5A_938/2016 12.05.2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_938/2016  
   
   
 
 
Decreto del 12 maggio 2017 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
componenti la comunione ereditaria fu G.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Marco Broggini, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
F.________, 
patrocinata dall'avv. Vittorio Mariotti, 
opponente. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, in accoglimento dell'istanza introdotta da D.________, E.________ e G.________, il 9 febbraio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tutte le relazioni bancarie di spettanza di F.________ presso tre specificati istituti di credito svizzeri fino a concorrenza di fr. 6'000'000.--; 
che con decisione 11 aprile 2016 il medesimo Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione al sequestro presentata da F.________, confermandolo limitatamente a fr. 800'000.--; 
che mediante sentenza 3 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione pretorile; 
che con ricorso in materia civile 7 dicembre 2016 i sequestranti hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che, a seguito del decesso di G.________ e dell'inizio di trattative fra le parti per un componimento bonale della lite, con decreti 30 dicembre 2016 e 14 marzo 2017 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa; 
che in data 5 maggio 2017 le parti hanno concluso un accordo transattivo nel quale è stato tra l'altro concordato il ritiro del ricorso al Tribunale federale; 
che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); 
che, come concordato fra le parti nel predetto accordo transattivo, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire dei ricorrenti, e le ripetibili sono compensate; 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. Le ripetibili sono compensate. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 maggio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Marazzi 
 
La Cancelliera: Antonini