Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_69/2023
Sentenza del 20 febbraio 2023
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 gennaio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.355).
Considerando:
che il 14 dicembre 2022A.________ ha presentato una denuncia penale per i titoli di abuso di autorità e di violazione del segreto di ufficio nei confronti di un funzionario della Sezione della circolazione;
che, con decisione del 15 dicembre 2022, il Procuratore generale ha decretato un non luogo a procedere;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 16 dicembre 2022;
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP , con decisione del 19 dicembre 2022 il Presidente della CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo entro dieci giorni, con la comminatoria che, altrimenti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che l'interessato ha in seguito inviato ulteriori scritti alla Corte cantonale;
che, con sentenza del 9 gennaio 2023, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione dell'art. 385 CPP;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 13 gennaio 2023 al Tribunale federale, senza formulare conclusioni di giudizio, inoltrando in seguito ulteriori scritti che esulano dall'oggetto del litigio;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che, frattanto, con sentenza 1B_650/2022 del 7 febbraio 2023, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione del 19 dicembre 2022 del Presidente della CRP;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1);
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1);
ch'egli è in particolare abilitato a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito;
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1);
che nel ricorso al Tribunale federale gli spettava spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
che il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
che l'interessato non censura del tutto una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede;
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 febbraio 2023
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni