5A_586/2013 18.09.2013
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_586/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 settembre 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
1. C.________, 
2. Eredi fu D.________, 
3. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
4. E.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Cesare Lepori, 
5. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni, 
viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
6. F.________SA, 
7. G.________SA, 
8. H.________, 
9.  Comune di X.________,  
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, 6716 Acquarossa.  
 
Oggetto 
elenco oneri, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 luglio 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
 
1.   
Con decisione 29 luglio 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato l'11 aprile 2013 da A.A.________ e B.A.________ avverso gli elenchi oneri 6 marzo 2013 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio. L'autorità di vigilanza ha osservato che il termine di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) per presentare ricorso avverso gli elenchi oneri veniva a scadenza lunedì 25 marzo 2013 ed è stato prorogato in virtù dell'art. 63 LEF al terzo giorno dopo la fine delle ferie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile 2013 compresi; art. 56 cpv. 2 LEF), vale a dire al 10 aprile 2013, e che pertanto il ricorso 11 aprile 2013 risulta tardivo. 
 
2.   
Con ricorso in materia civile 16 agosto 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza al Tribunale federale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al loro gravame. Essi sostengono che i " sette giorni dopo la Pasqua " di cui all'art. 56 cpv. 2 LEF andrebbero calcolati a partire dal lunedì di Pasqua, e non dalla domenica di Pasqua. Le ferie pasquali si sarebbero pertanto concluse l'8 aprile 2013 ed il termine di tre giorni fissato dall'art. 63 LEF sarebbe venuto a scadenza l'11 aprile 2013. Il loro ricorso all'autorità di vigilanza sarebbe quindi tempestivo. 
 
3.   
Il gravame all'esame si appalesa manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, infatti, le ferie pasquali si concludono sette giorni dopo la domenica di Pasqua ( SYLVAIN MARCHAND, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 56 LEF). La decisione impugnata è pertanto conforme al diritto federale. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Con l'evasione del ricorso la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili per le osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 18 settembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini