6B_69/2023 20.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_69/2023  
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 gennaio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.355). 
 
 
Considerando:  
che il 14 dicembre 2022A.________ ha presentato una denuncia penale per i titoli di abuso di autorità e di violazione del segreto di ufficio nei confronti di un funzionario della Sezione della circolazione; 
che, con decisione del 15 dicembre 2022, il Procuratore generale ha decretato un non luogo a procedere; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 16 dicembre 2022; 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, con decisione del 19 dicembre 2022 il Presidente della CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo entro dieci giorni, con la comminatoria che, altrimenti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile; 
che l'interessato ha in seguito inviato ulteriori scritti alla Corte cantonale; 
che, con sentenza del 9 gennaio 2023, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione dell'art. 385 CPP
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 13 gennaio 2023 al Tribunale federale, senza formulare conclusioni di giudizio, inoltrando in seguito ulteriori scritti che esulano dall'oggetto del litigio; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che, frattanto, con sentenza 1B_650/2022 del 7 febbraio 2023, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del 19 dicembre 2022 del Presidente della CRP; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1); 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1); 
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito; 
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che nel ricorso al Tribunale federale gli spettava spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso; 
che il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che l'interessato non censura del tutto una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede; 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 febbraio 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni