Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_224/2022
Sentenza del 2 maggio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2022 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2019.367).
Considerando:
che il 1° aprile 2018, alle ore 3.30, ad Arth sull'autostrada A4 in direzione di Goldau, in concomitanza con un cantiere stradale, A.________ ha circolato a bordo di un'autovettura alla velocità di 129 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h;
che la relativa sanzione penale è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 6B_1397/2020 del 23 agosto 2021;
che con decisione del 31 agosto 2018 la Sezione della circolazione ha revocato all'interessato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi, decisione confermata dal Consiglio di Stato;
che, adito dall'interessato, con giudizio del 15 marzo 2022, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso e la domanda di assistenza giudiziaria, poiché il gravame appariva fin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito positivo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
che disattendendo del tutto tale obbligo, il ricorrente, limitandosi a rilevare che nel 2022 il Consiglio federale modificherebbe alcune sanzioni e ch'egli aveva chiesto di concedergli l'assistenza giudiziaria, non si confronta minimamente con le differenti, esaustive e approfondite motivazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza;
che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che, vista la precaria situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 2 maggio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri