8C_204/2024 24.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_204/2024  
 
 
Sentenza del 24 maggio 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 aprile 2024 (38.2024.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione su opposizione del 25 gennaio 2024, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha confermato la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione di A.________ per 16 giorni poiché aveva rifiutato, senza alcuna valida giustificazione, di frequentare il programma d'occupazione temporanea (di seguito: POT) dall'11 settembre al 10 dicembre 2023 assegnatole presso B.________ a Giubiasco. 
 
B.  
Con sentenza del 2 aprile 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurata contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Dopo avere ricordato che un programma occupazionale assegnato ad un assicurato è inadeguato soltanto se non conforme alla sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI [RS 837.0]), la Corte cantonale ha respinto la censura della ricorrente secondo cui il POT attribuitole non sarebbe stato in linea con le sue qualifiche ed esperienze professionali e le avrebbe potenzialmente danneggiato la reputazione professionale, come pure le future opportunità d'impiego nel suo campo di esperienza. In seguito, i primi giudici hanno accertato che i certificati medici agli atti non riportavano alcunché in relazione all'impossibilità, o perlomeno all'inopportunità, di svolgere il POT in questione. La ricorrente doveva inoltre essere nelle condizioni di organizzarsi per poterlo frequentare a tempo pieno. Infatti, in occasione del colloquio telefonico con l'Ufficio regionale di collocamento (URC) del 5 settembre 2023, la ricorrente era già stata informata che avrebbe ricevuto la convocazione per un programma occupazionale. Per di più, al momento dell'annuncio per il collocamento ad agosto 2022 - nonostante fosse madre di una bambina di poco più di 6 mesi - la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità del 100 % senza modificarla nel prosieguo della disoccupazione, oltre a non avere mai fatto valere che l'accudimento da parte di terze persone fosse fuori discussione. Infine, respingendo l'obiezione secondo cui l'assegnazione al POT fosse avvenuta unilateralmente senza consultarla, il Tribunale cantonale ha ricordato che per giurisprudenza spetta ai consulenti dell'URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato.  
 
2.2. La ricorrente si limita a riproporre le medesime censure già sollevate dinanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia confrontarsi a sufficienza con i considerandi della sentenza impugnata. Invero, disattendendo il proprio onere di motivazione, ella riafferma che l'URC non avrebbe tenuto conto della sua situazione personale e del suo stato di salute, omettendo tuttavia di spiegare il perché la Corte cantonale, nel rispondere a tali censure, avrebbe violato il diritto o accertato i fatti in modo manifestamente inesatto.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 24 maggio 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi