6B_331/2024 27.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_331/2024  
 
 
Sentenza del 27 maggio 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, von Felten, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Trisconi, 
3. C.________, 
4. D.________, 
patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, 
5. E.________, 
patrocinato dall'avv. Viola Donzelli, 
6. F.________ AG, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Truffa; falsità in documenti; arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 29 febbraio 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.50+82+123). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 21 novembre 2022, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di truffa per mestiere ripetuta, in parte tentata, commessa nel periodo dal 7 gennaio 2020 al 16 dicembre 2021, a Lugano e in altre località, nei confronti di diverse persone, segnatamente di B.________ e di investitori della G.________ LLP (in particolare E.________, C.________, H.H.________ e I.H.________, D.________ e J.________), nonché nei confronti della società F.________ AG e di funzionari della banca K.________. L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo dal 2018 al 17 dicembre 2021, formato una serie di documenti falsi al fine di perpetrare le citate truffe. Egli è altresì stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20), per avere, nel corso dei mesi di agosto e di settembre del 2020, a Bellinzona e Lugano, ingannato le autorità esponendo una situazione patrimoniale e lavorativa inveritiera ed ottenendo indebitamente un permesso di soggiorno. 
A.________ è per contro stato prosciolto dall'accusa di tentata truffa per un capo d'imputazione ed è stato condannato alla pena detentiva di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Nei suoi confronti è pure stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni. Egli è inoltre stato condannato a versare a D.________ USD 1'000'000.--, ad E.________ GBP 600'000.--, a L.________ Inc. USD 334'089.--, a B.________ fr. 516'583.78, oltre interessi, e a F.________ AG fr. 188'329.50, oltre interessi, a titolo di risarcimenti. 
 
B.  
Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP) che, con sentenza del 29 febbraio 2024, ha parzialmente accolto l'appello. La Corte cantonale ha rilevato che la condanna per ripetuta falsità in documenti riguardo ad una parte delle imputazioni, la condanna per infrazione alla LStrI e il proscioglimento dall'imputazione di tentata truffa per un capo d'imputazione erano passati in giudicato incontestati. Ha in seguito riconosciuto l'imputato autore colpevole di ripetuta truffa per mestiere, in parte tentata, commessa ai danni di B.________, di E.________, di C.________ (tramite la società L.________ Inc.), di D.________, di J.________ e di F.________ AG. La Corte cantonale lo ha pure riconosciuto autore colpevole di ripetuta falsità in documenti con riferimento ai capi d'imputazione contestati con l'appello, riguardanti dei certificati di salario ed una serie di estratti bancari. Lo ha quindi condannato alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi, da dedursi la carcerazione preventiva e di sicurezza sofferta, ed alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna. L'esecuzione della pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni. La CARP ha altresì ordinato nei suoi confronti l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di sette anni e lo ha condannato a versare a D.________ USD 1'000'000.--, ad E.________ GBP 600'000.--, a L.________ Inc. USD 184'056.44, a B.________ fr. 405'135.53, oltre interessi, e a F.________ AG fr. 188'329.50, oltre interessi, a titolo di risarcimenti. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullare i dispositivi che lo aggravano. In via subordinata, chiede che la causa sia rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre una sua versione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti e della valutazione delle prove eseguiti dalla Corte cantonale, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente contesta la realizzazione del reato di truffa, segnatamente con riferimento all'asserito mancato adempimento del requisito dell'inganno astuto, senza tuttavia confrontarsi con la sussunzione concretamente eseguita dalla Corte cantonale, spiegando le ragioni per cui violerebbe l'art. 146 CP.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente espone una serie di considerazioni relative a suo nonno materno, M.________ (1920-2014), rimproverando alla Corte cantonale di non avere accertato il ruolo da questi svolto al servizio dello Stato di X.________ in ambito finanziario, né il suo patrimonio e il nominativo degli eredi. Lamenta altresì la carenza di accertamenti relativi ad un "testamento segreto" del 21 giugno 2021 di M.________, che non sarebbe mai stato pubblicato.  
 
3.2. Esponendo argomentazioni di natura generale su un'asserita aspettativa ereditaria relativa alla successione di M.________, il ricorrente non si confronta specificatamente con i considerandi n. 5 segg. (5.1-5.5) della sentenza impugnata (da pag. 25 a pag. 30), spiegando le ragioni per cui gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale sarebbero inficiati d'arbitrio. Da tali considerandi risulta che il ricorrente ha formato una serie di documenti falsi in relazione con la successione del nonno allo scopo di fare credere in particolare a B.________ di essere potenzialmente beneficiario di un'importante eredità. Ciò, allo scopo di indurre B.________ a saldare debiti del ricorrente ed a mantenerlo. La Corte cantonale ha segnatamente accertato, sulla base di un verbale d'interrogatorio del 5 gennaio 2022, che il ricorrente aveva ammesso di non credere più all'eredità del nonno almeno a partire dal mese di novembre del 2019, vale a dire poco tempo prima di iniziare a propinarla per vera a B.________. Il ricorrente non si confronta specificamente con questo accertamento e non lo sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La tesi ricorsuale dell'aspettativa ereditaria fa perciò astrazione dell'accertamento, vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui in realtà non esisteva alcuna eredità, né testamento segreto del nonno, trattandosi di un'ideazione del ricorrente allo scopo di ottenere vantaggi economici con l'inganno. Inammissibile, la censura non deve essere vagliata oltre.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente critica il fatto che la CARP avrebbe espresso dubbi sulla sua formazione professionale, in particolare sull'autenticità dei documenti scolastici prodotti, rinviando al giudizio di primo grado. Le rimprovera di avere violato il suo diritto di essere sentito per non avergli offerto la possibilità di esprimersi al riguardo, valutando in modo pregiudizialmente negativo la sua personalità.  
 
4.2. Per quanto concerne la formazione e i diplomi conseguiti dal ricorrente, la Corte cantonale ha rinviato alla sentenza della prima istanza che, dopo avere esaminato la documentazione agli atti, aveva concluso che le risultanze dell'inchiesta non permettevano di accertare se gli asseriti titoli del ricorrente fossero veri o meno. I primi giudici avevano ritenuto che la questione potesse comunque rimanere aperta, siccome tali fatti non erano né contemplati dall'atto di accusa né necessari per accertare i fatti imputati.  
I dubbi sull'autenticità dei titoli di studio del ricorrente erano quindi già stati espressi dai primi giudici, sicché egli avrebbe se del caso potuto esprimersi al riguardo nella procedura di appello, nell'ambito della quale risulta peraltro ch'egli non ha presentato istanze probatorie (cfr. sentenza impugnata, pag. 20, punto D). In tali circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta infondata. Per il resto, ricordato che la suddetta questione è per finire stata lasciata aperta dalle istanze cantonali, siccome non necessaria per il giudizio sui fatti incriminati, il ricorrente non rende seriamente verosimile ch'essa sarebbe per contro determinante per l'esito del procedimento penale. 
 
4.3. Limitandosi nel prosieguo del ricorso ad addurre di non avere mai voluto ingannare astutamente nessuno, tantomeno B.________, per indurlo ad atti pregiudizievoli del patrimonio, egli si limita a contestare genericamente la sentenza della Corte cantonale, ma non si confronta puntualmente con le articolate considerazioni ivi contenute e non sostanzia una violazione del diritto.  
 
5.  
Il ricorrente sostiene che il suo arresto sarebbe stato ordinato dal magistrato inquirente soltanto a seguito di un procedimento penale aperto inizialmente nei confronti di B.________. Adduce che se un procedimento penale non fosse stato successivamente aperto anche nei suoi confronti, egli avrebbe potuto avviare la sua attività di management di un hedge fund tramite la G.________ LLP. Con questa argomentazione, il ricorrente nuovamente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata e non fa valere una valutazione manifestamente insostenibile delle prove o la violazione di determinate disposizioni legali con una motivazione conforme alle esposte esigenze. Disattente inoltre che, secondo quanto accertato dalla Corte cantonale, i fondi raccolti presso gli investitori non erano destinati dal ricorrente a degli investimenti nell'hedge fund, bensì a soddisfare le sue ingenti spese personali. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio ed è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
6.  
Alle pagine 13 e 14 del ricorso, il ricorrente accenna a degli averi patrimoniali da lui investiti presso la banca N.________ ed agli importi ottenuti o che ha tentato di ottenere da E.________ (GBP 600'000.--, rispettivamente GBP 2'500'000.--). Non si confronta tuttavia con i considerandi della sentenza impugnata, segnatamente con i considerandi n. 10, 13 e 14, e non spiega in che consiste la violazione del diritto. 
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente rimprovera alla CARP di non avere accertato che la G.________ LLP sarebbe una società con sede nel Regno Unito e soggetta al diritto inglese. Adduce che i rapporti contrattuali tra la società e i suoi "finanziatori" in relazione con l'operazione finalizzata alla gestione del fondo d'investimento sarebbero stati tutti sottoposti al diritto inglese, sicché un eventuale litigio civilistico tra le parti avrebbe parimenti dovuto essere risolto in applicazione del diritto estero, conformemente all'art. 154 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato, del 18 dicembre 1987 (LDIP; RS 291). Secondo il ricorrente, in nessun caso le relazioni contrattuali in essere tra i "finanziatori" e la G.________ LLP, da lui rappresentata, avrebbero potuto configurare l'ipotesi di un reato penale perseguibile in Svizzera. Il ricorrente sostiene inoltre che, nell'ipotesi ritenuta dalla Corte cantonale, secondo cui la G.________ LLP sarebbe stata una "struttura truffaldina" da lui ideata solo per commettere le truffe alla stregua di una professione, mal si comprenderebbero le ragioni per cui in alcuni casi egli è comunque stato prosciolto dall'imputazione di truffa. Ribadisce poi di avere costituito la G.________ LLP con lo scopo effettivo di gestire un hedge fund e che per perfezionare il progetto occorrevano sufficienti risorse finanziarie, che gli sono state messe a disposizione dai "finanziatori" e di cui egli aveva la facoltà di disporre.  
 
7.2. Adducendo che la G.________ LLP sarebbe regolata dal diritto inglese giusta l'art. 154 cpv. 1 LDIP, il ricorrente non si confronta con gli accertamenti e le valutazioni esposte dalla CARP ai considerandi dal n. 8 al n. 19 della sentenza impugnata (da pag. 39 a pag. 63), riguardanti le truffe ai danni degli investitori. Il ricorrente disattende che, in concreto, non è in discussione una controversia di natura civile e che il danno lamentato dagli accusatori privati non è riconducibile ad eventuali perdite da loro subite nell'ambito di investimenti nel fondo d'investimento. La Corte cantonale ha infatti accertato che la G.________ LLP era soltanto all'apparenza una struttura seria, essendo in realtà stata creata per ottenere con l'inganno fondi dagli investitori per utilizzarli a fini personali.  
Nella misura in cui, prospettando l'applicabilità del diritto estero, il ricorrente sembra contestare la competenza delle autorità penali svizzere, egli non fa valere la violazione degli art. 3 segg. CP. Non risulta peraltro, né il ricorrente lo sostiene, ch'egli abbia sollevato in sede cantonale l'incompetenza delle autorità penali ticinesi. Il ricorrente disattende altresì che oggetto del procedimento penale non sono esclusivamente le truffe da lui commesse nei confronti degli investitori dell'hedge fund, ma anche la truffa nei confronti di B.________, concernente una diversa fattispecie e commessa essenzialmente a Lugano. Parimenti, anche il reato di infrazione alla LStrI è stato commesso nel Cantone Ticino. Omettendo di considerare tali circostanze, il ricorrente non mette seriamente in discussione la competenza territoriale delle autorità penali svizzere. 
Quanto ai casi oggetto di proscioglimento riguardanti gli averi ottenuti da taluni investitori dell'hedge fund, la Corte cantonale ha semplicemente ritenuto che, in quelle specifiche costellazioni, mancavano sufficienti riscontri probatori per dimostrare l'esistenza di un inganno astuto. La CARP non ha quindi pronunciato decisioni contraddittorie per quanto concerne le imputazioni di truffa relative al fondo d'investimento in questione, ma ha escluso una condanna nei singoli casi in cui le prove erano insufficienti per un giudizio di colpevolezza. Non rispettose delle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, le censure non devono essere esaminate ulteriormente. 
 
8.  
 
8.1. Nella parte in diritto (ricorso, pag. 20 segg.), il ricorrente sostiene che il suo comportamento nei confronti di B.________ non realizzerebbe il reato di truffa per mestiere, difettando in particolare il requisito dell'inganno astuto. Adduce di essersi trasferito nel Cantone Ticino su proposta di B.________, che gli avrebbe spontaneamente pagato vitto, alloggio e spese voluttuarie. Ritiene altresì che B.________ sarebbe stato consapevole dell'esistenza di documenti falsi e gli addebita di non avere svolto in modo professionale il suo mandato, ma di avere agito allo scopo di arricchirsi a sua volta.  
 
8.2. Con queste argomentazioni, di natura appellatoria, il ricorrente contesta l'adempimento dell'elemento costitutivo dell'inganno astuto, scostandosi tuttavia dai fatti accertati dalla Corte cantonale, non sostanziati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente non si confronta con i considerandi n. 5 e n. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte cantonale ha esposto i fatti relativi ai comportamenti commessi a danno di B.________ ed ha spiegato in modo esaustivo i motivi per cui realizzavano il reato di truffa. La precedente istanza ha segnatamente esaminato in modo approfondito la questione dell'inganno astuto, riconoscendo una certa imprudenza nel comportamento di B.________ e il fatto che questi fosse mosso anche dalla prospettiva di migliorare la sua situazione economica. Ha nondimeno parimenti esposto le ragioni per cui il comportamento del danneggiato non era tale da potere negare l'elemento dell'inganno astuto e condurre al proscioglimento del ricorrente. In questa sede, egli disattende che, nella misura del possibile, B.________ ha effettuato delle verifiche indipendenti in merito ai documenti in suo possesso. Il ricorrente omette altresì di considerare che l'inganno nei confronti di B.________ non si fondava soltanto su una serie di documenti falsi, bensì su un castello di menzogne e su un insieme di elementi, in parte anche reali, che hanno contribuito a convincere il danneggiato della veridicità della storia raccontatagli. Poiché il ricorrente non sostanzia in tali circostanze una violazione dell'art. 146 CP, la censura deve essere dichiarata inammissibile.  
 
9.  
 
9.1. Il ricorrente contesta infine la commisurazione della pena. Nega di avere avuto l'intenzione di procacciarsi un indebito profitto e sostiene essenzialmente che occorrerebbe prescindere dal suo "comportamento processuale innocentista", sia per il fatto ch'era suo diritto difendersi, sia perché i fatti rimproveratigli non sarebbero "in ogni caso interpretabili in maniera univoca".  
 
9.2. Contestando la commisurazione della pena, il ricorrente si scosta dal giudizio di colpevolezza che, come visto, ritenendolo colpevole di truffa, gli ha addebitato di avere agito "per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto" (cfr. art. 146 CP). Per il resto, egli non si confronta con i considerandi n. 23 segg. della sentenza impugnata (da pag. 72 a pag. 79), relativi alla commisurazione della pena, e non fa valere un abuso del potere di apprezzamento da parte dei giudici cantonali. Non sostiene, né dimostra, in particolare, che la pena inflittagli uscirebbe dal quadro legale, sarebbe stata valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, o apparirebbe eccessivamente severa (cfr. DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la Corte cantonale poteva tenere conto, nell'ambito degli elementi riguardanti la sua personalità, anche del suo comportamento dopo i fatti incriminati e durante il procedimento penale (DTF 149 IV 395 consid. 3.6.2; 141 IV 61 consid. 6.1.1 e rinvii). Peraltro, nella fattispecie, l'esame delle circostanze personali del ricorrente non ha comportato alcun aggravamento della pena. Alla luce di quanto esposto, non vi sono quindi ragioni per rivenire sulla pena inflitta dalla Corte cantonale.  
 
10.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale agli opponenti privati, non invitati a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 maggio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni