2C_123/2023 04.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_123/2023  
 
 
Sentenza del 4 luglio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hänni, 
Cancelliera Colella. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni della Repubblica e Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.224). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino italiano nato nel 1998, è arrivato in Svizzera il 2 agosto 2021 per svolgere un'attività lucrativa al servizio della B.________ SA, azienda attiva nel commercio di orologi di lusso avente sede a X._________. Nella sua richiesta di rilascio di un'autorizzazione di dimora UE/AELS, A.________ ha indicato di avere già subito condanne in Svizzera e/o all'estero, ma di non essere oggetto di procedimenti penali pendenti. 
 
B.  
 
B.a. Il 10 gennaio 2022, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (di seguito: la Sezione della popolazione) ha respinto la richiesta di A.________ per motivi di ordine pubblico, dopo avergli dato la facoltà di esprimersi, e ha fissato un termine con scadenza il 10 marzo 2022 per lasciare il territorio elvetico. Quest'autorità aveva preso atto della condanna pronunciata nei confronti di A.________ il 24 luglio 2020 in Italia a una pena privativa della libertà di un anno, 10 mesi e 20 giorni. Tale condanna era basata sui reati di corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio, di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, nonché di violazione delle leggi doganali. In concreto, tra il gennaio 2018 e il 15 dicembre 2019, l'interessato era stato coinvolto in un traffico di orologi di lusso in provenienza dall'Asia, commesso in maniera transazionale e in banda. Gli orologi in questione sono stati confiscati a copertura dei tributi pubblici evasi (in capo al ricorrente in via solidale per EUR 8'525'000.-- da cui andava detratto il valore dei beni già sottoposti a sequestro preventivo).  
 
B.b. Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato il 1o giugno 2022 che dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino il 24 gennaio 2023 (di seguito: Tribunale amministrativo). I Giudici cantonali hanno ritenuto, in sostanza, che alla luce dei suoi precedenti penali, A.________ rappresentava una minaccia grave ed effettiva per l'ordine pubblico svizzero, di modo che il rifiuto di rilasciargli un permesso di dimora UE/AELS si rivelava conforme all'art. 5 allegato I ALC.  
 
C.  
Il 24 febbraio 2023, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede, protestate spese e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del 24 gennaio 2023 e il rinvio dell'incarto alla Sezione della popolazione, affinché gli rilasci un permesso di dimora UE/AELS. 
La Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione SEM hanno presentato delle osservazioni e chiesto il rigetto del gravame. Il Tribunale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso al giudizio di questa Corte. 
Con decreto presidenziale del 28 febbraio 2023 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 V 280 consid. 1). 
 
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
Nella fattispecie, il ricorrente, alla luce della sua nazionalità italiana, ha in via di principio un diritto a un'autorizzazione di soggiorno in base all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. sentenza 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 1.2). La presente causa sfugge dunque all'eccezione citata, fermo restando che la questione dell'effettivo diritto di soggiorno dell'insorgente sarà trattata come aspetto di merito (DTF 136 II 177 consid. 1.1; sentenza 2C_145/2019 del 24 giugno 2019 consid. 1.1). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è quindi aperta. 
 
1.2. Per il resto, il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF) ed è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è quindi ricevibile come ricorso in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, esaminate solo se l'insorgente le ha sollevate con precisione, conformemente alle accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), eccezion fatta per i casi contemplati dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto - ovvero arbitrario - o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). In conformità al già citato art. 106 cpv. 2 LTF, chi ricorre deve motivare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, la realizzazione di queste condizioni. Se ciò non avviene, il Tribunale federale non può tener conto di uno stato di fatto divergente da quello esposto nella sentenza impugnata (cfr. sentenza 2C_300/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 146 II 309).  
Nella fattispecie, il ricorrente lamenta implicitamente un accertamento arbitrario dei fatti relativo all'indicazione, nella sentenza del Tribunale amministrativo, di reati (contraffazione di orologi e riciclaggio) che non avrebbe commesso (ricorso, pag. 6). Egli tuttavia non mette mai in discussione i fatti che emergono dalla querelata sentenza con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale. Essi vincolano pertanto il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 2C_1026/2018 del 25 febbraio 2021 consid. 2.2). 
 
3.  
L'insorgente censura una violazione dell'art. 5 Allegato I ALC, contestando di rappresentare una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza in Svizzera. 
 
4.  
 
4.1. Sul piano del diritto interno, l'art. 33 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20; LStrI) indica che il permesso di dimora può essere prorogato - quindi anche rilasciato - se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI. Come riferito nel giudizio impugnato, così è tra l'altro quando lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP (lett. b) o ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Secondo la giurisprudenza federale giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, una pena privativa della libertà è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (cfr. DTF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1).  
 
4.2. Ai cittadini dell'UE, l'ordinamento interno si applica tuttavia solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la LStrI prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; sentenze 2C_164/2021 del 29 luglio 2021 consid. 3.1; 2C_810/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1).  
 
4.3. Conformemente all'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, il diritto per i cittadini dell'UE di esercitare un'attività economica in Svizzera può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.  
Secondo la giurisprudenza in materia, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'UE ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Nell'ottica dell'art. 5 Allegato I ALC, al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenze 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_357/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.1). 
A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (sentenze 2C_1105/2018 del 21 giugno 2021 consid. 2.4; 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 4.1). 
 
4.4. Riconosciuto un valido motivo di non rilasciare un permesso di dimora giusta l'art. 5 Allegato I ALC, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata (cfr. sentenze 2C_192/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 4.3; 2C_758/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.3 con rinvii). Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (cfr. sentenza 2C_628/2019 del 18 novembre 2019 consid. 3.3).  
 
5.  
 
5.1. Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che la sanzione privativa della libertà inflitta all'insorgente era ampiamente superiore al limite di un anno per essere considerata di lunga durata giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI. Inoltre, sebbene il contrabbando non era contemplato dall'ordinamento penale elvetico, gli atti delittuosi di cui si è reso colpevole il ricorrente erano comunque punibili anche in Svizzera e considerati di una certa gravità. In particolare, il reato di corruzione attiva giusta l'art. 322ter CP (RS 311.0) rappresentava un crimine. I Giudici cantonali hanno anche sottolineato che il ricorrente aveva commesso i reati per i quali è stato condannato in relazione all'attività nel commercio di orologi di lusso, e che era giunto in Svizzera per lavorare nel medesimo settore economico. In questo contesto, la dichiarazione del datore di lavoro del ricorrente, che attestava che non ricopriva ruoli dirigenziali nell'azienda, non garantiva l'assenza di un rischio di recidiva. In effetti, non assumere un tale ruolo non l'aveva dissuaso dal commettere illeciti legati al commercio di tali beni in Italia. Poiché l'orologeria di lusso era un ambito sensibile dell'economia elvetica, c'era anche un rischio che degli orologi potessero essere utilizzati a fini illeciti, come il riciclaggio di denaro, la ricettazione oppure l'evasione e la frode di pubblici tributi. In merito al criterio dell'attualità della minaccia, il Tribunale amministrativo ha indicato che i reati penalmente reprensibili non potevano ancora essere definiti lontani nel tempo, essendosi protratti dal gennaio 2018 al dicembre 2019. Secondo la Corte cantonale, sia l'indicazione dell'esistenza di una condanna del ricorrente stesso alla Sezione della popolazione che l'assenza di nuovi procedimenti penali dalla condanna sono stati valutati in maniera neutra, visto che fornire indicazioni corrette all'autorità competente e comportarsi in modo conforme all'ordinamento giuridico rappresentavano la norma.  
 
5.2. Alla luce delle condanne subite dal ricorrente e dell'attività delittuosa che ne è alla base, la valutazione del Tribunale amministrativo, che ravvisa in tali elementi una minaccia effettiva e attuale per l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, appare corretta e va pertanto confermata. In effetti, diversamente da quanto viene sostenuto nel ricorso, motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono sussistere pure nel caso del compimento di reati di natura patrimoniale (cfr. sentenze 2C_357/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.2 e 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1). Così è anche in concreto. Come rettamente osservato dai Giudici cantonali, il ricorrente è stato condannato il 24 luglio 2020 a una pena di reclusione di un anno, 10 mesi e 20 giorni per reati di corruzione aggravata, di introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi, e di violazione delle disposizioni legislative in materia doganale in concorso. L'importo dei tributi pubblici evasi, di circa EUR 8'500'000.-- tra il gennaio 2018 e il 15 dicembre 2019, e il fatto che la condanna del ricorrente non si possa ancora dire lontana nel tempo, sono indubbiamente elementi che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico.  
 
5.3. A diversa conclusione in merito al rispetto dell'art. 5 Allegato I ALC non porta in effetti nemmeno quanto indicato nel ricorso, ovvero che il Tribunale amministrativo non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che il ricorrente ha annunciato spontaneamente la sua condanna, che si è comportato in modo irreprensibile dal suo arrivo in Svizzera, e che il Giudice italiano ha ritenuto un prognostico positivo in ordine alla sua futura astensione dal commettere ulteriori reati. Da questi elementi, già considerati anche dal Tribunale amministrativo (precedente consid. 5.1), non si può dedurre che la gravità o la natura attuale della minaccia all'ordine pubblico non sono stati accertati, tenendo presente che il prognostico del giudice penale non può fornire indicazioni decisive alle autorità responsabili in materia di diritto degli stranieri sulla pericolosità della persona sull'ordine pubblico (cfr. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; sentenza 2C_113/2020 del 21 aprile 2020 consid. 5.3) e che un comportamento ineccepibile è quello che ci si aspetta da ogni persona (cfr. sentenza 2C_1105/2018 già citata consid. 3.4).  
 
6.  
Resta ora da esaminare la questione della proporzionalità della misura (precedente consid. 4.3). 
 
6.1. L'insorgente ritiene che il rifiuto di rilasciargli un permesso di dimora UE/AELS è sproporzionato alla luce della sua situazione professionale e personale, che denota un'integrazione nel Canton Ticino. Inoltre, un suo trasferimento in Italia, con cui ha pochi legami e che egli inevitabilmente associa alla condanna di cui si è trattato ai considerandi precedenti e da cui intende allontanarsi, determinerebbe un grave pregiudizio e vanificherebbe i suoi sforzi per ricostruirsi una vita.  
 
6.2. Nato nel 1998, l'insorgente vive in Svizzera dall'agosto 2021. Tuttavia, la sua presenza sul territorio elvetico è sostanzialmente stata possibile perché ha beneficiato dell'effetto sospensivo conferito ai successivi gravami interposti in sede cantonale. Inoltre, egli non dimostra di avere legami con la Svizzera oltre al rapporto professionale. Benché rilevi di non avere più legami con l'Italia, risulta dai fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che sua sorella del ricorrente vive a Y.________ e che egli è in cura presso una psicoterapeuta di Z.________. Di conseguenza, considerando la gravità degli atti di cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole - che sono stati perpetrati in particolare a detrimento di un bene giuridico fondamentale qual è la fiducia nelle istituzioni, e tenuto conto della breve durata del suo soggiorno in Svizzera, della sua giovane età, e dei suoi legami con l'Italia, l'interesse pubblico ad allontanare il ricorrente prevale sul suo privato a rimanere in Svizzera.  
 
7.  
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 4 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Colella