9C_484/2023 28.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_484/2023  
 
 
Sentenza del 28 maggio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
tutti patrocinati dall'avv. Patric A. Pellegatta e dall'avv. Giovanni Canepa, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 
Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
ricorso contro il Decreto urgente del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino del 21 giugno 2023 (n. 8283). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: Gran Consiglio) ha proceduto alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi del 23 giugno 2023 del Decreto legislativo urgente sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale (BU 23/2023, 257 seg.: di seguito Decreto urgente).  
 
A.b. Il Decreto prevede quanto segue:  
 
"Scopo  
Art. 1 Il presente decreto ha lo scopo di applicare la determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale prevista dall'articolo 55a della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) conformemente alla disposizione transitoria di cui all'articolo 9 dell'ordinanza sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 23 giugno 2021 (di seguito ordinanza sui numeri massimi).  
Competenza  
Art. 2 1 Il Consiglio di Stato è competente per la limitazione del numero di medici giusta l'articolo 55a LAMal e l'articolo 9 dell'ordinanza sui numeri massimi.  
2 Esso può:  
a) determinare per quali specializzazioni e regioni l'offerta cantonale di medici che esercitano a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico - sanitarie (AOMS) in equivalenti a tempo pieno (ETP) corrisponde ad un approvvigionamento conforme al bisogno (art. 9 ordinanza sui numeri massimi); 
b) prevedere eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l'articolo 39 LAMal, in seno alle specializzazioni sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a; 
c) definire la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione dei dati necessari a fissare il numero massimo di medici. 
3 Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione.  
Campo d'applicazione  
Art. 3 Possono essere soggetti a limitazione del numero massimo tutti i medici attivi sotto la propria responsabilità nel campo ambulatoriale ospedaliero ed extraospedaliero quali dipendenti o indipendenti tenuto conto anche di altre pianificazioni già vigenti.  
Entrata in vigore  
Art 4  
1 Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, entra in vigore immediatamente.  
2 Esso decade con l'entrata in vigore del decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici ambulatoriali o al più tardi dopo un anno dall'entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.  
 
B.  
Con ricorso "di diritto pubblico" (recte in materia di diritto pubblico) del 24 luglio 2023 (timbro postale), 8 medici che esercitano la loro professione nel Cantone Ticino (segnatamente i dottori: A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________) si sono rivolti al Tribunale federale, domandando l'annullamento del Decreto urgente. 
Agendo per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: Consiglio di Stato), con risposta del 13 settembre 2023 (timbro postale) chiede la reiezione del gravame e la conferma della normativa impugnata. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 Cost.), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 IV 155 consid. 1.1). 
 
2.  
Conformemente all'art. 4 cpv. 2 del Decreto urgente "esso decade con l'entrata in vigore del decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici ambulatoriali o al più tardi dopo un anno dall'entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza". 
Il referendum facoltativo per il Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale, pubblicato nel Foglio ufficiale del 23 giugno 2023 (FU 119/2023 del 23 giugno 2023, 37 seg.), nel termine stabilito del 22 agosto 2023 non vi è stato e pertanto il Decreto urgente è decaduto. 
 
3.  
 
3.1. Quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF). In tale contesto, il Tribunale federale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose esistente prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72 PCF in relazione con l'art. 71 LTF) e dell'esito presumibile della procedura (DTF 142 V 551 consid. 8.2), non pronunciandosi però in dettaglio su tutte le censure. In effetti, la decisione sulle spese e sulle ripetibili non equivale a un giudizio di merito e viene decisa sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (sul tema cfr. DTF 125 V 373 consid. 2a).  
 
3.2. Il 24 luglio 2023 i ricorrenti hanno introdotto anche "un ricorso di diritto pubblico" (recte in materia di diritto pubblico) al Tribunale federale con il quale hanno domandato l'annullamento del Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale pubblicato nel Foglio ufficiale del 23 giugno 2023 (incarto n. 9C_483/2023). Tale Decreto ha lo stesso contenuto di quello urgente (cfr. A.b e consid. 2.3 dell'incarto 9C_483/2023). Inoltre, entrambi i gravami dei ricorrenti si fondano sulle medesime censure.  
Con sentenza odierna il Tribunale federale ha respinto il ricorso dei ricorrenti nella procedura di cui all'incarto 9C_483/2023. In considerazione del fatto che si sarebbe comunque giunti alla medesima conclusione anche nella vertenza in esame, si giustifica di accollare ai ricorrenti le spese giudiziarie. 
 
4.  
Le spese giudiziarie, il cui importo deve essere ridotto per tenere conto delle circostanze, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Alle autorità cantonali vincenti non vengono accordate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 maggio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi