6B_1217/2023 10.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1217/2023  
 
 
Sentenza del 10 novembre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Falsità in documenti; frode nel pignoramento, arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2021.114+152). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il 27 gennaio 2021 la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta falsità in documenti, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, nonché di appropriazione indebita di imposta alla fonte, e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 500.--, oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia. 
Con sentenza dell'8 settembre 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto parzialmente l'appello interposto da A.________. Accertato il passaggio in giudicato della condanna per il titolo di appropriazione indebita di imposta alla fonte, non oggetto di impugnazione, la CARP ha confermato anche la sua condanna per i titoli di ripetuta falsità in documenti e di frode nel pignoramento, ma ha ridotto la pena pecuniaria inflittagli a 40 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ha annullato la multa. 
 
2.  
A.________ insorge al Tribunale federale con un "ricorso in materia di diritto pubblico". Postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, di essere prosciolto da ogni accusa, non avendo commesso i fatti a lui ascritti. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
3.  
La decisione contestata costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF). Essa può essere impugnata con un ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF. L'errata denominazione del ricorso quale "ricorso in materia di diritto pubblico" non comporta per l'insorgente alcun pregiudizio, se l'allegato ricorsuale rispetta le esigenze formali del rimedio di per sé esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2). 
 
 
4.  
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Ciò è in particolare il caso di fatti e prove relativi all'ammissibilità di un ricorso (notificazione della decisione, osservanza dei termini,...), di fatti e prove volti a sostanziare determinati inattesi vizi di natura formale (violazione del diritto di essere sentito, non corretta composizione del collegio giudicante), e infine di fatti e prove divenuti rilevanti a seguito di una nuova e imprevedibile argomentazione giuridica formulata dall'istanza precedente, ma non di fatti e prove che la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto addurre già dinanzi a tale istanza. Per tentare di dimostrare che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o l'apprezzamento delle prove arbitrario, l'insorgente non può in effetti fondarsi su allegazioni che egli stesso ha omesso di far valere in precedenza (DTF 136 III 123 consid. 4.4.2). L'esito sfavorevole del gravame dinanzi alla Corte cantonale non costituisce un motivo sufficiente per ammettere in questa sede degli pseudo nova che avrebbero potuto essere prodotti già nella procedura cantonale. Spetta alla parte ricorrente illustrare l'adempimento dei presupposti dell'art. 99 LTF (DTF 143 V 19 consid. 1.2). 
L'insorgente ha allegato al suo ricorso una serie di documenti, tra cui un "contratto di mandato Fiduciario del 26 giugno 2010" concluso con il correo B.________, che sostiene aver recuperato solo ultimamente e che proverebbe che l'unico responsabile della gestione della società fallita fosse proprio B.________. Trattasi di un nuovo mezzo di prova a sostegno di un'allegazione non fatta valere dinanzi all'autorità cantonale. Poiché le condizioni poste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non sono realizzate, tale documento non può essere preso in considerazione in questa sede. Ma quand'anche fosse ammissibile, il ricorrente non si avvede che sarebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio. Infatti solo la condanna di appropriazione indebita di imposta alla fonte concerne le obbligazioni della società fallita, di cui l'insorgente pretende di non esserne stato responsabile. Tale condanna è però passata in giudicato, non essendo stata impugnata in sede di appello, ed esula dall'oggetto della vertenza costituito unicamente dalla decisione della CARP (v. art. 80 cpv. 1 LTF). Per le altre condanne risulta invece irrilevante sapere chi fosse "responsabile delle obbligazioni" della società. 
 
5.  
Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali unicamente se tale censura è stata debitamente sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che la parte ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda, confrontandosi con i relativi considerandi (DTF 148 I 104 consid. 1.5; 142 V 577 consid. 3.2). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 408 consid. 2.2; sulla nozione di arbitrio v. DTF 148 I 127 consid. 4.3) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF; deve inoltre dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio può influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1). 
Questi requisiti di motivazione non sono manifestamente soddisfatti nella fattispecie. Il ricorrente lamenta in modo generico e apodittico la violazione di "elementari norme sostanziali di diritto penale e costituzionali", invocando gli art. 5, 7, 8, 9-29 Cost., ma senza illustrare oltre il suo assunto e senza in particolare spiegare in che maniera e misura la CARP avrebbe disatteso tali norme. Si duole inoltre di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, senza tuttavia sostanziarlo e senza confrontarsi con la sentenza impugnata, limitandosi a critiche di mero stampo appellatorio, inammissibili in questa sede. Così ad esempio laddove pretende che le dichiarazioni del correo sarebbero contraddittorie e non fedefacenti, omettendo di sviluppare tale asserto. Non si avvede peraltro che la CARP ha accertato i fatti essenzialmente sulle ammissioni dello stesso insorgente di cui al suo verbale del 12 novembre 2014, e non sulle dichiarazioni del correo, sicché "l'interpretazione" di queste ultime non influisce in alcun modo sull'esito della causa. Lo stesso dicasi in relazione ai certificati medici di cui si avvale il ricorrente per dimostrare la sua assenza dal lavoro e sui quali la CARP non si sarebbe chinata. Si stenta a scorgerne la rilevanza, già solo perché concernono periodi diversi da quelli in cui si sono svolti i fatti per i quali è stato condannato. Per tacere del fatto che la sua attestata inabilità al lavoro non gli impediva di formare i documenti falsi né di dichiarare tutti i suoi redditi pignorabili, comportamenti alla base della sua condanna per ripetuta falsità in documenti e di frode nel pignoramento. Del resto il contrario neppure è preteso nel gravame. 
 
6.  
Manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso si rivela inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Con l'evasione del gravame, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, peraltro neppure motivata, diventa priva di oggetto. 
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 novembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy