8C_490/2022 07.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_490/2022  
 
 
Sentenza del 7 settembre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la decisione incidentale emessa il 29 luglio 2022 del Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (42.2022.44). 
 
 
Visto:  
la decisione su reclamo emanata il 27 maggio 2022 dall'USSI, impugnata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che non ha concesso a A.________ l'erogazione di un aiuto d'urgenza, 
la decisione incidentale emessa il 29 luglio 2022 dal Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni che ha rifiutato sia di concedere l'effetto sospensivo sia di emanare misure provvisionali, 
il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.________ teso all'annullamento del decreto incidentale e sostanzialmente alla concessione dell'aiuto di urgenza, 
 
 
considerando:  
che con il ricorso al Tribunale federale contro decisioni in materia di misure cautelari si può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; sentenze 8C_136/2022 del 17 marzo 2022 e 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019), 
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2), 
che il giudice cantonale ha rifiutato la concessione di prestazioni a titolo cautelare, essendo preponderante in pendenza di causa l'interesse dell'amministrazione, rispetto a quello della richiedente, la quale in caso di esito presumibilmente non favorevole della controversia non sarebbe in grado di restituire l'importo percepito, 
che la ricorrente si dilunga impropriamente sul proprio domicilio assistenziale e sul proprio caso soggettivo, senza censurare alcuna violazione dei diritti costituzionali nei confronti della ponderazione degli interessi operata dal giudice cantonale, 
che il giudice cantonale ha altresì respinto un diritto all'aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.), teso a garantire unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza, non essendo soddisfatta una reale situazione di bisogno attuale e urgente, segnatamente a causa del versamento alla ricorrente di un'indennità di perdita di guadagno di un'assicurazione privata, 
che i calcoli parziali esposti dalla ricorrente non bastano per tentare di esporre l'insostenibilità nel suo risultato della decisione incidentale impugnata, 
che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 7 settembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Bernasconi