6B_1345/2023 08.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1345/2023  
 
 
Sentenza dell'8 dicembre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
centro ala Monda 8, 6528 Camorino, 
2. Presidente della Pretura penale, 
via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Opposizione al decreto d'accusa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2023.243). 
 
 
Considerando:  
che, con decreto del 7 settembre 2023, la Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, un'opposizione presentata da A.________ a un decreto di accusa che lo riteneva autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione; 
che, contro il decreto pretorile, l'imputato ha presentato un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP, la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo entro un termine suppletorio di dieci giorni, in applicazione dell'art. 385 cpv. 2 CPP
che l'interessato non ha dato seguito all'invito, sicché la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo con sentenza del 25 ottobre 2023; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 4 dicembre 2023 al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il gravame è steso in tedesco; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 148 I 160 consid. 1); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto; 
ch'egli critica in generale l'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali svizzeri, ma non si confronta con il giudizio della CRP, spiegando puntualmente le ragioni per cui la Corte cantonale avrebbe violato il diritto dichiarando irricevibile il suo reclamo; 
che il ricorrente non censura quindi una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede; 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 dicembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni