1C_324/2024 10.06.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_324/2024  
 
 
Sentenza del 10 giugno 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Pascal Delprete, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 maggio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2024.17). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 17 marzo 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor's Office), Ufficio di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 20 marzo 2023, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di diverse persone per associazione a delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale con l'aggravante speciale della transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso e l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Le indagini avrebbero rivelato l'esistenza, nel biennio 2021-2022, di una rilevante frode carosello concernente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore di materiali informatici. L'autorità estera ha chiesto di procedere, tra l'altro, all'interrogatorio, quale persona informata sui fatti, di B.________, amministratore unico di A.________ SA, società che avrebbe intrattenuto rapporti con alcuni indagati. 
 
B.  
Con decisione del 5 aprile 2023, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), al quale l'Ufficio federale di giustizia ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda, dando l'incarico alla Sezione Antifrode doganale Sud di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure di assistenza richieste. Il 26 aprile 2023, l'Antifrode doganale ha proceduto all'interrogatorio di B.________, che non ha acconsentito alla trasmissione all'estero del verbale d'interrogatorio. Con decisione di chiusura del 30 gennaio 2024, l'UDSC ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione cartacea e informatica sequestrata presso A.________ SA e del citato verbale d'interrogatorio. Adita dall'interessato, con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso. 
 
C.  
Avverso questo giudizio B.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, postulando di concedere al gravame l'effetto sospensivo e di adottare misure cautelari. Chiede, in via principale, di riformare la sentenza impugnata nel senso di annullare la decisione di chiusura e di non trasmettere il verbale d'interrogatorio, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla CRP per nuova decisione e, in via ancora più subordinata, di rinviare la causa alla CRP affinché non trasmetta il verbale litigioso. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Riguardo alle condizioni dell'art. 84 cpv. 2 LTF, il ricorrente si limita a invocare un'asserita lesione dei principi della buona fede, della proporzionalità, dell'utilità potenziale e della ricerca indiscriminata di prove poiché il verbale litigioso conterrebbe informazioni soggette al segreto commerciale, e al suo dire irrilevanti e non pertinenti con i fatti indagati all'estero.  
 
2.2. Il ricorrente è notoriamente legittimato soltanto a criticare la trasmissione del suo verbale d'interrogatorio, ma non lo è per censurare un preteso comportamento contraddittorio dell'UDSC, asseritamente lesivo del principio della buona fede poiché in un primo tempo esso aveva escluso dalla trasmissione i documenti di una determinata società direttamente coinvolta nell'inchiesta estera raccolti nell'ambito di una perquisizione presso A.________ SA, della quale il ricorrente è l'amministratore unico. Le critiche ricorsuali a una pretesa violazione del principio dell'utilità potenziale delle informazioni contenute nel suo verbale d'interrogatorio e della lesione del principio di proporzionalità non dimostrano affatto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Il ricorrente, asserendo che nessuna delle sue risposte avrebbe una connessione con i fatti oggetto di indagini all'estero, si limita infatti a contestare il diverso apprezzamento delle prove operato dalla CRP al riguardo. Queste critiche non impongono, eccezionalmente, un intervento del Tribunale federale. Non lo richiede neppure il richiamo all'art. 9 AIMP (RS 351.1), secondo cui nell'esecuzione della domanda di assistenza, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre, e il generico accenno ricorsuale al segreto commerciale (art. 162 CP). Anche in quest'ambito la CRP non si è scostata dalla costante prassi ritenendo che il segreto commerciale non è di massima opponibile alla cooperazione internazionale, stabilendo poi che nel quadro dell'esame della proporzionalità, in concreto prevalgono gli interessi istruttori delle autorità di perseguimento penale estere (sul tema vedi anche MARIA LUDWICZAK GLASSEY/LAURENT MOREILLON, EIMP Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 9 e 14 ad art. 9, pag. 150; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed., n. 395).  
 
3.  
 
3.1.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di ordinare misure cautelari (art. 104 LTF), mentre quella di concessione dell'effetto sospensivo era superflua, visto ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 10 giugno 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri