1C_342/2023 14.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_342/2023  
 
 
Sentenza del 14 luglio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Dr. Thomas Müller, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Ucraina; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2023 dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (RR.2023.17). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 23 dicembre 2021, il National Anti Corruption Bureau of Ukraine ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di peculato, appropriazione indebita o appropriazione di beni per abuso d'ufficio e abuso d'autorità. In sostanza, gli indagati sono sospettati di malversazioni all'origine della situazione di grave insolvenza di B.________, istituto bancario d'importanza sistemica per l'economia nazionale. L'autorità estera ha chiesto a quelle elvetiche di consegnarle molteplici documenti relativi a un conto bancario intestato a A.________, relazione già oggetto di una trasmissione spontanea di informazioni giusta l'art. 67a AIMP (RS 351.1) da parte del Ministero pubblico della Confederazione (MP), identificato quale conto sul quale sarebbero confluiti valori patrimoniali distratti a danno della B.________. 
 
B.  
Con decisione di chiusura del 22 dicembre 2022, il MPC ha autorizzato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione della citata relazione. Adita dall'interessato, con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente a quella di chiusura e di rifiutare la domanda di assistenza; in via eventuale, di trasmettere soltanto un determinato documento e, in via ancora più subordinata, di rinviare la causa alla CRP. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
1.3. La richiesta, peraltro non sufficientemente motivata, di poter produrre, eccezionalmente, al più presto entro trenta giorni una memoria integrativa dev'essere respinta, non essendo adempiute le condizioni previste dall'art. 43 LTF. Come si vedrà, il ricorso è infatti inammissibile (DTF 133 IV 271 consid. 2.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 5, 8, 9 e 10 ad art. 43).  
 
1.4. L'atto di ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi sono tuttavia motivi per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Riguardo ai requisiti di un caso particolarmente importante, il ricorrente asserisce che la rogatoria non si fonderebbe su una decisione giudiziaria, che la domanda sarebbe manifestamente contraddittoria poiché fondata su un esposto dei fatti insufficiente e che l'ordinata trasmissione concernerebbe documenti manifestamente irrilevanti, in particolare sotto l'aspetto temporale. Insiste sul fatto ch'egli non sarebbe coinvolto nei fatti oggetto dell'inchiesta penale estera, mentre riguardo a quelli indagati in Svizzera, i documenti litigiosi potrebbero interessare solo le autorità elvetiche; a un'utilizzazione degli stessi da parte dell'autorità estera osterebbe quindi il principio "ne bis in idem".  
 
2.2. Il ricorrente rimprovera alla CRP d'avere ammesso, in assenza di un'autorizzazione giudiziaria, in maniera "inaccurata" la competenza repressiva dello Stato richiedente. Al riguardo l'istanza precedente ha stabilito che non si è in presenza di un'incompetenza manifesta, della quale occorrerebbe dubitare. L'autorità estera ha precisato infatti che, nell'ambito dell'assistenza, una tale autorizzazione non sarebbe necessaria secondo il CPP ucraino. La conclusione della CRP è conforme alla giurisprudenza, motivo per cui la mancata concessione di un termine al ricorrente per produrre una perizia giuridica al riguardo non lede neppure il suo diritto d'essere sentito, considerato anche l'obbligo di celerità vigente nella materia in esame (art. 17a AIMP).  
Le generiche censure, appellatorie, rivolte all'esposto dei fatti, perché dallo stesso non risulterebbe un coinvolgimento del ricorrente nel procedimento ucraino, non dimostrano che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, visto che l'istanza precedente ha spiegato, e in maniera corretta, perché l'esposto adempie le condizioni richieste dalla giurisprudenza. Per quanto riguarda la trasmissione di documenti non espressamente indicati nella rogatoria, ma ritenuti utili dalla CRP, quest'ultima, motivando compiutamente la propria scelta di trasmettere l'integralità della documentazione bancaria, non si è scostata dalla costante giurisprudenza riguardo al principio dell'utilità potenziale. L'istanza precedente ha applicato l'invalsa prassi anche riguardo all'addotta estraneità del ricorrente ai fatti oggetto del procedimento penale ucraino, ritenendo, rettamente, ininfluente la sua asserita qualità di terzo non coinvolto. Infine, in questo stadio della procedura mal si comprende il richiamo al principio "ne bis in idem" in favore di terzi, già per il fatto che il ricorrente non asserisce d'essere perseguito personalmente per fatti identici in entrambi gli Stati. Nel caso in esame non si giustifica quindi un intervento del Tribunale federale. 
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 14 luglio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri