6B_87/2017 10.02.2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_87/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 7 dicembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 24 settembre 2015 A.A.________ e B.A.________ hanno querelato C.________, D.________, E.________ e F.________ per i reati di violazione di domicilio (art. 186 CP) e di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP); 
che la querela era in relazione con un sopralluogo effettuato da F.________ sul fondo part. xxx di X.________, di proprietà dei querelanti, gravato con un diritto di passo veicolare a favore dei fondi confinanti part. yyy e zzz di proprietà di C.________; 
che, con decisione del 23 giugno 2016, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, i querelanti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 7 dicembre 2016, la CRP ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità; 
che A.A.________ e B.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché promuova nei confronti dei querelati l'accusa di violazione di domicilio e di violazione della sfera privata; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che in concreto i ricorrenti si limitano ad addurre in modo generale che l'esito della querela potrebbe influire sulla vertenza di diritto civile che oppone le parti; 
che, con questo accenno generico, non si esprimono sulla loro legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese intendano fare valere contro i querelati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; 
ch'essi in particolare non rendono verosimile di essere stati danneggiati dallo svolgimento del sopralluogo incriminato; 
che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), i ricorrenti sarebbero in ogni caso abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5); 
ch'essi non fanno tuttavia valere la violazione di simili garanzie, in particolare non rimproverano alla Corte cantonale di avere disatteso il loro diritto di essere sentiti; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 febbraio 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni