6B_22/2021 02.02.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_22/2021  
 
Decreto del 2 febbraio 2022 
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Muschietti, in qualità di Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; arbitrio, diritto di essere sentito, 
principio in dubio pro reo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 novembre 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.193). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 18 novembre 2020, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LStup, infrazione aggravata alla LStup e di ripetuta infrazione alla LStrI, e lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 1 mese, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché alla multa di fr. 100.--; 
che A.________ ha impugnato questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, volto in sostanza a ottenere una riduzione della pena inflittagli; 
che il Ministero pubblico ha postulato la reiezione del gravame, mentre la CARP ha rinviato ai considerandi della sua sentenza; 
che, con scritto del 31 gennaio 2022, l'insorgente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso; 
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; 
che non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 febbraio 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Muschietti 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy