2C_632/2023 16.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_632/2023  
 
 
Sentenza del 16 novembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Commutazione del permesso di domicilio UE/AELS in 
un permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la risoluzione emanata il 23 agosto 2023 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (n. 3786). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con decisione del 26 agosto 2022 l'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha commutato il permesso di domicilio UE/AELS di cui A.________ (1975), cittadino italiano, era titolare, in un permesso di dimora della durata di 12 mesi, vincolato a diverse condizioni.  
 
A.b. Adito da A.________ il 5 settembre 2022 il Consiglio di Stato con risoluzione del 23 agosto 2023 ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi e, quindi, oltre a confermare la commutazione, ha aggiunto altre condizioni a quelle inizialmente imposte dall'autorità di prima istanza.  
 
A.c.  
Il 30 ottobre 2023A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando la revoca del suo permesso di domicilio UE/AELS. Invitato a fornire a questa Corte la sentenza impugnata egli ha trasmesso, tra l'altro, copia della decisione dell'Ufficio della migrazione e di quella del Consiglio di Stato. 
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) nonché l'ammissibilità dei rimedi di diritto proposti (DTF 146 II 276 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
2.  
Il procedimento concerne una decisione messa in materia di diritto degli stranieri, cioè la commutazione del permesso di domicilio UE/AELS di cui il ricorrente era titolare, in un permesso di dimora (vedasi art. 63 cpv. 2 LStrI [RS 142.20]). Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dato che il ricorrente è cittadino italiano e che può quindi, di principio, riferirsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge tuttavia alla clausola d'eccezione. 
 
2.1. Quando è rivolto contro una decisione cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è proponibile unicamente contro decisioni rese in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore, nel rispetto del requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali di cui agli artt. 80 cpv. 1 e 2 nonché 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF. Ora, la risoluzione del Consiglio di Stato non è una decisione resa in ultima istanza da un tribunale superiore. Come emerge dai rimedi di diritto indicati nella medesima (vedasi risoluzione governativa cifra 4 del dispositivo pag. 13) il ricorrente, se non ne condivideva il contenuto, doveva infatti dapprima contestarla dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo ticinese (art. 9 cpv. 2 della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione, dell'8 giugno 1998, LALSI [RL/TI 143.100]) e poi, se del caso, rivolgersi al Tribunale federale. Ora, come risulta dalla lettera del 7 novembre 2023, agli atti, dell'Ufficio della migrazione indirizzata all'interessato, questi non ha adito il Tribunale cantonale amministrativo. Non vi è quindi una decisione resa dall'ultima istanza cantonale e non è quindi stato esaurito il corso delle istanze ricorsuali cantonali. Trattato come ricorso in materia di diritto pubblico il presente gravame è pertanto inammissibile.  
 
3. Premesse queste considerazioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dei combinati artt. 30 cpv. 1 e 108 cpv. 1 lett. a LTF e va trasmesso (art. 30 cpv. 2 LTF) al Tribunale cantonale amministrativo ticinese per motivi di competenza.  
 
4.  
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso viene trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, per motivi di competenza. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud