5A_753/2012 23.10.2012
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_753/2012 
 
Sentenza del 23 ottobre 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona, 
 
B.________. 
 
Oggetto 
determinazione del modo di realizzazione di una quota 
di un'eredità indivisa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che nell'ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha pignorato l'interessenza spettante all'escusso nella divisione della comunione ereditaria fu C.________ (composta di A.________ e B.________); 
che con istanza 26 settembre 2012 l'UEF di Bellinzona ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a A.________ nella predetta comunione ereditaria (v. art. 132 cpv. 1 LEF); 
che con sentenza 5 ottobre 2012 l'autorità di vigilanza, in accoglimento della predetta istanza, ha ordinato all'UEF di Bellinzona di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta di A.________ e B.________ e alla liquidazione del patrimonio comune (v. art. 10 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC; RS 281.41]); 
che A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile trasmesso il 16 ottobre 2012; 
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi; 
 
che secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore; 
che in concreto il gravame non contiene alcuna conclusione di merito, il ricorrente limitandosi infatti a chiedere "almeno un effetto sospensivo alfine di poter chiarire la (sua) posizione presso l'UEF di Bellinzona"; 
 
che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio dell'autorità di vigilanza e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che il ricorso non rispetta pertanto i requisiti di motivazione posti dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2); 
che inoltre, allorquando il ricorrente si riferisce ad una moratoria per l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private concessagli nel giugno 2011 nonché al suo rifiuto dell'eredità fu D.________, egli adduce fatti e mezzi di prova che non emergono dalla sentenza impugnata senza nemmeno pretendere che le condizioni per ammetterli in questa sede di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF siano in concreto adempiute; 
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente e di natura meramente dilatoria, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 23 ottobre 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini