5A_787/2023 24.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_787/2023  
 
 
Sentenza del 24 novembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
notifica di precetti esecutivi, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 settembre 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.100). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il 21 agosto 2023 A.________ ha chiesto di ottenere i verbali di pignoramento eseguiti a favore dei gruppi da 1 a 7 in 39 esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Il 22 agosto 2023 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha consegnato tali verbali all'escusso.  
 
1.2. Con ricorso 1° settembre 2023 A.________ ha chiesto di dichiarare nulli sia le notifiche di tutti i precetti esecutivi menzionati nei verbali di pignoramento per i gruppi da 1 a 7 che i successivi atti esecutivi. In via subordinata, il ricorrente ha dichiarato di interporre opposizione integrale contro tutte le esecuzioni elencate nei verbali di pignoramento.  
 
1.3. Mediante sentenza 29 settembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale ricorso nella misura della sua ammissibilità.  
L'autorità di vigilanza ha osservato che l'escusso pretendeva di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni soltanto il 22 agosto 2023 alla ricezione dei predetti verbali di pignoramento dopo che, nel contesto di un'altra procedura ricorsuale (iniziata il 21 marzo 2023) relativa al gruppo 8, aveva appreso dell'esistenza di ulteriori gruppi di pignoramento. Secondo l'autorità di vigilanza, tale asserzione non era sostenibile. In primo luogo per il motivo che, nel contesto di detta procedura ricorsuale, l'escusso avrebbe semmai dovuto apprendere l'esistenza delle esecuzioni al più tardi alla ricezione dell'ordinanza 3 aprile 2023 concernente l'effetto sospensivo, giacché essa menzionava esplicitamente che il verbale impugnato riguardava il gruppo 8, per cui il principio della buona fede gli imponeva di informarsi senza ritardo presso l'UE sui gruppi precedenti. In secondo luogo per il motivo che i precetti esecutivi erano stati notificati all'escusso (segnatamente tra il 2019 e il 2021) per il tramite dei suoi vari rappresentanti (B.________, la moglie C.________, D.________, E.________) oppure in via edittale, tanto che egli aveva potuto sollevare opposizione verso alcuni di essi, per cui egli era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza delle esecuzioni sin dalla loro introduzione. L'autorità di vigilanza ne ha quindi concluso che le contestazioni dei precetti esecutivi e dei pignoramenti, così come le opposizioni interposte in via subordinata ai precetti esecutivi, fossero manifestamente tardive e al limite del temerario. 
L'autorità di vigilanza ha in seguito scartato altre obiezioni del ricorrente (qui non più litigiose). 
 
2.  
Con ricorso in materia civile 16 ottobre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché statuisca nuovamente, di conferire effetto sospensivo al suo rimedio e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Mediante decreto 17 ottobre 2023 il ricorrente è stato invitato a firmare di proprio pugno il ricorso (v. art. 42 cpv. 1 e 5 LTF). Egli ha sanato il vizio nel termine impartitogli. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
 
3.1. Nel ricorso all'esame, il ricorrente lamenta un arbitrario accertamento dei fatti per il motivo che l'autorità di vigilanza non avrebbe dimostrato la valida notifica dei precetti esecutivi nelle mani di B.________, della moglie C.________, di D.________ e di E.________, anche perchè "nessuna di queste persone era munita di procura" per ritirare gli atti esecutivi a suo nome. A suo dire, le notifiche riguardanti i gruppi di pignoramento da 3 a 7 andrebbero quindi considerate viziate e le relative esecuzioni andrebbero integralmente annullate.  
Così facendo, il ricorrente si misura soltanto in modo superficiale con la motivazione esposta dai Giudici cantonali a sostegno della tardività del suo ricorso ex art. 17 LEF. Egli peraltro nemmeno contesta che sarebbe in ogni modo dovuto venire a conoscenza delle esecuzioni qui contestate al più tardi alla ricezione di un'ordinanza 3 aprile 2023 (v. supra consid. 1.3). La censura non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e risulta inammissibile.  
 
3.2. Il ricorrente ammette invece di aver potuto conoscere "in altro modo" ("segnatamente dallo stato di ripartizione 14.10.2016") le esecuzioni di cui ai gruppi 1 e 2, ma a suo dire ciò non sarebbe di ostacolo alla richiesta di annullamento delle notifiche dei relativi atti esecutivi "nella misura in cui le stesse presentano palesi vizi che le inficiano ab origine. Di modo che non è possibile chiedere di dichiararne la nullità, ma è sempre possibile domandarne l'annullamento".  
Del tutto generica e priva di spiegazioni circa tali "palesi vizi", la censura disattende gli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e risulta anch'essa irricevibile. 
 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Con l'evasione del rimedio, la richiesta di conferire effetto sospensivo diventa priva di oggetto. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 24 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini