8C_282/2024 24.05.2024
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_282/2024  
 
 
Sentenza del 24 maggio 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, Piazzale Stadio 3, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 aprile 2024 (42.2024.2). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione su reclamo del 30 novembre 2023, l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR) ha confermato l'irricevibilità della richiesta di rinnovo di prestazioni assistenziali di A.________ per i mesi di agosto e settembre 2023, quest'ultima non essendosi attenuta alla procedura applicabile che prevedeva la sua presenza presso i relativi uffici a Bellinzona. L'URAR ha inoltre negato una violazione dell'art. 12 Cost. nella misura in cui non era stato comprovato un reale stato di bisogno. 
 
B.  
Con sentenza del 22 aprile 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile e non privo di oggetto, il ricorso della richiedente contro la decisione su reclamo. 
 
C.  
A.________ presenta un "ricorso" contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Ricordando la procedura applicabile al rinnovo di prestazioni assistenziali (in particolare, il punto 1.2 della "Circolare a tutte le persone con statuto di protezione S" emessa il 30 maggio 2023 dalla Sezione del sostegno sociale, URAR), la Corte cantonale ha accertato che la ricorrente non aveva preso alcun appuntamento con l'amministrazione, benché la stessa si fosse conformata a tale iter nei mesi precedenti. Inoltre, secondo i primi giudici i certificati medici agli atti non permettevano di giustificare l'inottemperanza della ricorrente. Il Tribunale cantonale ha pure dichiarato irricevibile, in assenza di una decisione della competente autorità amministrativa, una richiesta di prestazioni assistenziali presentata pendente causa per il periodo a decorrere dal 17 maggio 2022 fino alla prima domanda a marzo 2023. I primi giudici hanno infine constatato che la ricorrente risiedesse in un appartamento il cui indirizzo corrispondeva a quello di un resort a cinque stelle, dove viveva un suo parente che l'aveva aiutata finanziariamente sin dal suo arrivo in Svizzera, oltre a essere beneficiario delle pigioni che, da maggio 2023, erano state pagate direttamente dall'interessata. L'appartamento risultava per di più essere di proprietà della società di cui la ricorrente era stata dapprima membro del consiglio di amministrazione da aprile 2022 e vicedirettrice da luglio 2023 (al 10 %, retribuzione lorda di fr. 420.- al mese incluso l'uso dell'auto aziendale; da ottobre 2023, al 40 % per uno stipendio lordo di fr. 1'680.-), poi amministratrice unica da ottobre 2023. Non era pertanto dimostrato che la medesima non fosse in grado di provvedere al proprio mantenimento, né che si trovasse in uno stato di indigenza atto a giustificare una prestazione d'emergenza (art. 12 Cost.).  
 
2.2. Nel suo ricorso, la ricorrente ripropone le medesime censure già sollevate dinanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia confrontarsi a sufficienza con i considerandi della sentenza impugnata. In particolare, disattendendo il proprio onere di motivazione, ella riafferma che sarebbe stata gravemente malata, oltre a non essere proprietaria dell'azienda per la quale lavora, omettendo tuttavia di spiegare il perché la sentenza impugnata sarebbe contraria al diritto o di dimostrare che i fatti sarebbero stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (al riguardo, tra le tante, cfr. DTF 144 V 50 consid. 4.2).  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 24 maggio 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi