assegnare ai soci " e " [a]i soci C.________ e A.________ non vengono assegnate né attività né passività ", o comunque che una remissione tacita sarebbe stata " desumibile da circostanze concludenti e non equivoche (come avvenuto con il bilancio al 31.12.2014 della citata società) ".  
 
4.3.3. Trattandosi di una procedura che ha natura pecuniaria, il ricorrente non poteva far valere che il diritto estero non era stato applicato correttamente (art. 96 lett. b LTF e contrario) ma era tenuto a dimostrare che l'applicazione da parte dei Giudici cantonali delle disposizioni del codice civile italiano da lui citate fosse arbitraria (art. 95 lett. a LTF e art. 9 Cost.; DTF 143 II 350 consid. 3.2; 138 III 489 consid. 4.3). D'altra parte, trattandosi dell'apprezzamento operato dalla Corte cantonale in merito alla forza probatoria dei documenti prodotti dall'escusso per comprovare le eccezioni liberatorie di cui il ricorrente si avvaleva, siccome era applicabile la lex fori (v. sentenza 5A_790/2015 del 18 maggio 2016 consid. 6.1), andava dimostrato che il giudice cantonale - che fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (v. supra consid. 2.2) - aveva ignorato il senso e la portata dei bilanci e delle relative note integrative o interpretato gli atti di causa in modo insostenibile.  
Invece, ammesso che nella sede cantonale l'escusso abbia reso verosimile il contenuto del diritto italiano (v. supra consid. 4.2) rispetto all'istituto della remissione del debito (circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale non affronta la questione da questa prospettiva, senza nondimeno che il ricorrente censuri dinanzi al Tribunale federale la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.), egli in questa sede non ha comunque dimostrato che la precedente istanza sia incorsa nell'arbitrio nell'applicazione di tale diritto italiano oppure nell'apprezzamento delle prove. Continuando a mettere l'accento sul contenuto dei libri contabili e riproducendo ripetutamente alcune frasi topiche da cui emerge che il credito contestato non figurava più nel bilancio - circostanza del resto incontestata - il ricorrente non si confronta infatti con la conclusione della sentenza impugnata sul carattere indiziario di quelle affermazioni. Invero, quando disserta sulla nozione di documento e sui principi che reggono la contabilità commerciale, non si ravvede del fatto che l'eventuale riconoscimento di un valore probatorio accresciuto ai libri contabili comporta certamente che questo offra una garanzia speciale di veridicità (sul punto v. sentenza 6B_1270/2021 del 2 giugno 2022 consid. 4.1.3 con rinvii, non pubblicato in DTF 148 IV 288), ma ha semmai quale conseguenza, ad esempio, che un suo contenuto menzognero possa configurare una falsità ideologica in documenti (art. 251 CP cum art. 110 cpv. 4 CP) e non che un credito non registrato nel bilancio non esista (più). Il bilancio e l'allegato costituiscono infatti unicamente uno strumento di informazione. In questo senso, la giurisprudenza ha già ad esempio chiarito che l'iscrizione incondizionata di un debito in un bilancio firmato dall'escusso non costituisce un riconoscimento suscettibile di precludere un'eventuale successiva contestazione in una procedura esecutiva (v. sentenza 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.2.1; v. anche sentenza 6B_459/2016 del 25 novembre 2016 consid. 6.4.2 e, per la dottrina, ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 46 ad art. 82 LEF; FLORENCE KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II pag. 28; STAEHELIN, op. cit., n. 71 ad art. 82 LEF). A fortiori, non appare quindi insostenibile la conclusione dei Giudici cantonali secondo cui la mancata iscrizione di un credito non ne implicherebbe in maniera incontrovertibile l'estinzione o l'impossibilità di rivendicarlo nell'esecuzione. Stante quanto precede, non era infine nemmeno arbitrario considerare che l'assenza di tale credito dal bilancio non costituisse un elemento sufficiente per attestare una volontà chiara abdicativa della società rispetto al credito: già solo dalla stringata definizione che il ricorrente fornisce della remissione nel diritto italiano, facendo anche riferimento ad una sentenza della Corte di cassazione italiana presente nell'incarto cantonale quale doc. K (ricorso, pag. 19), emerge che tale modalità di estinzione di un'obbligazione implica una "volontà remissionaria del creditore" e una dichiarazione in tal senso comunicata "al debitore" (e non genericamente a terzi, come nel caso del bilancio) in modo esplicito oppure tacito, ma comunque "desumibile da circostanze concludenti e non equivoche". Ora, come appena visto, una chiara volontà abdicativa non poteva certo risultare dalla mancata iscrizione del credito nel bilancio, la quale poteva essere ascrivibile ad altre ragioni, che sarebbe semmai stato compito di un giudice del merito chiarire. 
 
4.4. In conclusione, la Corte cantonale non è quindi incorsa nell'arbitrio ritenendo che l'escusso non era riuscito ad "infirmare la presunzione di esistenza (e di non estinzione) dei crediti accertati nel titolo di rigetto" per mezzo di documenti. Su questo punto, il ricorso va respinto.  
 
5.  
Resta quindi da esaminare se vi sia identità tra i creditori indicati nel titolo di rigetto e gli escutenti indicati nel precetto esecutivo. 
 
5.1. I Giudici cantonali hanno stabilito che, per quanto atteneva alla pretesa di 500'000.-- euro, era pacifico che secondo il diritto italiano applicabile nella fattispecie, quando la D.________ S.r.l. era stata radiata dal registro delle imprese, gli escutenti e l'escusso le erano "succeduti (per legge) " nella titolarità del credito e che l'escusso, cui anche secondo il diritto italiano incombeva l'onere di provare fatti che impedissero tale cessione del credito, non aveva portato controprove tali da far sorgere dubbi sui fatti sui quali gli escutenti fondavano l'esistenza della successione legale; in fondo - rileva la sentenza impugnata - non aveva nemmeno messo in discussione la questione dell'identità, limitandosi a contestare - appunto senza successo - l'esistenza della pretesa attraverso l'asserita estinzione dei crediti in questione. In relazione invece all'altro credito, relativo alle spese processuali per i due gradi di giurisdizione e ad altri emolumenti (v. supra fatto A.c), la "successione" sarebbe avvenuta secondo i medesimi principi ma soltanto nella misura in cui la società era titolare della quota parte di tale credito.  
 
5.2. Il ricorrente non entra nel merito di tale ragionamento ma di nuovo si limita a ribadire che l'identità fra la parte indicata in causa come istanti e la parte creditrice invece indicata nella sentenza italiana deve essere esclusa siccome, al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese, la società non possedeva più alcun credito nei confronti del ricorrente. Rivelandosi tale censura manifestamente inammissibile per carente motivazione (v. supra consid. 2.1), non occorre nemmeno più esaminare il tipo di contitolarità sulle pretese poste in esecuzione (" solidarietà, comunione, quota parziale esclusiva ") che sarebbe sorto a seguito della " successione ", tanto più che il ricorrente non ha speso nemmeno una parola al riguardo.  
 
 
6.  
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, risulta infondato e va quindi respinto. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni 29 settembre 2022 degli opponenti, con cui avevano chiesto la reiezione dell'istanza di effetto sospensivo al ricorso) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 7'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini