2C_79/2024 14.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_79/2024  
 
 
Sentenza del 14 febbraio 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rilascio di permessi di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.341). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 18 dicembre 2023 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito dai coniugi A.________ (1955) e B.________ (1960), cittadini italiani, concernente il rifiuto, da parte delle competenti autorità ticinesi, di rilasciare loro dei permessi di dimora UE/AELS per lavorare in Svizzera rispettivamente per ricongiungersi con il consorte. 
 
B.  
Il 1° febbraio 2024A.________ e B.________ hanno spedito al Tribunale federale un "ricorso di diritto pubblico" datato 17 ottobre 2022 (sic!) con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e il rilascio dei permessi di dimora UE/AELS litigiosi. Domandano inoltre di essere esonerati dal dovere versare un anticipo delle spese rispettivamente che venga chiesto un importo che tenga conto della loro situazione. Postulano il conferimento dell'effetto sospensivo alla loro impugnativa. 
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio, limitandosi a chiedere la trasmissione degli atti cantonali. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso bisogna spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che la parte ricorrente deve confrontarsi - almeno brevemente - con i considerandi della sentenza impugnata. Se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale è identica a quella presentata dinanzi all'istanza precedente, tale esigenza non è adempiuta (DTF 145 V 161 consid. 5.2).  
 
2.2. Nella fattispecie, la motivazione giuridica dell'allegato ricorsuale esperito al Tribunale federale è identica a quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. Anche la data dell'allegato è identica a quella del ricorso presentato dinanzi alla Corte ticinese. I ricorrenti inoltre non si confrontano con nessuna delle molteplici argomentazioni giuridiche formulate dalla Corte cantonale a conferma del rifiuto del rilascio dei permessi di dimora UE/AELS oggetto di disamina (cfr. sentenza querelata consid. 3 a 9 pagg. 11 segg.). In queste condizioni il gravame disattende pertanto l'art. 42 cpv. 2 LTF perché omette di confrontarsi con il giudizio impugnato e sfugge, di conseguenza, ad un esame di merito (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3).  
 
2.3. Premesse queste considerazioni, il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile sulla base della procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.  
 
3.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è diventata senza oggetto.  
 
3.2. Considerate le circostanze della fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda dei ricorrenti di non addossare loro spese processuali, intesa come implicita domanda di assistenza giudiziaria, è quindi anche priva d'oggetto.  
Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 
 
3.  
Non vengono prelevate spese. 
 
4.  
Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 14 febbraio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud