2D_17/2023 06.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_17/2023  
 
 
Sentenza del 6 settembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rinvio, termine di partenza 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.226). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 il Tribunale federale ha confermato, in ultima istanza, la revoca del permesso di dimora UE/AELS ottenuto nel 2014 dalla cittadina italiana A.________ (1985) per esercitare un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese. La domanda di revisione presentata contro tale giudizio è stata respinta dal Tribunale federale il 10 agosto 2018 (sentenza 2F_13/2018).  
 
A.b. A.________ non ha dato seguito al successivo ordine di partenza impartitole dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino. Ella ha invece chiesto il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per lavorare come indipendente, il quale le è stato negato il 10 ottobre 2018. Il rifiuto è stato confermato in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020.  
 
A.c. Ancora una volta A.________ non si è conformata all'ordine di partenza fissatole. Con una nuova istanza ella ha invece domandato: il rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di dimora, eventualmente quale caso di rigore; di proporre la sua ammissione provvisoria alla Segreteria di Stato della migrazione SEM; di procedere, infine, al riesame della decisione del 10 ottobre 2018. L'istanza è stata respinta il 25 gennaio 2021. Il rifiuto è stato confermato, in ultima analisi, dal Tribunale federale con sentenza 2C_916/2022 del 30 novembre 2022.  
 
B.  
 
B.a. Preso atto della sentenza del 30 novembre 2022, il 22 dicembre 2022 la competente autorità cantonale ha quindi fissato a A.________ un nuovo termine di partenza per lasciare la Svizzera (artt. 24 OLCP [RS 142.203] e 64d cpv. 1 LStrI [RS 142.20]) con scadenza il 22 gennaio 2023.  
 
B.b. Il 5 gennaio 2023A.________ ha chiesto l'annullamento del citato termine di partenza con effetto immediato e il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.  
 
B.c. L'11 gennaio 2023 la Sezione della popolazione ha invece confermato il termine di partenza con scadenza il 22 gennaio successivo, osservando che le motivazioni addotte non permettevano di prorogarlo ulteriormente, ciò che ha ribadito con scritto del 20 febbraio 2023.  
 
C.  
 
C.a. Con "reclamo", al quanto confuso e prolisso, del 23 febbraio 2023A.________ ha, in sostanza, chiesto, previa il conferimento dell'effetto sospensivo e/o di misure provvisionali nonché dell'assistenza giudiziaria, che venga accertata "l'illiceità del silenzio e dell'inadempimento da parte dell'autorità di prime cure" così come l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di funzionari cantonali.  
 
C.b. Trattando il reclamo come un ricorso esperito contro la conferma del termine di partenza dell'11 gennaio 2023, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con giudizio del 24 maggio 2023, ha dichiarato lo stesso inammissibile. Ha considerato in sintesi che non era rivolto contro una decisione impugnabile, poiché indirizzato contro uno scritto che si limitava a confermare il termine di partenza fissato.  
 
D.  
Questa decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 23 giugno 2023. Esso ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame nonché dichiarata priva d'oggetto quella volta al conferimento dell'effetto sospensivo e/o di misure provvisionali. 
 
E.  
Il 23 agosto 2023A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che, conferito l'effetto sospensivo e/o adottate misure cautelari, la sentenza impugnata sia annullata e la causa rinviata all'autorità precedente per nuovo giudizio. Postula anche il beneficio dell'assistenza giudiziaria e formula tutta una serie di domande di cui si dirà, se necessario, in appresso. 
Il Tribunale federale non ha ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici che gli vengono sottoposti (DTF 147 333 consid. 1 e richiami).  
 
 
1.2.  
Contro le decisioni concernenti il rinvio, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile, essendo esplicitamente escluso dall'art. 83 lett. c. n. 4 LTF. È invece data la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (sentenza 2C_73 6/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2 e richiami). Il presente gravame è quindi, in linea di principio, ammissibile come tale. 
 
2.  
 
2.1. Oggetto di disamina è unicamente la questione di sapere se a ragione il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'allegato ricorsuale sottopostogli dalla ricorrente.  
 
2.2. Come accennato, la ricorrente ha inoltrato un ricorso sussidiario in materia costituzionale con il quale può essere censurata unicamente la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF). Al riguardo l'art. 106 cpv. 2 LTF (applicabile in virtù dell'art. 117 LTF) impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2 e rispettivi rinvii). Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.3. Benché l''allegato ricorsuale sia ripetitivo, alquanto confuso nonché inutilmente prolisso - 86 pagine, di cui tre dedicate unicamente alle conclusioni ricorsuali - si è rinunciato a fare uso dell'art. 42 cpv. 6 LTF (e quindi rinviarlo alla ricorrente affinché lo modifichi) dato che comunque non adempie all'evidenza le esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF. In effetti, nel caso specifico la ricorrente omette qualsiasi confronto con la rispettiva motivazione contenuta nella sentenza cantonale. Ella si limita infatti - ribadendo gli stessi argomenti di quelli sollevati dinanzi alla Corte cantonale o, addirittura, in precedenti vertenze (vedasi 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 dove vengono formulate identiche censure e conclusioni) - a riproporre censure attinenti al merito della causa - che però esulano dall'oggetto del presente giudizio - senza tuttavia minimamente confrontarsi con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo all'inammissibilità del gravame presentato al Consiglio di Stato, in dispregio delle esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in relazione con l'art. 117 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per quanto poi la ricorrente richiami alla rinfusa numerose disposizioni di legge, di cui solo una parte attiene ai diritti costituzionali, anche al riguardo l'allegato ricorsuale non soddisfa le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF combinato con l'art. 117 LTF. In mancanza di una motivazione topica, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
3.  
Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
4.  
 
4.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di adozione di provvedimenti cautelari diventa senza oggetto.  
 
4.2. La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie alla ricorrente, è comunque fissato un importo ridotto (artt. 65 cpv. 1 e 2 nonché 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 6 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud