2C_250/2024 05.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_250/2024  
 
 
Sentenza del 5 giugno 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Christopher Jackson, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2024 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.439). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadina ecuadoriana, è entrata in Svizzera il 29 gennaio 2021, dove lo stesso giorno ha contratto un'unione domestica registrata con B.________, cittadina svizzera. Ella è stata quindi posta al beneficio di un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 28 gennaio 2023. L'unione domestica registrata è stata sciolta dal Pretore di Locarno il 2 settembre 2022. 
 
B.  
Dopo aver chiesto alla Polizia cantonale d'interrogare B.________ sulla sua situazione coniugale e aver dato a A.________ la possibilità di esprimersi in merito alla continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso, il 27 ottobre 2022, di non modificare (recte: di revocare) il permesso di dimora di quest'ultima e le ha fissato un termine fino al 31 dicembre 2022 per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione ha osservato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno era stata accordata era venuto a mancare, la vita in comune con la partner registrata essendo cessata da almeno il 27 aprile 2022 e l'unione domestica registrata essendo stata sciolta il 2 settembre 2022. 
 
C.  
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 25 ottobre 2023, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 15 aprile 2024. La Corte cantonale ha giudicato, in sintesi, che la ricorrente non poteva dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno né dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, l'unione domestica registrata essendo durata meno di tre anni, né dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, non essendo dati gravi motivi personali che avrebbero reso necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera; in particolare non risultava che l'insorgente fosse stata vittima di violenza nell'unione domestica registrata né vi erano agli atti elementi che permettevano di ritenere che la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine fosse fortemente compromessa. Infine l'interessata non poteva appellarsi all'art. 8 CEDU, l'unione domestica registrata essendo stata definitivamente sciolta e non trovandosi ella in un rapporto di dipendenza verso la sorella stabilita in Svizzera. 
 
 
D.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 14 maggio 2024 A.________ si è rivolta al Tribunale federale, chiedendo che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la sentenza emessa dalla Corte cantonale sia annullata e la causa rinviata a detta autorità per una nuova decisione di merito. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 276 consid. 1; 147 I 33 consid. 1).  
 
1.2. La procedura è iniziata con la revoca del permesso di dimora a suo tempo accordato alla ricorrente il quale, giunto a scadenza il 28 gennaio 2023, ha perso di validità nel corso del procedimento cantonale. La vertenza è quindi di fatto stata trattata dalle istanze cantonali dal profilo di un eventuale diritto al rinnovo o alla proroga dell'autorizzazione di soggiorno e solo tale aspetto verrà esaminato.  
 
2.  
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
 
2.1. La ricorrente, a ragione, non sostiene di fruire di un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno in base ad un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine.  
 
2.2. La ricorrente, la quale vive in Svizzera da molto meno di dieci anni e la cui unione domestica registrata è stata sciolta il 2 settembre 2022, non prova di essere integrata in maniera qualificata e superiore alla media e non dimostra di trovarsi in un rapporto di dipendenza particolare con un familiare con diritto di soggiorno duraturo in Svizzera. Non può dunque appellarsi al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per ottenere un'autorizzazione di soggiorno (vedasi DTF 149 I 207 consid. 5.3; 144 I 266 consid. 3.9; 144 II 1 consid. 6.1 e rispettivi richiami).  
 
2.3. Ella nemmeno pretende, a giusto titolo, di fruire di un diritto al rinnovo del permesso di dimora in virtù dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. In effetti la sua unione domestica registrata è durata meno dei tre anni di coabitazione effettiva in Svizzera esatti dalla norma.  
La ricorrente, la quale invoca l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, fa invece valere in modo sostenibile che detta norma potrebbe conferirle potenzialmente un diritto a soggiornare nel nostro Paese (DTF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1) : il suo ricorso sfugge di conseguenza al motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF. 
 
2.4. In quanto, con le proprie conclusioni la ricorrente si limita a chiedere l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa all'autorità precedente per nuovo giudizio, le stesse, di natura esclusivamente cassatoria, sono a prima vista insufficienti. Tuttavia siccome si può dedurre dalla lettura dell'impugnativa che ella vuole riottenere un permesso di dimora, il gravame va considerato ammissibile (sentenza 2C_710/2022 del 30 agosto 2023 consid. 1.2 e rinvii).  
 
2.5. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è anche dato un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è, in linea di principio, ammissibile quale ricorso ordinario ex artt. 82 segg. LTF.  
 
3.  
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento manifestamente arbitrario dei fatti riguardo alla situazione geopolitica vigente in Ecuador. 
 
3.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3; 148 II 121 consid. 5.2; 147 I 73 consid. 2.2). Occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Incombe alla parte ricorrente dimostrare l'arbitrio, con una motivazione che risponda alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Il Tribunale federale non entra nel merito di critiche puramente appellatorie (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.2. A parere della ricorrente la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente omesso di prendere in considerazione la grave situazione esistente in Ecuador, riportata dalla stampa internazionale, alla quale essa avrebbe puntualmente fatto riferimento, come anche alle raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), dalle quali risulterebbe in modo chiaro che l'Ecuador sarebbe un paese estremamente pericoloso (il più violento del Sud America, con 46 morti violente ogni 100'000 abitanti) dove sarebbe in corso una guerra civile tra bande di narcotrafficanti e il governo, costretto peraltro a dichiarare lo stato d'emergenza. Secondo la ricorrente l'affermazione della Corte cantonale, secondo cui "al momento attuale l'Ecuador non è oggetto di guerre, guerre civili o violenza generalizzata" sarebbe in palese contraddizione con i fatti da lei comprovati, come sarebbe altrettanto errato affermare che un suo rientro in questo paese non l'esporrebbe ad un pericolo concreto.  
 
3.3. Riguardo all'affermazione della ricorrente secondo cui un suo ritorno in Ecuador, "paese estremamente pericoloso, in mano ai narcotrafficanti ed in balia di catastrofi naturali da ormai diversi anni" l'esporrebbe al rischio di subire pregiudizi per la propria incolumità, anche a causa del suo orientamento sessuale, la Corte cantonale ha osservato in primo luogo che l'interessata non si era mai avvalsa in precedenza di questo argomento. Sulla situazione in Ecuador, ha osservato che se effettivamente la stessa era caratterizzata da un tasso di criminalità elevato, circostanza riportata dal DFAE nel suo sito internet (al quale rinviava) con la raccomandazione di far molta attenzione alla sicurezza personale, sempre dallo stesso sito risultava che al momento attuale non vi erano guerre, guerre civili o violenza generalizzata, ragione per cui non vi era per la ricorrente un pericolo concreto. Riguardo alla questione dell'omosessualità della ricorrente la Corte cantonale ha poi ricordato che la Costituzione ecuadoriana del 1998 sanciva il divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e che le persone omosessuali erano socialmente accettate, come lo provava il fatto che, in un paese tradizionalmente cattolico e conservatore, la Corte costituzionale ecuadoriana si era espressa, il 12 giugno 2019, a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.  
 
3.4. Quantunque ne dica la ricorrente questa valutazione dei fatti effettuata dalla Corte cantonale non appare per niente insostenibile. Contrariamente a quanto affermato, i giudici cantonali non hanno misconosciuto la situazione esistente in Ecuador, anzi hanno dato atto del tasso di criminalità molto elevato che vi vigeva e, di riflesso, consigliato di fare molto attenzione alla sicurezza personale. Questo apprezzamento prende appoggio sul contenuto del sito internet del DFAE (citato nella sentenza impugnata e al quale si rinvia) ove la situazione attuale, come ivi annunciato, è permanentemente controllata e, se necessario, aggiornata. Di fronte a questa analisi la ricorrente si limita ad affermare che le fonti di stampa internazionale da lei indicate non sarebbero state considerate, senza spiegare compiutamente in ché le stesse divergerebbero dal contenuto del sito internet del DFAE preso come referenza dalla Corte cantonale. Infine per quanto concerne l'analisi della situazione delle persone omosessuali, le critiche della ricorrente, la quale si limita a parlare di eventuali persecuzioni nei suoi confronti se dovesse rientrare, sono meramente di natura appellatoria e, quindi, inammissibili.  
Premesse queste considerazioni la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti, in quanto ammissibile, si rivela infondata e va respinta. 
 
4.  
La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, norma applicata nei suoi confronti in modo arbitrario, nonché in disattenzione dell'art. 3 CEDU. A suo parere, se la Corte cantonale avesse debitamente tenuto conto dell'effettiva situazione geopolitica esistente nel suo paese d'origine e se avesse correttamente valutato la sua situazione personale - sia riguardo alla questione della rete sociale e familiare, della sua effettiva padronanza dell'idioma nazionale, lo spagnolo, e delle eventuali persecuzioni che potrebbe subire a causa della sua omosessualità - allora avrebbe ammesso che erano dati i gravi motivi personali esatti dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI e l'avrebbe posta al beneficio di un permesso di dimora. 
 
4.1. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto dello straniero al rilascio e alla proroga del permesso di dimora è preservato in presenza di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del soggiorno. Il capoverso 2 della norma precisa che può, tra l'altro, esservi un grave motivo personale quando la reintegrazione sociale nel Paese d'origine è fortemente compromessa. Con riferimento alla norma in questione il Tribunale cantonale amministrativo ha correttamente richiamato il diritto determinante nonché la prassi concernente i gravi motivi personali (art. 50 cpv. 2 LStrI e art. 77 cpv. 2 OASA [RS 142.201]; DTF 138 II 393 consid. 3.1; II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2). Si può quindi rimandare alla sentenza impugnata in proposito. Come osservato dai giudici cantonali, nessun fatto (art. 105 cpv. 1 LTF) permette nel caso concreto di ritenere che la reintegrazione sociale in Ecuador dell'insorgente, che vi è nata e vi ha vissuto fino all'età di 5 anni e mezzo, sarebbe fortemente compromessa. Come da loro rilevato, sebbene la situazione in loco sia caratterizzata da un tasso di criminalità elevato, in assenza di una situazione di violenza generalizzata, niente lascia a pensare che vi è per la ricorrente un pericolo personale concreto. Inoltre ella è maggiorenne e in grado di lavorare e vivere in maniera autonoma, di modo che anche se non vi ha una rete sociale e familiare, ciò non è determinante. Il fatto poi che ha tradotto di proprio pugno, dallo spagnolo all'italiano, la documentazione necessaria per il rilascio del permesso di dimora, comprova, quantunque ne dica, che ha la padronanza dello spagnolo. Su questo punto ella peraltro nulla obietta, limitandosi ad addurre, in maniera appellatoria e quindi inammissibile, che la questione linguistica non sarebbe stata verificata a sufficienza.  
Come poi rettamente ricordato dalla Corte cantonale, gli eventuali inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio o di un posto di lavoro sono degli aspetti normali che toccano la maggior parte degli stranieri che rientrano nel loro paese dopo una prolungata assenza all'estero (vedasi DTF 139 II 393 consid. 6; sentenza 2C_103/2024 del 3 aprile 2024 consid. 7.1). Dai fatti constatati dalla Corte cantonale non emerge quindi che un rientro in patria porrebbe alla ricorrente insormontabili problemi di reinserimento, anche se è evidente che le condizioni di vita nel suo paese di origine sono molto meno favorevoli di quelle esistenti in Svizzera. La Corte cantonale, negando la presenza di gravi motivi personali che avrebbero giustificato il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, non ha pertanto disatteso l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI
 
4.2. In quanto la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 3 CEDU, il quale vieta ad uno Stato di allontanare dal proprio territorio una persona che nel paese d'origine sarebbe sottoposta al concreto rischio di torture e trattamenti disumani o degradanti, la critica è inconferente. Come accennato in precedenza, è una situazione che non è data nella fattispecie.  
 
5.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto in applicazione dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF
 
6.  
 
6.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
6.2. Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- vanno poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 5 giugno 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud