5A_935/2023 18.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_935/2023  
 
 
Sentenza del 18 dicembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione sede di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, 
 
1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, 
2. Comune di X.________, 
3. Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
rappresentata dalla Serafe AG, Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon SZ, 
4. B.________ SA, 
5. Fondazione C.________. 
 
Oggetto 
pignoramento, aggiudicazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 novembre 2023 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.113). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con sentenza 13 gennaio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un'istanza 22 settembre 2022 dell'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Locarno ordinando la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell'interessenza di 1/6 spettante a A.________ nella comunione ereditaria del padre fu E.________, interessenza che l'UE aveva pignorato a favore della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, della D.________ AG (ora B.________ SA) e del Comune di X.________ (esecuzioni dei gruppi da n. 1 a 4). Tale decisione è cresciuta in giudicato (v. sentenza 5A_92/2023 del 10 febbraio 2023 del Tribunale federale). Il 30 dicembre 2022 e il 20 giugno 2023 l'UE ha pignorato tale quota ereditaria anche a favore del gruppo n. 5, composto della Confederazione svizzera, della B.________ SA e della Fondazione C.________, e del gruppo n. 6, composto della B.________ SA e della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG; l'UE ha emesso i verbali di pignoramento il 22 giugno e il 6 settembre 2023. Il 14 settembre 2023 l'UE ha realizzato ai pubblici incanti l'interessenza. 
Con due ricorsi 25 settembre 2023 A.________ ha impugnato il verbale di pignoramento 6 settembre 2023 e l'incanto 14 settembre 2023. 
Con sentenza 20 novembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per carenza di motivazione. 
 
2.  
Con ricorso 11 dicembre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza 20 novembre 2023 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare l'incarto all'autorità di vigilanza " per l'esame e la decisione sul caso in oggetto ". Il ricorrente ha anche chiesto di richiamare l'incarto cantonale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii). 
Nel gravame all'esame il ricorrente non si misura con la sentenza 20 novembre 2023 dell'autorità di vigilanza e, in particolare, non spiega perché i suoi due ricorsi 25 settembre 2023 avrebbero dovuto essere considerati sufficientemente motivati e quindi ricevibili. Egli si limita infatti a criticare, peraltro in modo del tutto superficiale, la precedente decisione 13 gennaio 2023 dell'autorità di vigilanza, la sentenza 5A_92/2023 del 10 febbraio 2023 del Tribunale federale e la presa di posizione dell'UE del 13 ottobre 2023 ai suoi ricorsi. Egli sembra invero accennare a una violazione del suo diritto di essere sentito (v. art. 29 cpv. 2 Cost.), ma non espone quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura cantonale né in che modo questi sarebbero stati pertinenti (v. sentenza 5A_804/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.1.2 con rinvii), ricordato che il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente (v. DTF 140 III 115 consid. 2). Il ricorso, insomma, non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF né tantomeno quelle, più rigorose, dell'art. 106 cpv. 2 LTF
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La richiesta di richiamare l'incarto cantonale diventa pertanto priva di oggetto. 
Nel caso concreto si può eccezionalmente rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 18 dicembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini