6B_985/2022 29.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_985/2022  
 
 
Sentenza del 29 settembre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2022 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.162). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il 20 aprile 2022 A.________ ha denunciato B.________, socio e gerente di una società attiva nel recupero crediti, per titolo di "terrorismo civile, coercizione di cittadini sul territorio svizzero e alto tradimento contro lo stato di diritto in Svizzera" in relazione al recupero di una multa inflitta a C.________. 
 
Non ravvisando elementi costitutivi di reato, il 17 maggio 2022 il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere. 
 
2.  
Dopo aver concesso la possibilità di emendare il gravame, con sentenza dell'8 luglio 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da A.________ in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP, non adempiendo i requisiti legali. 
 
3.  
Con scritto redatto in tedesco, munito di una traduzione in italiano, A.________ ricorre al Tribunale federale. Postula la ricusazione della procuratrice pubblica che ha emanato il decreto di non luogo a procedere, nonché l'apertura dell'istruzione in relazione ai fatti denunciati, enumerando una serie di prove da raccogliere. Chiede inoltre l'"esclusione" di una serie di giudici e cancellieri del Tribunale federale. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
4.  
Non si ravvedono motivi per scostarsi dalla regola posta dall'art. 54 cpv. 1 LTF, né del resto sono avanzati nel ricorso. Il presente procedimento si svolge pertanto in lingua italiana, che corrisponde a quella della decisione impugnata. 
 
5.  
La domanda di "esclusione" di vari giudici e cancellieri del Tribunale federale appare d'acchito inammissibile, perché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Si può dunque prescindere dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF, non senza precisare che dalla partecipazione a sentenze dall'esito sfavorevole al ricorrente non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). 
 
6.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 268 consid. 1). 
 
6.1. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2).  
 
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non entra nel merito di un ricorso, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1). 
 
6.2. In concreto le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Il ricorrente si dilunga sul merito dei fatti denunciati, sull'inattività e sulla pretesa incompetenza del pubblico ministero, aspetti che esulano dall'oggetto del litigio, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità del suo reclamo. Su questo punto però non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Gli sarebbe spettato spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe disatteso il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso.  
 
7.  
In assenza di una motivazione conforme ai presupposti legali, il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Nonostante la soccombenza del ricorrente, tenuto conto delle circostanze del caso, si rinuncia a porre a suo carico le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 settembre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy