6F_41/2023 06.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_41/2023  
 
 
Sentenza del 6 dicembre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
controparte, 
 
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza 6B_1000/2023 
del 5 settembre 2023 del Tribunale federale svizzero (incarto CRP n. 60.2023.99). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 14 giugno 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di stralcio emanato dalla Giudice della Pretura penale. 
 
B.  
Con sentenza 6B_1000/2023 del 5 settembre 2023 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ contro la sentenza della CRP. Il giudizio è stato emanato dalla Presidente della I Corte di diritto penale, quale giudice unico, in applicazione dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
C.  
Il 28 ottobre 2023 A.________ ha chiesto la revisione della citata sentenza del Tribunale federale, invocando quali motivi di revisione quelli previsti dall'art. 121 lett. a, b, c e d LTF. Il 14 novembre 2023 l'istante ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 147 III 238 consid. 1.2.1 pag. 241; sentenza 6F_31/2023 del 4 ottobre 2023 consid. 1 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. a LTF. Adduce che il Tribunale federale avrebbe dovuto statuire sul suo ricorso nella composizione di cinque giudici, siccome la causa concerneva una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LTF.  
 
2.2. Secondo l'art. 121 lett. a LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale federale o la ricusazione. Se, come in concreto, la composizione della Corte giudicante è dipesa da una valutazione del ricorso, rispettivamente dall'esame di una questione giuridica quale è quella dell'esistenza di un motivo di inammissibilità secondo l'art. 108 LTF, tale valutazione non può essere rimessa in discussione censurando una composizione errata della Corte (sentenze 2F_1/2023 del 23 marzo 2023 consid. 3.5; 4F_16/2018 del 31 agosto 2018 consid. 2.2).  
 
2.3. Con la sentenza 6B_1000/2023 del 5 settembre 2023 la Presidente della I Corte di diritto penale ha statuito in applicazione della procedura semplificata a giudice unico giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Ha spiegato le ragioni per cui il ricorso non adempiva manifestamente i requisiti di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e doveva quindi essere dichiarato inammissibile. La scelta della procedura semplificata secondo l'art. 108 LTF si fonda pertanto su una valutazione giuridica del ricorso sotto il profilo formale. Come visto, questa valutazione non può essere rimessa in discussione invocando una violazione delle disposizioni concernenti la composizione del Tribunale. In tali circostanze, un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. a LTF non entra in considerazione (sentenza 4F_16/2018, citata, consid. 2.2).  
 
3.  
 
3.1. L'istante fa pure valere il motivo di revisione dell'art. 121 lett. b LTF, sostenendo che la sentenza 6B_1000/2023 del 5 settembre 2023 accorderebbe alla CRP "tante cose, senza che la legge lo consente".  
 
3.2. L'art. 121 lett. b LTF prevede che la revisione può essere domandata se il Tribunale federale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte. Questo motivo di revisione sanziona una violazione della massima dispositiva secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF. Per determinarne la portata dell'effetto vincolante occorre accertare le conclusioni delle parti, interpretate se necessario sulla base della motivazione del ricorso (sentenza 4F_16/2022 del 25 novembre 2022 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 149 III 93).  
 
3.3. In concreto, l'istante invoca l'art. 121 lett. b LTF, ma non si confronta specificatamente con le conclusioni del suo ricorso in questa sede e non sostanzia quindi un motivo di revisione ai sensi della citata disposizione. Rimette in discussione la sentenza 6B_1000/2023 del Tribunale federale, lamentando essenzialmente il mancato esame della questione relativa alla restituzione del termine per presentare il reclamo dinanzi alla Corte cantonale. Ciò è tuttavia improponibile nell'ambito di una domanda di revisione.  
 
4.  
 
4.1. L'istante richiama inoltre l'art. 121 lett. c e d LTF. Rimprovera alla Presidente della Corte giudicante di essere incorsa in una serie di violazioni di diritti costituzionali, in particolare in un abuso di autorità e in un diniego di giustizia. Lamenta altresì un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, postulando l'annullamento della sentenza 6B_1000/2023.  
 
4.2. La citata disposizione prevede che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se esso non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF), oppure se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF). Non è ravvisabile un motivo di revisione nel fatto che il Tribunale federale si sia rifiutato di eseguire un esame di merito del ricorso per motivi di natura procedurale, lasciando quindi indecise determinate richieste della ricorrente (cfr. sentenza 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 4.2). Quale rimedio giuridico straordinario, la revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenze 4F_22/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 2.2; 6F_42/2018, citata, consid. 4.2).  
L'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. c e d LTF, ma si limita nuovamente a rimettere in discussione in modo generico la citata sentenza 6B_1000/2023 del Tribunale federale, ribadendo essenzialmente le sue argomentazioni ricorsuali. Nel suddetto giudizio, il Tribunale federale ha spiegato le ragioni per cui il ricorso non adempiva i requisiti di motivazione dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e si appalesava di conseguenza inammissibile. Ciò, in particolare, anche con riferimento alla domanda di restituzione del termine di reclamo dinanzi alla Corte cantonale. Ora, dichiarando interamente inammissibile il ricorso dell'istante, con la citata sentenza 6B_1000/2023 il Tribunale ha statuito sull'insieme delle conclusioni ricorsuali, ciò che esclude un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. c LTF. D'altra parte, il rifiuto del Tribunale federale di esaminare nel merito le censure sollevate dalla ricorrente non è dovuto a una svista e non costituisce una mancata presa in considerazione di fatti rilevanti che risultano dagli atti ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF (cfr. sentenza 6F_42/2018, citata, consid. 4.2). 
 
5.  
Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). In considerazione della situazione finanziaria dell'istante, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 dicembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni