8C_609/2023 02.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_609/2023  
 
 
Sentenza del 2 novembre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti 
e dall'avv. dott. Marzia Narducci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 agosto 2023 (42.2023.20). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione su reclamo dell'11 aprile 2023, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI) ha accolto il reclamo di A.________ contro la decisione dell'11 gennaio 2023, riconoscendo una prestazione assistenziale di fr. 1'233.- per il mese di gennaio 2023. In particolare, l'amministrazione non ha più conteggiato il valore della sostanza immobiliare sita in Italia di proprietà del richiedente, confermando tuttavia il computo dei redditi in Italia (derivanti dalla citata sostanza immobiliare e dalla rendita percepita dall'Istituto nazionale italiano per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL]) nel reddito computabile secondo la legge ticinese sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las/TI; RL 871.100), pari a fr. 948.- mensili. 
 
B.  
Con sentenza del 14 agosto 2023, Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ e annullato la decisione su reclamo, rinviando gli atti all'USSI affinché calcolasse nuovamente l'importo della prestazione assistenziale ordinaria del mese di gennaio 2023 come indicato al consid. 2.15. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico contro tale sentenza, chiedendo la concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 184 consid. 1).  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). In particolare, il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3). Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato nel ricorso (DTF 137 III 522 consid. 1.3) - mirano a sgravare il Tribunale federale che, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie, evitando di pronunciarsi parzialmente, nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1).  
 
1.3. Le sentenze che rinviano la causa all'autorità inferiore per nuova decisione vanno di principio considerate come decisioni incidentali, dato che non pongono fine al procedimento; possono essere impugnate al Tribunale federale soltanto alle condizioni appena esposte (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3). Se, tuttavia, l'autorità inferiore a cui viene rinviata la causa non ha più alcun margine di manovra perché il rinvio porta unicamente sull'esecuzione (aritmetica) dell'ordine dell'autorità superiore, la sentenza costituisce una decisione finale, la quale può essere impugnata ai sensi dell'art. 90 LTF sia dall'assicurato interessato che dall'amministrazione (DTF 140 V 282 consid. 4.2 con riferimenti). Secondo lo scopo dell'art. 93 LTF, una decisione di rinvio non è considerata una decisione incidentale soltanto se è possibile escludere che il Tribunale federale debba statuire una seconda volta sulla vertenza (sentenza 9C_348/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2 con riferimenti). Inoltre, una sentenza che risponde solo ad alcuni aspetti di una controversia non costituisce di principio una decisione parziale, bensì una decisione incidentale contro la quale si può ricorrere ai sensi dell'art. 93 LTF. Ciò è generalmente il caso, ad esempio, di una sentenza in cui un tribunale rinvia la causa ad un assicuratore sociale per nuova decisione, impartendo delle istruzioni su come decidere alcuni aspetti della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 4; sentenza 8C_136/2023 del 25 agosto 2023 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale cantonale ha ritenuto corretto il computo della rendita INAIL e il reddito della sostanza immobiliare in Italia, precisando tuttavia che per quest'ultima voce non andava considerato il valore locativo, bensì l'ammontare delle pigioni che vengono versate al ricorrente dall'inquilino in virtù di un contratto di locazione dal mese di giugno 2015 per un totale di fr. 547.90 mensili. Andavano inoltre conteggiati anche le spese e gli interessi passivi limitatamente all'importo del reddito di sostanza. La Corte ticinese ha pertanto rinviato gli atti all'amministrazione affinché effettuasse un nuovo conteggio tenendo conto dei redditi appena descritti e delle relative spese e interessi. Avendo inoltre constatato che la madre del ricorrente, che per anni lo aveva aiutato finanziariamente, era deceduta il 3 dicembre 2021, i giudici cantonali hanno incaricato l'USSI di valutare se e in che misura tenere conto di un'eventuale eredità.  
 
2.2. Censurando la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, il ricorrente pretende che il reddito e la sostanza computabili secondo la Las/TI siano azzerati, con conseguente ripristino delle prestazioni assistenziali a far tempo da gennaio 2023. A torto, però, egli parte dall'assunto che la sentenza avversata costituisca una decisione finale, limitandosi ad affermare che "trattasi di pronunzia che pone fine al procedimento (art. 90 LTF) ". Invero, non sono dati - ne spiegati - i presupposti per ritenere che la decisione di rinvio non lasci più alcun margine di manovra all'amministrazione, i calcoli e le valutazioni da effettuare non essendo circoscritte ad una semplice operazione aritmetica. La sentenza cantonale si configura pertanto come una decisione incidentale, impugnabile secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF. Silente sull'adempimento delle rispettive condizioni, il ricorso sfugge tuttavia ad un esame di merito, il ricorrente conservando comunque la possibilità di impugnare la decisione incidentale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 3 LTF.  
 
3.  
Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene pertanto priva d'oggetto. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), il che rende ugualmente priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. Va invece respinta la domanda di gratuito patrocino, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (cfr. art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 2 novembre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi