1C_224/2022 02.05.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_224/2022  
 
 
Sentenza del 2 maggio 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2022 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2019.367). 
 
 
Considerando:  
che il 1° aprile 2018, alle ore 3.30, ad Arth sull'autostrada A4 in direzione di Goldau, in concomitanza con un cantiere stradale, A.________ ha circolato a bordo di un'autovettura alla velocità di 129 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h; 
che la relativa sanzione penale è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 6B_1397/2020 del 23 agosto 2021; 
 
che con decisione del 31 agosto 2018 la Sezione della circolazione ha revocato all'interessato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi, decisione confermata dal Consiglio di Stato; 
che, adito dall'interessato, con giudizio del 15 marzo 2022, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso e la domanda di assistenza giudiziaria, poiché il gravame appariva fin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito positivo; 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4); 
che disattendendo del tutto tale obbligo, il ricorrente, limitandosi a rilevare che nel 2022 il Consiglio federale modificherebbe alcune sanzioni e ch'egli aveva chiesto di concedergli l'assistenza giudiziaria, non si confronta minimamente con le differenti, esaustive e approfondite motivazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza; 
che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, vista la precaria situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 2 maggio 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri