7B_594/2023 13.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_594/2023  
 
 
Sentenza del 13 ottobre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Kölz, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Gianluca Padlina, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. Maria Galliani, 
3. Sezione del la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del C antone Ticino, 
via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono del procedimento, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 3 luglio 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2023.23). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 27 gennaio 2021, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato l'abbandono di un procedimento penale aperto nei confronti di A.________, ha posto una parte delle spese procedurali a suo carico e gli ha negato un indennizzo giusta l'art. 429 CPP. Il magistrato inquirente lo ha inoltre condannato a versare al Comune di X.________ un'indennità ai sensi dell'art. 433 CPP
Con sentenza dell'11 novembre 2021, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro il decreto di abbandono. 
Con sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso in materia penale di A.________ contro la citata sentenza della Corte dei reclami penali, annullandola e rinviando la causa alla Corte cantonale affinché annulli il dispositivo del decreto di abbandono del 27 gennaio 2021 relativo all'obbligo di A.________ di versare un'indennità al Comune di X.________ (dispositivo n. 7) e statuisca nuovamente sulle spese procedurali e sulle ripetibili della procedura di reclamo. 
 
B.  
Con sentenza del 3 luglio 2023, la Corte cantonale ha statuito nuovamente sulla causa, ha accolto parzialmente il reclamo di A.________ e ha annullato il dispositivo del decreto di abbandono del 27 gennaio 2021 concernente l'obbligo di A.________ di versare un'indennità al Comune di X.________ (dispositivo n. 7). 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 7settembre 2023 al Tribunale federale. 
Protestate tasse, spese e ripetibili, il ricorrente chiede in via principale di annullare la sentenza impugnata, di accertare che la motivazione del decreto di abbandono del 27 gennaio 2021 viola il principio della presunzione di innocenza e di rinviare gli atti al Procuratore pubblico, affinché emani un nuovo decreto di abbandono ai sensi dei considerandi. 
In via subordinata, il ricorrente postula, previo annullamento della sentenza impugnata, di accertare che il decreto di abbandono viola il principio della presunzione di innocenza e di riformarlo in diversi punti. 
In via ulteriormente subordinata, egli postula, previo annullamento della sentenza impugnata, di accertare che il decreto di abbandono viola il principio della presunzione di innocenza, di annullare diversi punti del decreto di abbandono (dispositivo n. 4 e 5) e di rinviare gli atti al Procuratore pubblico per l'emanazione di una nuova decisione riguardo al suo indennizzo per le spese sostenute per la sua difesa nel procedimento penale. 
Contestualmente al suo ricorso, A.________ presenta domanda di revisione della sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023. La domanda di revisione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 6F_31/2023 del 4 ottobre 2023. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. L'accollamento delle spese procedurali (art. 426 cpv. 2 CPP) e le pretese d'indennità previste dagli art. 429 segg. CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile. La legittimazione a ricorrere del ricorrente giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF è data.  
 
1.3. Poiché è aperta la via ordinaria del ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Una decisione di rinvio del Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF) vincola sia l'autorità alla quale la causa è rinviata sia, se deve nuovamente statuire sulla controversia, il Tribunale federale stesso. Riservati eventuali nova che dovessero essere ammissibili, né la precedente istanza né le parti possono fondarsi su una fattispecie diversa o esaminare l'oggetto del litigio basandosi su considerazioni respinte esplicitamente o non prese minimamente in considerazione nella sentenza di rinvio (DTF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; sentenze 7B_4/2021 del 28 luglio 2023 consid. 2.3.1; 6B_169/2022 del 24 maggio 2023 consid. 2.2). La nuova decisione dell'istanza precedente è limitata al tema che risulta dai considerandi del Tribunale federale quale oggetto del nuovo giudizio. In seguito al rinvio, il procedimento dinanzi alla Corte precedente è di conseguenza ripristinato limitatamente a quanto è necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenze 7B_8/2021 del 25 agosto 2023 consid. 2.2; 7B_4/2021 del 28 luglio 2023 consid. 2.3.1; 6B_169/2022 del 24 maggio 2023 consid. 2.2). Le altre parti del giudizio hanno stabilità e devono essere riprese nella nuova sentenza. È irrilevante il fatto che il Tribunale federale, con la decisione di rinvio, abbia formalmente annullato l'intera sentenza impugnata. Non è decisivo il dispositivo, bensì la portata materiale del giudizio del Tribunale federale (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1; sentenze 6B_169/2022 del 24 maggio 2023 consid. 2.2; 6B_164/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 1.1; 6B_652/2021 del 14 settembre 2021 consid. 1.4).  
 
2.2. Con la sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023, il Tribunale federale ha ritenuto il gravame del ricorrente fondato limitatamente alla questione dell'indennità da lui dovuta al Comune di X.________. Ha rilevato che, per il resto, il ricorso doveva essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Sugli altri aspetti trattati, il Tribunale federale si è pronunciato definitivamente. La decisione di rinvio riguardava quindi esclusivamente l'indennità del ricorrente a favore del Comune di X.________. Il fatto che il Tribunale federale abbia annullato interamente la sentenza dell'11 novembre 2021 della Corte dei reclami penali, come visto, non è decisivo. Nel seguito, il procedimento è quindi continuato unicamente nella misura necessaria per tenere conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale (cfr. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1).  
La Corte cantonale ha quindi limitato a ragione la propria decisione ai temi connessi alla decisione di rinvio del Tribunale federale, e quindi essenzialmente all'annullamento del dispositivo del decreto di abbandono del 27 gennaio 2021 relativo all'obbligo del ricorrente di versare un'indennità al Comune di X.________ (dispositivo n. 7) e alle spese procedurali e ripetibili della procedura di reclamo. Del resto, solo questi temi sono stati trattati dalla Corte cantonale nel suo nuovo giudizio. 
In tali circostanze, le censure ricorsuali concernenti l'accertamento manifestamente inesatto rispettivamente arbitrario dei fatti da parte della Corte cantonale, l'errata applicazione di alcune disposizioni legislative, il rifiuto degli indennizzi e l'accollamento delle spese procedurali così come il diniego delle indennità ex art. 429 CPP non devono essere vagliate in questa sede. Tali censure si riferiscono infatti ad aspetti non oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale ed esulano quindi dal seguito della procedura. Sollevate in questa sede, esse sono inammissibili. Lo stesso vale per le considerazioni del ricorrente relative a una "premessa nel merito del gravame" e "in fatto", in cui lo stesso si limita in buona sostanza ad esporre una propria versione dei fatti. Nella citata sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023, il Tribunale federale ha respinto definitivamente le censure concernenti l'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale (cfr. sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 2.2, 6.3, 7.2 seg., 9.2). Tale decisione è vincolante e non può essere messa in discussione in questa sede. Lo stesso discorso vale per quanto concerne le censure ricorsuali riguardanti una violazione delle disposizioni in materia di ricusazione (art. 56 segg. CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 3 CEDU) per quanto concerne il Giudice Nicola Respini e quelle relative alla violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione. Entrambe le censure, infatti, sono già state trattate e respinte definitivamente dal Tribunale federale nella precedente procedura ricorsuale e non possono essere rimesse in discussione (sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 3 seg.). 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente censura una violazione degli art. 30 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Nella procedura di reclamo, dopo la conclusione degli scambi degli allegati, si sarebbero verificati due cambi nella composizione della Corte dei reclami penali: il primo, con il Giudice Nicola Respini, subentrato al Giudice Mauro Mini. Il secondo, con l'entrata nel collegio giudicante dei Giudici Ivano Ranzanici e Andrea Pedroli. Quest'ultimo non farebbe parte della composizione ordinaria della Corte dei reclami penali e avrebbe sostituito un membro assente. La Corte cantonale avrebbe dovuto comunicare al ricorrente le due successive modifiche della composizione del collegio giudicante nel corso della procedura, indicandone i motivi, per fornigli la possibilità di presentare opposizione. Omettendo questa comunicazione, la Corte cantonale avrebbe violato gli art. 30 Cost. e 6 n. 1 CEDU.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'art. 30 cpv. 1 Cost. stabilisce che ogni persona ha diritto a essere giudicata da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. La giurisprudenza del Tribunale federale ammette che questo diritto possa essere leso qualora la composizione del corpo giudicante sia cambiata durante il procedimento senza che vi siano motivi oggettivi validi. La situazione va valutata caso per caso. Il cambiamento è ammesso, per esempio, se un membro lascia il tribunale per motivi di età o non può esercitare durevolmente la sua funzione per malattia o maternità oppure se è in relazione con l'istituzione di un organo giudiziario nuovo. Quando queste situazioni si verificano, il tribunale deve comunicare alle parti l'avvicendamento che si prospetta e indicarne i motivi; solo queste informazioni permettono loro di opporsi al cambiamento con motivazione adeguata (cfr. DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenze 6B_434/2020 del 14 settembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_994/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 1.2.1; 4A_679/2015 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; 4A_474/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.2.1). La questione a sapere se un tribunale ha deliberato nella composizione ordinaria viene valutata in primo luogo in base al diritto cantonale pertinente, la cui applicazione e interpretazione viene esaminata dal Tribunale federale unicamente sotto il profilo limitato dell'arbitrio (cfr. DTF 141 IV 305 consid. 1.2; sentenza 6B_434/2020 del 14 settembre 2021 consid. 2.2.2).  
 
3.2.2. La supplenza ordinaria dei membri del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è regolata dall'art. 45 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100). Secondo tale norma, ogni Camera del Tribunale d'appello si completa, a cura del suo Presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con membri di un'altra Sezione (art. 45 cpv. 1 LOG). L'art. 45 LOG è una norma di diritto cantonale che disciplina l'organizzazione della supplenza dei giudici del Tribunale d'appello (v. sentenza 2C_1038/2015 del 23 novembre 2015 consid. 3.2). Pertanto, il Tribunale federale esamina l'applicazione e l'interpretazione di tale norma da parte delle autorità cantonali unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (cfr. consid. 3.2.1 supra).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Per quanto concerne il primo cambiamento della composizione della Corte cantonale menzionato dal ricorrente, si rileva che il motivo di ricusazione da lui prospettato nei confronti del Giudice Nicola Respini è stato definitivamente respinto dal Tribunale federale nella precedente procedura ricorsuale (sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 3.1 e 3.3). La relativa censura, riproposta dal ricorrente in questa sede, non deve quindi essere esaminata oltre. Il fatto che il ricorrente abbia inoltrato ricorso alla CEDU contro tale giudizio non muta il suo effetto vincolante nella presente procedura ricorsuale (cfr. consid. 2.2 supra). A titolo abbondanziale si rileva che era fatto noto al ricorrente che, dopo la decisione di rinvio del Tribunale federale, la presidenza della Corte cantonale sarebbe stata in capo al Giudice Nicola Respini.  
Per quanto concerne la seconda modifica della composizione del collegio giudicante menzionato dal ricorrente, si rileva che il Giudice Ivano Ranzanici è membro ordinario della Corte dei reclami penali. La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale sancita dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU non implica che la composizione dell'autorità giudicante deve essere previamente comunicata in modo espresso alle parti, essendo sufficiente che i membri della stessa siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet dell'autorità adita. In tal caso, si presume che l'interessato, a maggior ragione se assistito da un avvocato, conosca per lo meno la composizione ordinaria della Corte (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 3.2). In concreto, il ricorrente non contesta che il Giudice Ivano Ranzanici faccia parte della composizione ordinaria della Corte cantonale. Egli incentra la sua critica sulla partecipazione del Giudice Andrea Pedroli. 
Come rettamente ritenuto dal ricorrente, il Giudice Andrea Pedroli non fa parte della composizione ordinaria della Corte dei reclami penali. Dalla prima pagina della sentenza impugnata risulta che il Giudice summenzionato è intervenuto "in sostituzione" del Giudice Giovan Maria Tattarletti, il quale era "assente". Ora, come già esposto, la possibilità di sostituzione in caso di assenza di membri di una Corte del Tribunale d'appello con membri di altre Sezioni è espressamente prevista dal diritto cantonale (art. 45 cpv. 1 LOG; cfr. consid. 3.2.2 supra). L'applicazione di tale norma di diritto cantonale da parte della Corte cantonale non viene censurata d'arbitrio dal ricorrente, ciò che in ogni caso non risulta.  
 
3.3.2. Nella misura in cui il ricorrente richiama la natura formale dell'art. 30 cpv. 1 Cost., si osserva quanto segue: il Tribunale federale ha già ritenuto, in relazione al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), che tale diritto costituisce una garanzia di natura formale la cui violazione comporta, di regola, l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che tale diritto non è fine a se stesso. Il suo esercizio deve infatti servire a evitare l'emanazione di giudizi viziati a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare alla procedura. Di conseguenza, se non è ravvisabile l'influenza che la lesione del diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un interesse per l'annullamento della decisione (DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1 con rinvii; sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, non pubblicato in: DTF 147 III 440). Il rinvio all'autorità precedente rischia altrimenti di ridursi a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura. L'ammissione della corrispondente censura presuppone quindi che, nella propria motivazione, il ricorrente esponga quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura cantonale e in che modo questi sarebbero stati pertinenti (sentenze 5A_41/2023 del 16 maggio 2023 consid. 2.2.1; 5A_504/2021 del 19 gennaio 2023 consid. 3.2; 4D_31/2021 del 22 giugno 2021 consid. 2.1).  
La comunicazione di modifiche successive della composizione del collegio giudicante persegue lo scopo di permettere alle parti di opporsi a tali modifiche, segnatamente presentando domanda di ricusazione nei confronti dei nuovi membri del collegio (cfr. consid. 3.2.1 supra). In concreto, tuttavia, il ricorrente non fa valere motivi di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP nei confronti dei Giudici Ivano Ranzanici e Andrea Pedroli. Egli non adduce né sostanzia circostanze idonee a suscitare un'apparenza di prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità tale da giustificare una loro ricusazione. Inoltre, il ricorrente non sostiene che, se fosse stato a conoscenza di tale cambiamento della composizione, egli avrebbe presentato domanda di ricusazione nei confronti dei Giudici summenzionati. In queste circostanze, il suo richiamo alla natura formale dell'art. 30 cpv. 1 Cost. non merita accoglimento. La censura ricorsuale deve pertanto essere respinta, nella misura della sua ammissibilità.  
 
4.  
Ne segue che il ricorso in materia penale deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia penale è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 ottobre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara