6B_1384/2022 08.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1384/2022  
 
 
Sentenza dell'8 agosto 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Marinetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Commisurazione della pena, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2021.309 + 17.2022.275). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con atto d'accusa del 3 dicembre 2019 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha rinviato a giudizio A.________ per i titoli di omicidio colposo, ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, guida di un veicolo a motore senza essere titolari della licenza di condurre richiesta, nonché contravvenzione alla LStup. In sostanza a A.________ veniva rimproverato di avere, in data 23 marzo 2018 verso le ore 14.17 a X.________, guidato in stato di inattitudine a seguito dell'assunzione di marijuana, omesso di adeguare la velocità alle condizioni della circolazione e di azionare tempestivamente i freni nell'avvicinarsi al semaforo di cantiere, tamponato dapprima il motoveicolo, fermo al semaforo, condotto da B.________ che, a seguito dell'impatto, veniva sbalzata dalla sella per atterrare poco distante, e poi travolto il di lei compagno, C.________, in sella al suo motoveicolo, il quale rimaneva incastrato sotto la scocca dell'autovettura e moriva a causa delle lesioni riportate. Le veniva altresì imputato di avere, lo stesso giorno tra le ore 13.54 e le ore 14.00 in territorio di Melide, mentre circolava alla guida della propria autovettura, scattato una serie di selfie con il proprio cellulare posizionato sul cruscotto, nonché di avere, nel periodo dal 9 maggio 2017 al 23 marzo 2018 in svariate località della Svizzera, guidato in possesso di una patente bulgara non valida sul territorio svizzero. A.________ veniva infine accusata di avere, nel periodo 2017 - 30 luglio 2018, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 5 grammi.  
 
B.  
In esito al dibattimento di primo grado, a cui A.________ non si è presentata, con sentenza del 6 ottobre 2021 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto l'imputata colpevole di omicidio colposo, ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e guida di un veicolo a motore senza essere titolari della licenza di condurre richiesta, ma ha abbandonato il procedimento per contravvenzione alla LStup per intervenuta prescrizione. A.________ è stata condannata alla pena detentiva di 3 anni, sospesa in ragione di 30 mesi per un periodo di prova di 2 anni. Non le è per contro stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittale con il decreto di accusa emanato il 24 febbraio 2017 dalla procura pubblica di Rheinfelden-Laufenburg, ma ne è stato prolungato di un anno il periodo di prova. 
 
C.  
A.________ ha appellato il giudizio di primo grado limitatamente alla pena inflittale, chiedendo che fosse contenuta a un massimo di 2 anni e integralmente sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Su esplicita richiesta dell'imputata e con accordo delle parti, il procedimento è stato trattato in procedura scritta. Con sentenza del 3 ottobre 2022, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello di A.________ e confermato l'entità della pena irrogatale in prima istanza. 
 
D.  
Contro questa sentenza A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula, in via principale, la sua condanna a una pena detentiva (massima) di 2 anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, subordinatamente l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa alla CARP per nuova decisione. 
Con decreto del 16 gennaio 2023 è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata contestualmente al ricorso. 
Al momento di trasmettere l'incarto cantonale a questo Tribunale, la CARP ha annunciato di rinunciare a formulare osservazioni sull'impugnativa, rinviando ai considerandi della propria decisione. Il Ministero pubblico si rimette al giudizio del Tribunale federale. La ricorrente non ha replicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Il ricorso verte unicamente sulla commisurazione della pena inflitta all'insorgente. 
 
2.1. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). A norma dell'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena di cui all'art. 49 cpv. 1 CP è possibile unicamente se nel caso concreto le pene prospettate per sanzionare i singoli reati sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, 217 consid. 2.2).  
 
2.2. Il Tribunale federale ha ripetutamente illustrato i principi che presiedono alla commisurazione della pena in generale (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1 con rinvii), rispettivamente alla pronuncia della pena unica giusta l'art. 49 cpv. 1 CP in applicazione del principio dell'inasprimento (DTF 144 IV 313 consid. 1.1). Per brevità si rinvia alla giurisprudenza pubblicata. È opportuno comunque rammentare che, nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente. Il controllo della pena presuppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). La motivazione deve giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base, il giudice non è tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).  
 
2.3. Chinandosi sulle circostanze oggettive e soggettive legate alle diverse infrazioni commesse, la CARP ha definito la colpa della ricorrente decisamente grave in relazione all'omicidio colposo, grave con riguardo alla ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, di grado medio per la guida in stato di inattitudine e per la guida senza autorizzazione. Per questi due ultimi reati, contrariamente all'omicidio colposo e alla ripetuta grave infrazione delle norme della circolazione, l'autorità cantonale ha osservato che una pena pecuniaria avrebbe potuto entrare in considerazione, ma alla luce delle circostanze concrete non avrebbe verosimilmente potuto essere eseguita, e ha ritenuto dunque date le condizioni dell'art. 41 cpv. 1 CP per pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria, ciò che l'insorgente non contesta. Partendo da una pena ipotetica per il reato più grave di omicidio colposo stabilita in 2 anni e 6 mesi, aumentata in modo adeguato in ragione del concorso di reati in applicazione del principio dell'inasprimento, la CARP ha fissato a 3 anni e 3 mesi la pena base unica. Ha poi ponderato tale pena in funzione delle circostanze legate all'autrice, senza tuttavia trovare elementi suscettibili di comportare una riduzione della pena base. È quindi solo alla luce del divieto della reformatio in peius che la Corte cantonale ha confermato la pena irrogata alla ricorrente in prima istanza, come anche la sospensione condizionale parziale in ragione di 30 mesi per un periodo di prova di 2 anni.  
 
2.4. L'insorgente ritiene che la pena inflittale sia "oggettivamente troppo alta". La CARP avrebbe considerato elementi del tutto estranei ai criteri legali con conseguente violazione dell'art. 47 CP e del principio della proporzionalità. Con riferimento alle circostanze oggettive e soggettive legate al reato di omicidio colposo, la ricorrente rimprovera alla CARP di aver tenuto conto in senso aggravante dell'assenza di una patente valida in Svizzera nonché dei selfie scattati precedentemente al sinistro, in luoghi che peraltro l'inchiesta non avrebbe potuto identificare. Tali elementi sarebbero stati presi in considerazione impropriamente e arbitrariamente al fine di "sovradimensionare la gravità di un incidente finito in omicidio colposo". Richiamando le risultanze peritali, l'insorgente evidenzia come solo minime differenze di distanza tra i veicoli, di velocità e di tempo di reazione avrebbero evitato l'esito letale dell'impatto, di modo che la sua colpa non potrebbe essere considerata così grave. Sottolinea poi come le condizioni del traffico e stradali, considerate viepiù le carenze nella segnaletica, non sarebbero state tali da imporre una particolare moderazione della velocità, ciò che avrebbe dovuto essere adeguatamente ponderato nella commisurazione della pena. Peraltro, il fatto che guidasse sotto l'influsso di cannabis non sarebbe una circostanza suscettibile di "aggravare oltre misura" la pena, in assenza di approfondimenti peritali sugli effetti concreti del consumo della sostanza sulla capacità di reattività e lucidità della ricorrente al momento dell'incidente. Per quanto concerne in seguito le circostanze legate alla persona dell'autore, l'insorgente rimprovera alla CARP un atteggiamento "giustizialista" consistente nell'addebitarle implicitamente scelte di vita ritenute immorali, valutandole in senso aggravante. L'autorità precedente avrebbe inoltre tenuto conto di una sua pretesa mancata presa di coscienza di quanto commesso, malgrado ella ne abbia da subito compreso la gravità e abbia riconosciuto le proprie responsabilità, chiedendo anche perdono ai familiari della vittima. La CARP avrebbe "tematizzato la contumacia in senso aggravante", senza permetterle di dimostrare le ragioni della sua assenza con l'audizione del marito, che avrebbe potuto illustrare le sofferenze psichiche e fisiche all'origine della sua mancata partecipazione al dibattimento.  
 
2.5.  
 
2.5.1. Nel valutare la colpa della ricorrente riferita all'omicidio colposo, la CARP ha tenuto conto, oltre all'importanza del bene giuridico leso, anche dell'entità della negligenza di cui ha dato prova, avendo violato in modo chiaro diverse norme della circolazione, ossia il dovere di rivolgere la propria attenzione alla strada e alla circolazione per poter rispettare il dovere di costantemente padroneggiare il veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr e art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]), il dovere di adattare la velocità alle circostanze (art. 32 cpv. 1 LCStr e art. 4 cpv. 1 ONC) nonché l'obbligo di mantenere una distanza sufficiente dagli altri utenti della strada (art. 34 cpv. 4 LCStr e art. 12 cpv. 1 ONC). Ha precisato che il cumulo di queste trasgressioni rappresenta una violazione molto grave del dovere generale di prudenza e di non essere di ostacolo né di pericolo per gli altri utenti della strada. A torto l'insorgente tenta di relativizzare la colpa richiamandosi alla perizia che attesterebbe una sua reazione molto veloce. Il perito stabilisce infatti che la "causa del sinistro è da attribuire alla combinazione tra distanza insufficiente, velocità inappropriata e reazione non tempestiva" della ricorrente (incarto cantonale, allegato n. 77 pag. 53), e quindi a un cumulo di trasgressioni come ritenuto dalla CARP. Se è vero che, in base alla perizia, per evitare il "sinistro" sarebbe bastato che uno di questi parametri fosse stato meglio adeguato alle circostanze, resta il fatto che l'incidente letale è il risultato di un insieme di violazioni di norme della circolazione stradale. Proprio sulla scorta degli accertamenti peritali, la CARP ha peraltro evidenziato come, avendo seguito per poco meno di un chilometro i due centauri, utenti della strada vulnerabili, sia indice di una crassa disattenzione il fatto che l'insorgente sia giunta in coda alla motocicletta alla distanza accertata con una velocità di tanto superiore rispetto a quest'ultima. Come già rilevato in sede cantonale, la presenza dei due motociclisti che procedevano dinanzi a lei e del semaforo, da lei peraltro già scorto da lontano, avrebbe imposto alla ricorrente di moderare la sua velocità, sicché è invano che si prevale delle condizioni di traffico e stradali, rispettivamente dell'assente autorizzazione alla posa della segnaletica stradale, per cercare di confutare o comunque relativizzare la necessità di ridurre la propria velocità già rispettosa dei limiti vigenti su quel tratto. Altrettanto vane, nell'ottica di ridimensionare la sua colpa e di ridurre quindi la pena, risultano le considerazioni sulla validità della sua licenza di guida estera. In prima istanza infatti è stata riconosciuta colpevole di guida senza autorizzazione giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr riferita al periodo 9 maggio 2017 - 23 marzo 2018, compreso quindi anche il giorno dell'incidente, condanna non contestata in appello e di cui la CARP ha constatato il passaggio in giudicato. Lo stesso dicasi in relazione alla guida sotto l'effetto di cannabis. Premesso che è stata rilevata una concentrazione di THC nel sangue dell'insorgente (17 µg/L) oltre dieci volte superiore al valore limite (1.5 µg/L) di cui all'art. 34 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) e che, secondo il rapporto di analisi agli atti, "al momento dei fatti, lo stato psico-fisico della conducente è stato verosimilmente influenzato dalla presenza, nell'organismo, di sostanze psicoattive della cannabis", la stessa ricorrente riconosce che l'incidente sia riconducibile (anche) a una sua reazione non sufficientemente veloce, benché già relativamente rapida anche sotto l'influsso di cannabis. Non è dunque censurabile valutare la sua inattitudine alla guida con rifermento all'omicidio colposo. Infine, la serie di selfie è stata menzionata dalla CARP a comprova della disinvolta irresponsabilità della sua guida, senza riguardo per le norme della circolazione e gli altri utenti della strada, ma non l'ha ritenuta causale all'incidente e ha esplicitamente precisato di non tenerne conto per la valutazione della colpa in relazione all'omicidio colposo. Le critiche ricorsuali in proposito travisano quindi la sentenza impugnata.  
 
2.5.2. Con riguardo alle circostanze legate alla persona dell'insorgente, la CARP ha rilevato come non avesse dato prova di particolare collaborazione in corso di procedura e come nemmeno abbia mostrato una vera presa di coscienza della gravità di quanto commesso, ben illustrata dalla mancata comparizione al dibattimento nonché dall'assenza di atti concreti nei confronti dei congiunti della vittima. Ha poi ripercorso la vita anteriore della ricorrente, che ha abbandonato la scuola prima della sua conclusione per spostarsi in giro per l'Europa a traino e a spese del fidanzato di allora e successivamente in Svizzera dal marito, continuando a farsi mantenere da questi anche dopo il suo ritorno in Patria. Contrariamente a quanto addotto nel ricorso non si scorge alcun arbitrio negli accertamenti sulla persona dell'insorgente, e segnatamente sulla sua mancata completa assunzione di responsabilità per quanto accaduto. Un messaggio di posta elettronica inviato ai propri patrocinatori all'attenzione del Presidente del tribunale di primo grado non può infatti essere considerato un passo concreto verso i familiari della vittima. Ha poi chiesto la dispensa dal comparire al dibattimento di prima istanza e la procedura scritta in appello, adducendo oltre alla contrarietà alle misure di protezione al COVID-19, anche un precario stato psichico, senza tuttavia produrre un certificato medico atto a comprovarlo, limitandosi a richiedere a tal fine l'audizione del marito. Non è preteso che il coniuge abbia le competenze mediche necessarie per attestare dell'impossibilità della ricorrente di far fronte alle sue responsabilità dinanzi al tribunale ed è in modo del tutto sostenibile che le autorità cantonali hanno respinto l'assunzione di tale prova e hanno concluso che non vi fosse una vera presa di coscienza della gravità di quanto commesso. Peraltro, la CARP non ha affatto addebitato all'insorgente "scelte di vita ritenute immorali" con conseguente aggravamento della sua colpa per l'incidente letale. Essa ha semplicemente ritenuto che dalla sua vita precedente non potesse essere tratto nulla di significativo a favore della ricorrente, constatando quindi l'assenza di elementi suscettibili di ridurre la pena di base. Le circostanze legate alla persona dell'insorgente non sono di conseguenza state valutate né in senso aggravante né in senso attenuante, ma sono state considerate neutre per la commisurazione della pena.  
 
2.6. In definitiva l'insorgente non indica nessun elemento pertinente, idoneo a modificare la pena, che sia stato omesso o considerato a torto dalla CARP. Tutti i reati per i quali la ricorrente è stata riconosciuta colpevole comminano una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria (v. art. 117 CP, art. 90 cpv. 2, art. 91 cpv. 2 lett. b e art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr). Il quadro edittale della pena detentiva, considerato il concorso di reati, si situa nella fattispecie tra un minimo di tre giorni (art. 40 cpv. 1 CP) e un massimo di 54 mesi (art. 49 cpv. 1 CP). La pena detentiva di 3 anni concretamente inflitta all'insorgente si situa nell'ampia cornice edittale, procede da un adeguato esame di elementi pertinenti per la valutazione della colpa e risulta confacentemente adeguata alla colpa così determinata. La parte della pena da espiare e la durata del periodo di prova della parziale sospensione condizionale corrispondono al minimo legale (art. 43 cpv. 3 e art. 44 cpv. 1 CP).  
Non sussiste in concreto né un abuso né un eccesso del potere di apprezzamento e la pena irrogata non viola il diritto federale. 
 
3.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto perché infondato. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. 
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy