1C_720/2021 09.02.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_720/2021  
 
Decreto del 9 febbraio 2022 
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto, 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Procedura amministrativa, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 19 ottobre 2021 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.377). 
 
 
Considerando:  
che con decisione del 2 settembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo (n. 52.2019.101) ha respinto un ricorso sottopostogli da B.________ contro la pronuncia del 23 gennaio 2019 della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (inc. LIT.2018.1); 
che l'interessata aveva impugnato questa decisione davanti al Tribunale federale, che con sentenza 1C_605/2021 del 23 novembre 2021 ha stralciato la causa dai ruoli a seguito del ritiro del gravame; 
 
che con decisione del 19 ottobre 2021 (n. 52.2021.377) il Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile un atto presentato il 13 settembre 2021 da B.________ contro la citata sentenza del 2 settembre 2021; 
che avverso questa sentenza A.________ e B.________ inoltrano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla; 
che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--; 
che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; 
che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); 
che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti); 
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che, ricordato che la curatela istituita nei confronti di A.________ è definitiva (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022), come noto alla ricorrente le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico; 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione di disciplina degli avvocati, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 febbraio 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri