6B_1393/2022 28.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1393/2022  
 
 
Sentenza del 28 novembre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.183). 
 
 
Considerando:  
che il 3 settembre 2021 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato nei confronti di A.________ un decreto di accusa, ritenendolo colpevole di violazione di domicilio e di ripetuta contravvenzione all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare; 
che, con decreto del 27 ottobre 2021, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile un'opposizione presentata dall'imputato contro il decreto di accusa; 
che, adita dall'imputato, con sentenza del 30 agosto 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un reclamo del 5 luglio 2022 contro il decreto del 27 ottobre 2021 del Presidente della Pretura penale; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 21 novembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullare le accuse e le denunce nei suoi confronti; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto; 
che il ricorrente contesta la sua condanna per i suddetti reati, ma non si esprime sulla tempestività del suo reclamo alla Corte cantonale, unico oggetto del litigio; 
che i giudici cantonali hanno infatti accertato che il termine di dieci giorni entro cui presentare il reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP) era scaduto il 15 novembre 2021, sicché il gravame del 5 luglio 2022 era tardivo; 
che la Corte cantonale ha ricordato che, in virtù dell'art. 85 cpv. 4 CPP, la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione; 
che la CRP ha rilevato che il ricorrente doveva attendersi una notificazione, avendo impugnato il decreto di accusa mediante opposizione; 
che il ricorrente non fa valere la violazione delle citate disposizioni e non sostiene che il suo reclamo alla CRP sarebbe stato tempestivo; 
che il gravame è quindi inammissibile e che, in tali circostanze, la questione della tempestività del ricorso in questa sede può rimanere indecisa; 
che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto, di principio, essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che, tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 28 novembre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni