4A_398/2023 16.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_398/2023  
 
 
Sentenza 16 aprile 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, Pontarolo, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Andrea Lenzin, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 giugno 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.26). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con contratto di lavoro del 24 maggio 2017 A.________ è stato assunto da B.________ SA quale lavoratore edile con conoscenze "B" dal 1° giugno 2017. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario lordo mensile di fr. 4'848.-- compresa la tredicesima, cinque settimane di vacanza annue, un orario di lavoro stabilito secondo le esigenze della società e concordato con la direzione, un'indennità pranzo e gli assegni famigliari. Il contratto sottostava alle norme imperative del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera e al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino.  
 
A.b. Il 30 settembre 2019 B.________ SA ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 30 novembre 2019. Il 26 febbraio 2020 A.________ si è lamentato, invano, con tale società per il mancato pagamento delle ore di trasferta tra il magazzino della società di Riva San Vitale e un cantiere di Ascona, dove egli aveva lavorato.  
 
B.  
Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 26 novembre 2020 A.________ ha convenuto davanti alla Pretura di Lugano B.________ SA, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 17'243.60 (lordi) oltre interessi, per il tempo di viaggio dal magazzino al cantiere di Ascona. La convenuta ha integralmente contestato la pretesa. Con sentenza del 20 gennaio 2023, il Pretore ha respinto la petizione. 
 
C.  
Con appello del 21 febbraio 2023 A.________ ha chiesto, in riforma del giudizio del Pretore, di condannare la convenuta a pagargli fr. 17'243.60 (lordi) oltre interessi e, in subordine, fr. 13'858.-- (lordi). Statuendo il 19 giugno 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il rimedio. Secondo la Corte cantonale le dichiarazioni dei testi e i documenti agli atti non provavano che il datore di lavoro avesse escluso il tragitto dal magazzino al cantiere dall'orario giornaliero e dalla remunerazione. In ogni caso, anche a ritenere accertato il mancato pagamento del tempo di trasferta, il lavoratore non aveva sufficientemente provato la durata dei viaggi, né i giorni di lavoro ad Ascona. 
 
 
D.  
Con ricorso in materia civile del 21 agosto 2023 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza della Corte cantonale, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione e, in subordine, il suo annullamento con il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. 
Con risposta del 16 ottobre 2023 l'opponente ha proposto il rigetto del gravame. La Corte cantonale non ha presentato osservazioni. Il ricorrente ha replicato il 27 ottobre 2023. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 45 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620). Secondo il principio dell'esaurimento delle vie di ricorso, è possibile ricorrere solo contro le decisioni di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), il che significa che i rimedi giuridici cantonali non devono essere stati utilizzati solo formalmente, ma anche esauriti materialmente (DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1).  
 
2.2. Il ricorrente rimprovera al Pretore di non aver correttamente amministrato le prove, di non averle valutate in applicazione della "massima ufficiale" (art. 247 CPC) e di non aver concluso che il lavoratore avrebbe portato la prova delle ore di lavoro eseguite in cantiere in misura di 8,30/9 al giorno e della durata delle trasferte. Egli biasima la Corte di appello di non aver rilevato la violazione ad opera del Pretore degli art. 55, 56, 58, 168 seg., 243 seg. e 247 CPC e fa valere che il perito avrebbe indicato che le ore nette di lavoro in cantiere (senza trasferta e senza pausa pranzo) sarebbero state in media 8.7 al giorno. Orbene, nella misura in cui riguardano il verdetto pretorile, le predette censure sono inammissibili, poiché non sono rivolte contro una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF). Laddove, invece, rimprovera alla Corte cantonale di non aver stabilito una violazione degli art. 55, 56, 58, 168 seg., 243 seg. e 247 CPC e si riferisce a puntuali rilievi peritali, il rimedio è infruttuoso, poiché il ricorrente non pretende, con un preciso riferimento agli atti, di avere già fatto valere innanzi all'istanza precedente nei modi e nelle forme previste dalla procedura tali doglianze, le quali sono così improponibili dinanzi a questa Corte.  
 
3.  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
Nella parte del gravame dedicata ai fatti (da pag. 3 a pag. 11), il ricorrente espone liberamente le circostanze a suo avviso rilevanti, ripercorre i fatti di causa senza confrontarsi adeguatamente con il giudizio impugnato e fa valere, senza svilupparli, un arbitrario accertamento dei fatti e delle violazioni del diritto. Tali generiche argomentazioni non soddisfano le predette esigenze di motivazione e sono perciò inammissibili. 
 
4.  
Il ricorrente sostiene che in concreto le parti non avrebbero modificato il contratto di lavoro sulla remunerazione del tempo di viaggio, che il tempo di viaggio andava computato e remunerato separatamente, che le ore di trasferta non rientrerebbero nel calendario aziendale e che la Corte cantonale avrebbe violato gli art. 8 CC e 42 CO e accertato i fatti in modo arbitrario. 
 
4.1. Secondo la Corte cantonale il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2016-2018 (in seguito: CNM) permette alle parti di integrare il tragitto nel salario base con la conseguenza che il tempo di viaggio non va pagato in aggiunta come stabilito dall'art. 54 cpv. 1 CNM, ma va computato nell'orario di lavoro, che va ridotto di conseguenza. L'appellante non era riuscito a provare un'esclusione operata dal datore di lavoro del tragitto tra il magazzino e il cantiere dall'orario di lavoro giornaliero e dunque dalla remunerazione.  
Le testimonianze e le deposizioni non permettevano di stabilire l'orario di inizio e di fine lavoro sul cantiere al mattino, né alla sera, né la durata della pausa pranzo. Secondo i testi C.________, D.________ e E.________ e l'attore stesso, le ore indicate nelle giornaliere erano quelle eseguite sul cantiere, e per il viaggio non era pagato alcun compenso. La deposizione del lavoratore e le testimonianze, a prescindere dalla inattendibilità delle affermazioni del teste E.________ (contrarie a una sua dichiarazione), non erano però confermate da documenti, né dal teste F.________. Per giunta, la deposizione dell'attore e le testimonianze presentavano discrepanze sugli orari di partenza dal magazzino e di arrivo sul cantiere, su quelli di inizio e di fine lavoro, e pure sulla durata dell'attività lavorativa. Non era così possibile quantificare con la necessaria precisione il tempo di lavoro effettivo sul cantiere dell'attore, né accertare la fondatezza della sua pretesa. A maggior ragione ove per il teste F.________ le ore lavorate effettivamente sul cantiere erano circa 6,5, "perché era compresa la trasferta di 1 ora a venire sul cantiere e 1 ora a tornare a casa". 
Neppure i documenti agli atti permettevano di ricostruire con precisione quanti fossero gli effettivi giorni di lavoro ad Ascona dell'attore: il conteggio da lui allestito per stimare le sue pretese (doc. H) indicava orari inattendibili e non spiegava il calcolo dei giorni lavorati ad Ascona; il calendario con l'indicazione delle ore di lavoro elaborato dal lavoratore (doc. E) non era datato e indicava sempre ore "supplementari" in numero di "3" (ad eccezione di novembre e dicembre verosimilmente del 2019). Per la Corte di appello quelle ore supplementari, registrate in maniera meccanica e senza considerare il tempo realmente occorso per il tragitto di andata e ritorno, non corrispondevano a quelle reali. Anche le schede consegnate dal lavoratore, in parte illeggibili, e i conteggi prodotti dal datore di lavoro (doc. 2 e 3) non permettevano di accertare le ore di lavoro, non indicando gli orari, né i luoghi di lavoro. La Corte cantonale ha pure constatato che il dipendente è stato operativo per il datore di lavoro dal giugno 2017 al novembre 2019 e che la lacunosa documentazione da lui prodotta, che non copriva l'intero periodo, era inidonea a verificare i 339 giorni da lui indicati nel calcolo della sua pretesa. Nemmeno la perizia, infine, aveva portato elementi decisivi a favore di una tesi di causa o dell'altra. 
In ogni caso, anche reputando accertato il mancato pagamento delle ore di trasferta, il lavoratore non aveva sufficientemente provato la durata dei viaggi, né i giorni di lavoro ad Ascona; inoltre, le carenze allegatorie e probatorie dell'attore non potevano essere sanate applicando l'art. 42 CO
 
4.2.  
 
4.2.1. Secondo l'art. 23 cpv. 1 CNM per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro; per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l'art. 54 CNM (cpv. 2 lett. a). L'art. 54 cpv. 1 CNM stabilisce che il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24 CNM e che, se supera i 30 minuti al giorno, esso va indennizzato con il salario base.  
Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc. (art. 24 cpv. 1 CNM). Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore; art. 24 cpv. 2 CNM). Conformemente all'art. 25 cpv. 2 CNM l'orario di lavoro settimanale varia di regola da un minimo di 37,5 ore settimanali (= 5 x 7,5 ore) a un massimo di 45 ore settimanali (= 5 x 9 ore). 
 
4.2.2. Se le parti criticano la valutazione delle prove operata dal tribunale inferiore, il Tribunale federale interviene in tale ambito solo se essa è arbitraria. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non è dato, se anche un'altra soluzione sia da considerare o sia addirittura preferibile, ma solo se la decisione impugnata è palesemente insostenibile, contraddice chiaramente la situazione reale, viola palesemente una norma o un principio giuridico indiscusso, o contraddice in modo scioccante il comune senso di giustizia (DTF 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1 entrambe con rinvii). La valutazione delle prove non è quindi già arbitraria se non corrisponde alla rappresentazione del ricorrente, ma solo se è palesemente insostenibile (DTF 141 III 564 consid. 4.1; 135 II 356 consid. 4.2.1). Ciò si verifica se il giudice ha evidentemente frainteso il significato e la portata delle prove, se ha trascurato, senza alcuna ragione di fatto, prove importanti essenziali per la decisione o se ha tratto conclusioni insostenibili sulla base dei fatti accertati (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234). Il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato nel gravame perché la valutazione delle prove è arbitraria (DTF 134 II 244 consid. 2.2; sentenza 4A_396/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 2.3). In particolare, non è sufficiente citare singoli elementi di prova che devono essere ponderati diversamente rispetto alla decisione impugnata e sottoporre la propria opinione al Tribunale federale in modo appellatorio, come se potesse riesaminare i fatti liberamente (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 116 Ia 85 consid. 2b; sentenza 4A_396/2021, citata, consid. 2.3).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Il ricorrente richiama le norme del CNM e del Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale ticinese e afferma che l'opponente parteciperebbe attivamente all'applicazione della base contrattuale per l'imperatività del Decreto del Consiglio federale sull'obbligatorietà generale del CNM e che il contratto di lavoro individuale non derogherebbe all'art. 54 CNM. Così argomentando, però, egli non critica in nessun punto il giudizio impugnato, di modo che le censure in proposito si avverano inammissibili.  
 
4.3.2.  
 
4.3.2.1. Il ricorrente fa valere che secondo il contratto il diritto al pagamento del tempo di viaggio da e verso il punto di raccolta non sarebbe computato nell'orario di lavoro annuale; che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare una deroga a quegli accordi e che le ore di trasferta andrebbero remunerate in aggiunta al salario pagato all'attore. Se mai, prosegue, i giudici cantonali avrebbero dovuto accertare che le ore di lavoro sul cantiere sarebbero state remunerate correttamente come da busta paga e che quelle di trasferta non sarebbero state pagate. Le prestazioni del dipendente in cantiere non sarebbero da definire, giacché, non essendoci deroga al pagamento aggiuntivo delle ore di trasferta, la paga riconosciuta nei conteggi coprirebbe quell'attività, che corrisponderebbe a quella fissata dal calendario aziendale, e le ore di trasferta andrebbero indennizzate in aggiunta. Per l'insorgente il Tribunale di appello avrebbe dovuto valutare la possibilità di derogare al principio sancito contrattualmente dall'art. 54 CNM e interrogarsi, in caso di ammissibilità, sulla forma di tale deroga, sull'onere della prova e se il datore di lavoro avrebbe provato una simile deroga. A suo avviso la Corte cantonale avrebbe deciso erroneamente, poiché non ha evaso i primi tre quesiti e ha trascurato il principio secondo cui una deroga contrattuale sarebbe lecita solo se favorevole al dipendente e valida solo dalla scadenza del periodo di preavviso.  
Ora, è vero che secondo l'art. 54 cpv. 1 CNM il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24. La Corte cantonale, però, ha considerato che il CNM non impedisce alla parti di integrare le ore di viaggio nel salario base con la conseguenza che quel tempo non va pagato in aggiunta come stabilito dall'art. 54 cpv. 1 CNM, ma va computato nell'orario di lavoro (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 7). Tale argomentazione non viola il diritto. In effetti, l'autorità precedente poteva reputare orario di lavoro (secondo l'art. 23 CNM) pure lo spostamento dal magazzino della società al cantiere di Ascona, a maggior ragione ove quel deposito non era un luogo di raccolta giusta l'art. 54 CNM, bensì uno stabilimento fisso del datore di lavoro (cfr. sopra, consid. B), presso il quale il ricorrente e altri dipendenti si ritrovavano giornalmente prima di raggiungere il cantiere in cui erano attivi. Giova al riguardo rammentare che di principio il tempo di viaggio dal posto di lavoro (" Anstellungsort ") al cantiere (" Baustelle ") vale quale orario di lavoro (cfr. RAHEL BEYELER, WILLI EGLOFF, PETER SCHMID, CHRISTOPH SCHNEEBERGER, PHILIP THOMAS, THOMAS TRIBOLET, Kommentar zum Landesmantelvertrag für das schweizerische Bauhauptgewerbe 2012-2015, Berna 2014, pag. 141). In simili condizioni, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella fattispecie non era necessaria alcuna modifica contrattuale, e di conseguenza il salario indicato nei conteggi non doveva necessariamente riguardare solo le ore di lavoro in cantiere.  
 
4.3.2.2. Riguardo agli accertamenti di fatto, il ricorrente asserisce che la dichiarazione del datore di lavoro secondo cui il tempo di trasferta sarebbe stato compensato con una riduzione del tempo effettivo di lavoro e che dunque la paga fosse comprensiva delle indennità di trasferta non avrebbe alcun valore. Tra dipendente e datore di lavoro, aggiunge, non vi sarebbe stato alcun accordo, visto che nelle buste paga non era precisato quale parte del salario di base fosse costituita dall'indennità per il tempo di trasferta a fronte di un monte ore annuale obbligatorio; in verità, a suo dire, la busta paga includeva solo le ore di lavoro sul cantiere.  
Riguardo al contenuto della busta paga, il ricorrente contesta di aver illustrato solo in appello l'obbligo formale del datore di lavoro di indicare separatamente sul conteggio paga le ore di trasferta e le ore effettive (art. 17 CCL ticinese), e rinvia alla petizione (pag. 2) e alla replica (pag. 3), in cui ha in sostanza spiegato che le trasferte avvenivano al di fuori dell'orario di lavoro. Nei suoi allegati introduttivi, tuttavia, egli non ha affermato che i suoi conteggi di salario non menzionavano separatamente le ore di lavoro e quelle di viaggio, né che il datore di lavoro avrebbe violato l'art. 17 CCL ticinese. In simili condizioni, a ragione la Corte di appello ha considerato quei fatti addotti per la prima volta in appello e dunque nuovi e come tali inammissibili (cfr. sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.2). Pertanto, non occorre soffermarsi sulla critica basata sull'assenza di un'indicazione separata del tempo di viaggio nei conteggi di salario. 
Sapere invece se gli accertamenti, operati dalla Corte di appello sulle effettive ore di lavoro svolte dal ricorrente e sull'inclusione nelle stesse delle ore di trasferta, siano sostenibili o no, come asserito dall'insorgente, è un'altra questione su cui si tornerà in appresso. 
 
4.3.3. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver apprezzato le prove in modo arbitrario con riferimento alla determinazione delle ore di lavoro in ambito edilizio e delle ore di viaggio e di aver violato gli art. 8 CC e 42 CO.  
 
4.3.3.1. Ora, laddove afferma che la Corte cantonale avrebbe dovuto riconoscere un alleggerimento dell'onere della prova in capo al lavoratore, egli non sviluppa oltre la sua censura e trascura di indicare i fatti a suo dire rilevanti e accertati dalla Corte di appello, su cui si baserebbe la sua argomentazione. Insufficientemente motivato, il rimedio è al riguardo inammissibile (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Invano, poi, egli solleva una violazione del diritto di essere sentito, siccome la Corte cantonale, seppure in modo conciso, ha spiegato perché l'art. 42 cpv. 2 CO non era applicabile (cfr. sentenza impugnata consid. 8.2), tanto che il ricorrente ha potuto sviluppare le sue critiche in modo articolato (DTF 143 III 65 consid. 5.2; sentenze 4A_281/2023 del 20 giugno 2023 consid. 6.2; 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 147 III 440).  
 
4.3.3.2. Il ricorrente ripropone ampi stralci del suo appello e asserisce che le testimonianze dei suoi colleghi di lavoro proverebbero 8,30/9 ore giornaliere di lavoro in cantiere senza le trasferte. La teste G.________ l'avrebbe visto arrivare alle 07.15/07.30 e lasciare il cantiere alle 18.00; le incongruenze sugli orari di inizio e di fine lavoro sarebbero irrilevanti, le ore giornaliere complessive essendo sempre 8,30/9 ore, sia in caso di arrivo alle 07.50/08.00 e partenza alle 18.00, sia in caso di arrivo alle 07.00 e partenza alle 17.30. Il calendario sezionale, soggiunge, permetterebbe di individuare i giorni e le ore lavorative mensili e le ore lavorative in cantiere. I conteggi di salario (doc. D) e le sue annotazioni giornaliere personali (doc. E), che configurano un consuntivo, fornirebbero informazioni dettagliate sul tipo di lavoro svolto, e permetterebbero di documentare la congruenza tra quanto da lui riportato nelle sue annotazioni e le ore prestate. La testimonianza dell'arch. F.________ sarebbe parziale, poiché costui, oltre a essere vincolato all'opponente con un contratto di lavoro, non sarebbe sempre stato sul cantiere, e isolata in quanto difforme da altre cinque testimonianze.  
Orbene, la tesi del ricorrente secondo cui i suoi colleghi di lavoro avrebbero confermato che le ore di lavoro in cantiere senza le trasferte sarebbero state 8,5/9 al giorno, è smentita da una dichiarazione scritta di uno di loro, cioè E.________ (doc. 5), secondo cui le ore mensili includevano il tempo di trasferta, e dal teste F.________, per il quale gli operai lavoravano sul cantiere circa 6/6,5 ore al giorno. Che G.________ abbia dichiarato di aver visto gli operai arrivare alle 07.15/07.30 e lasciare il cantiere alle 18.00, è vero. Due altri testi, tuttavia, hanno dichiarato che l'arrivo sul cantiere avveniva verso le 08.00 e le 07.50/08.00, mentre il ricorrente stesso aveva spiegato che il lavoro sul cantiere non terminava prima delle 17.00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 6-7 consid. 8.1). Quella teste, poi, non si è espressa sull'effettiva presenza in cantiere del ricorrente. Ne deriva che gli accertamenti operati dalla Corte cantonale, secondo cui la deposizione di costei non era decisiva, resistono alla critica. 
Non convince, poi, l'argomento ricorsuale secondo cui le incongruenze delle testimonianze dei colleghi del ricorrente sugli orari di inizio e di fine lavoro sarebbero irrilevanti. Intanto, infatti, egli seleziona solo talune proprie affermazioni o di alcuni testi funzionali alle sue tesi. In secondo luogo egli non confuta la conclusione della Corte cantonale secondo cui la sua deposizione e quelle degli ex colleghi di lavoro presentavano discrepanze in relazione (a) agli orari di partenza dal magazzino e di arrivo sul cantiere (per l'insorgente arrivo alle 07.00 e per taluni suoi colleghi, alle 07.50/08.00), (b) a quelli di inizio e fine del lavoro (per l'insorgente non prima delle 17.00 e per taluni suoi colleghi, alle 17.30 o alle 18.00, e (c) alla durata dell'attività lavorativa, che impedivano di quantificare con la necessaria precisione le ore effettive di lavoro sul cantiere del ricorrente. A maggior ragione ove nemmeno sulla pausa pranzo le versioni degli interrogati erano unisone (un'ora per il ricorrente e E.________ e un'ora e mezza per D.________). Non soccorrono altrimenti il calendario sezionale, né i conteggi di salario (doc. D), poiché essi non distinguono tra ore di lavoro in cantiere e di viaggio (sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.2). Le note giornaliere personali dell'insorgente (doc. E) non sono datate e sono state giudicate poco affidabili, poiché redatte in maniera meccanica (sempre "3") e senza ritenere il tempo realmente occorso per i viaggi dal magazzino al cantiere, che - per sua stessa ammissione - "dipendeva dal traffico che si trovava" e che perciò, come accertato dai giudici ticinesi (cfr. sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.2), non poteva essere ogni giorno di tre ore. Senza arbitrio, dunque, la Corte cantonale poteva considerare poco affidabile quel documento del ricorrente. 
Per quel che è della testimonianza dell'arch. F.________, non basta sostenerne la parzialità, adducendo che sarebbe stato l'architetto responsabile della datrice di lavoro, che non sarebbe stato sempre in cantiere e che la sua voce sarebbe stato isolata. Come stabilito dalla Corte di appello, infatti, egli ha spiegato in modo lineare e circostanziato durante due audizioni le ore lavorate dagli operai dell'opponente in cantiere e confermato che il tempo di trasferta era remunerato (cfr. sentenza impugnata, pag. 6-7 consid. 8.1). Riguardo alle difficoltà di quantificare con precisione le ore di lavoro in cantiere, gli accertamenti della Corte cantonale non appaiono insostenibili. 
 
4.3.4.  
 
4.3.4.1. Relativamente alle trasferte, per il ricorrente almeno quattro testi ne avrebbero descritto in modo congruente la durata da Riva San Vitale ad Ascona, invero un fatto notorio e compatibile con le indicazioni del navigatore su quell'itinerario (doc. H); a suo parere, poi, anche l'importante traffico stradale sarebbe notorio. Ora, "l'esistenza di importante traffico sulle strade che rallenta i trasferimenti su ruota", non è un fatto notorio: nemmeno il ricorrente, del resto, pretende che l'asserto sia verificabile tramite pubblicazioni accessibili a chiunque (DTF 135 III 88 consid. 4.1; sentenza 4A_509/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 2.1). Che la distanza calcolata da Google maps (doc. H) possa quantomeno avere un certo valore probatorio, è possibile (cfr. ad es. sentenze 2C_648/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 3.2; 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021 consid. 5.2.3.1). A prescindere dal fatto, però, che il ricorrente non si confronta con l'accertamento della Corte cantonale secondo cui la sua deposizione e quelle dei suoi ex colleghi di lavoro presentavano discrepanze sugli orari di partenza dal magazzino e di arrivo sul cantiere e su quelli di inizio e di fine lavoro, oltre che sulla durata dell'attività lavorativa (cfr. sentenza impugnata, pag. 8 consid. 8.1), in concreto, come si dirà ancora fra breve, il dato di Google maps non basta per stimare le ore di lavoro in cantiere e quelle di viaggio del ricorrente.  
 
4.3.4.2. Per dimostrare le trasferte da lui allegate, il ricorrente rinvia ai conteggi di salario, che indicherebbero la sua presenza in cantiere e le ore da indennizzare, e alle sue annotazioni personali, a suo dire confermate dai testi. Ciò non è però sufficiente. Come detto, infatti, le sue annotazioni non datate (doc. E) non sono affidabili e i conteggi di salario (doc. D) non contengono indicazioni sugli orari, né sui luoghi di lavoro (cfr. sopra, consid. 4.3.3.2), di modo che invano l'insorgente afferma il contrario. Certo, i testi F.________, D.________, C.________ e E.________ hanno stimato la durata dei viaggi di andata e ritorno dal magazzino di Riva San Vitale al cantiere di Ascona in circa un'ora / un'ora e mezza a tratta (e in certi casi anche di più). Nemmeno il ricorrente, però, pretende che qualcuno di loro abbia fornito ragguagli rilevanti a comprova delle sue 339 presenze sul cantiere di Ascona.  
Riguardo alle tabelle da aprile 2018 a dicembre 2019 (doc. 2), che per il ricorrente corroborerebbero i giorni da lui indicati, la conclusione della Corte cantonale secondo cui esse non sono decisive, non è insostenibile, poiché quei conteggi non danno alcun riscontro sulle presenze ad Ascona del lavoratore tra giugno del 2017 (inizio del rapporto di impiego; cfr. sopra, consid. A.a) e marzo del 2018, né indicano se le ore registrate comprendano o no il tempo di trasferta (cfr. sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.2). Ne deriva che anche al riguardo il giudizio impugnato resiste alla critica. 
 
4.4. Ne risulta che nella fattispecie emergono importanti incertezze sia sulla durata del tempo di lavoro in cantiere del ricorrente (cfr. consid. 4.3.3.2), sia sui suoi giorni effettivi di lavoro ad Ascona (cfr. 4.3.4.2). In condizioni del genere, la Corte di appello non ha violato il diritto escludendo la possibilità di stimare le ore di trasferta del ricorrente in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO.  
 
5.  
Da quanto precede, segue che il gravame, in quanto ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 aprile 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti