5A_905/2023 14.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_905/2023  
 
 
Sentenza del 14 dicembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinati dall'avv. Dario Gabaglio, 
opponenti. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.76). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con reclamo 21 luglio 2023 A.________ ha impugnato una decisione emanata l'11 luglio 2023 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa di rigetto definitivo dell'opposizione promossa nei suoi confronti da B.________ e C.________ (il cui valore di lite è pari a fr. 61'493.50). 
Mediante sentenza 20 ottobre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato tale reclamo irricevibile per mancato pagamento nel termine suppletorio dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili pari a fr. 230.-- (v. art. 101 cpv. 3 CPC). 
 
2.  
Con ricorso 29 novembre 2023 (rettificato il giorno dopo) A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in particolare di rivedere " tutte le decisioni/sentenze che sono state emesse " e di annullare " tutte le ingiustificate pretese di denaro della controparte che finora non sono mai state controllate in nessun grado di giudizio ". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii). 
Nel caso concreto il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza cantonale e, in particolare, non spiega perché il suo reclamo 21 luglio 2023 avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Egli si limita infatti a narrare la sua versione dei fatti, a lamentarsi per lo sfratto subito su istanza degli opponenti e, pertanto, a discutere questioni che esulano dall'oggetto del presente litigio di rigetto definitivo dell'opposizione. Il rimedio non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 dicembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini