9C_238/2024 18.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_238/2024  
 
 
Sentenza del 18 giugno 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
rappresentata da sua madre B.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Helsana Assicurazioni SA, 
Servizio Giuridico, 
viale Portone 2, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 aprile 2024 (36.2024.15). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 16 aprile 2024, con cui il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il "ricorso" dell'11 aprile 2024 di A.A.________, nata il 31 maggio 2009, nei confronti dell'assicuratore Helsana Assicurazione SA, Bellinzona (di seguito Helsana), 
il gravame al Tribunale federale inoltrato da A.A.________ il 29 aprile 2024 (timbro postale), 
la comunicazione del 3 maggio 2024 con la quale, per ordine del Presidente della III Corte di diritto pubblico, la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva ancora essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata, 
il silenzio della ricorrente, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2, come pure 123 V 335 consid. 1a; 118 Ib 134 consid. 2), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF), 
che il Tribunale cantonale ha ritenuto non ricevibile il gravame di A.A.________ in quanto non era stata emessa alcuna decisione formale, rispettivamente alcuna decisione su opposizione da parte dell'assicuratore malattie (art. 49 e art. 56 LPGA) relativa a una fattura di fr. 149.50 emessa dalla Farmacia C.________, per medicamenti a dire dell'insorgente forniti a seguito di una visita medica presso il pediatra curante nel novembre 2022, 
che dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che una richiesta in tal senso della ricorrente all'assicurazione malattie non era stata addotta e neppure comprovata da eventuali scritti o solleciti, 
che la ricorrente formula, per lo più, rimproveri di merito di natura meramente appellatoria alla Farmacia C.________ (sul tema cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, limitandosi ad aggiungere in modo generico e apodittico di aver cercato di risolvere il problema scrivendo a Helsana il 13 gennaio 2024 e ricevendo solo la risposta che nel 2023 non sarebbe stata assicurata presso la stessa, 
che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali della sentenza del Tribunale cantonale, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 18 giugno 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi