Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_720/2021
Decreto del 9 febbraio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Procedura amministrativa,
ricorso contro la decisione emanata il 19 ottobre 2021
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.377).
Considerando:
che con decisione del 2 settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo (n. 52.2019.101) ha respinto un ricorso sottopostogli da B.________ contro la pronuncia del 23 gennaio 2019 della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (inc. LIT.2018.1);
che l'interessata aveva impugnato questa decisione davanti al Tribunale federale, che con sentenza 1C_605/2021 del 23 novembre 2021 ha stralciato la causa dai ruoli a seguito del ritiro del gravame;
che con decisione del 19 ottobre 2021 (n. 52.2021.377) il Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile un atto presentato il 13 settembre 2021 da B.________ contro la citata sentenza del 2 settembre 2021;
che avverso questa sentenza A.________ e B.________ inoltrano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;
che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;
che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico;
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione di disciplina degli avvocati, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 9 febbraio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri