5A_309/2023 03.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_309/2023  
 
 
Sentenza del 3 aprile 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
von Werdt, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cocchi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Marie Zveiger, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione dell'unione coniugale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2023 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2021.80, 11.2022.109/110). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ (1975) e B.________ (1979), cittadini italiani, si sono sposati a Milano il 26 febbraio 2005. Dalla loro unione nel 2009 è nata C.________. Nel 2016 la famiglia si è trasferita in Ticino e dal 28 ottobre 2020 i coniugi vivono separati. 
 
B.  
 
B.a. Con istanze 16 novembre 2020 e 30 novembre 2020 A.________ e, rispettivamente, B.________ si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Lugano postulando l'adozione di una serie di misure a protezione dell'unione coniugale.  
Diversi provvedimenti supercautelari e cautelari si sono susseguiti nel corso della causa tra cui, per quanto riguarda l'unica questione ancora litigiosa in questa sede, un decreto "complementare" 1° giugno 2021 con il quale a A.________ è stato ordinato di versare un contributo alimentare di fr. 3'200.-- mensili per la figlia (assegni familiari non compresi) dal novembre del 2020 fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione professionale e un decreto supercautelare 14 luglio 2021 con il quale alla D.________ SA è stato ingiunto di prelevare mensilmente da un conto postale del marito la corrispondente somma e di versarla alla moglie. 
Con sentenza 24 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha disciplinato vari aspetti personali, organizzativi e patrimoniali della separazione; ha in particolare condannato A.________ a versare un contributo alimentare per C.________ di fr. 1'082.-- mensili dal novembre del 2020 al 31 maggio 2025 e di fr. 1'062.-- mensili dal 1° giugno 2025 fino alla maggiore età o alla conclusione di un'adeguata formazione professionale (assegni familiari non compresi), autorizzandolo a compensare tale contributo con quanto già versato in esecuzione del summenzionato decreto 1° giugno 2021. 
 
B.b. Contro la suddetta sentenza sono insorti entrambi i coniugi. Pendente causa, in accoglimento parziale delle richieste supercautelare e cautelare del marito, il vicepresidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato la diffida ai debitori riducendone l'importo a fr. 1'082.--.  
Con sentenza 29 marzo 2023 il Tribunale d'appello ha congiunto le cause ed ha parzialmente accolto, nella misura della loro ricevibilità, gli appelli presentati da A.________ e da B.________, nel senso che - per quanto ancora di rilievo dinanzi al Tribunale federale - ha condannato A.________ a versare un contributo di mantenimento mensile (assegni familiari non compresi) per la figlia C.________ di fr. 3'515.-- dal 1° novembre 2020 fino al 30 aprile 2021, fr. 2'300.-- dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2021 e fr. 2'700.-- dal 1° dicembre 2021 in poi (dispositivo II.6), ha conseguentemente modificato la diffida ai debitori nel senso che D.________ SA è tenuta a trasferire mensilmente dal conto bloccato intestato a A.________ l'importo di fr. 2'700.-- alla madre (dispositivo II.6.2) e ha posto le spese processuali della prima istanza di complessivi fr. 6'000.-- a carico di A.________ per ¾ e di B.________ per il resto, condannando il marito a rifondere alla moglie fr. 9'900.-- per ripetibili ridotte (dispositivi II.9 e II.10). 
 
C.  
 
C.a. Il 25 aprile 2023 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento e la riforma della sentenza di appello nel senso che il contributo alimentare per la figlia venga soppresso a partire dal 1° dicembre 2021, la relativa diffida ai debitori revocata e le spese processuali della prima istanza di complessivi fr. 6'000.-- poste a carico delle parti in ragione di ½, ripetibili compensate. In via subordinata, sempre in accoglimento del ricorso, postula il rinvio degli atti alla I Camera civile del Tribunale d'appello per nuova decisione in merito al contributo di mantenimento per la figlia C.________ ai sensi dei considerandi.  
 
C.b. Con decreto 22 maggio 2023 il Presidente della Corte adita, preso atto delle osservazioni 15 maggio 2023 dell'opponente, ha conferito effetto sospensivo al ricorso limitatamente ai contributi alimentari dovuti dal mese di dicembre 2021 fino al mese di marzo 2023 compreso e ai corrispondenti prelevamenti ordinati sul conto postale del ricorrente nella diffida ai debitori.  
Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile, presentato da una parte parzialmente soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 2 LTF) ed è diretto contro una sentenza in materia di misure di protezione dell'unione coniugale, che è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) pronunciata su ricorso da una autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF) in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che, avendo per oggetto ancora solo aspetti legati ai contributi di mantenimento, ha carattere pecuniario (anche se in sede cantonale era ancora litigiosa la custodia della figlia: v. sentenze 5A_207/2022 del 3 agosto 2022 consid. 1.1 e 5A_705/2013 del 29 luglio 2014 consid. 1.1 con il riferimento a FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2686); il valore litigioso minimo (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) essendo raggiunto, il ricorso in materia civile si rivela in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni in materia di misure cautelari quale è una decisione emanata in una procedura di tutela dell'unione coniugale (v. DTF 133 III 393 consid. 5), la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5 con rinvii).  
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione cantonale come se si trovasse in istanza di appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (DTF 148 II 121 consid. 6.6; 134 II 349 consid. 3). Una decisione non è arbitraria per il solo fatto che anche una diversa soluzione sarebbe potuta entrare in considerazione o sarebbe stata addirittura preferibile. L'arbitrio è dato se il giudizio impugnato è palesemente insostenibile, contraddice chiaramente la situazione reale, viola palesemente una norma o un principio giuridico indiscusso, contrasta in modo scioccante con il comune senso di giustizia ed equità oppure si scosta senza un motivo pertinente dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La decisione deve inoltre essere arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 148 III 95 consid. 4.1). 
 
2.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non si riferiscono a diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).  
 
2.3. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), circostanza che deve essere spiegata in maniera dettagliata nel ricorso. Per "nuovi fatti e nuovi mezzi di prova" nel senso dell'art. 99 cpv. 1 LTF si intendono nova in senso improprio, ossia fatti e mezzi di prova che nella procedura precedente si sarebbero già dovuti addurre, senza che sia stato il caso. Nova in senso proprio, ossia fatti e prove che sono emersi soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione del giudizio cantonale, sono per contro in linea di principio irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2; 140 V 543 consid. 3.2.2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenze 8C_815/2021 del 29 settembre 2022 consid. 1.7.1; 5A_345/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.2). Il Tribunale federale è infatti tenuto a giudicare se l'autorità inferiore abbia o meno violato il diritto sulla base della situazione esistente al momento in cui ha reso la propria decisione (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 35 ad art. 99 LTF con riferimenti).  
Il ricorrente ha prodotto con il suo ricorso una serie di nuovi documenti, tutti precedenti l'emanazione della sentenza impugnata. Il doc. D (scambio di scritti avvenuto con l'autorità di protezione dei minori tra dicembre 2022 e marzo 2023) che a suo dire consisterebbe unicamente in un "aggiornamento della situazione relativa alla curatela educativa a favore de lla figlia " concerne una questione che tuttavia non è più oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale federale, per cui non ha ad ogni modo più alcuna rilevanza. D'altra parte, i doc. E-H riportano informazioni relative alle ricerche di lavoro e alla disoccupazione del ricorrente nel periodo tra dicembre 2021 e marzo 2023; il ricorrente adduce che essi costituirebbero un semplice aggiornamento di documenti già prodotti dinanzi alle precedenti istanze, ma si limita a spiegare che questi sarebbero necessari per reagire al rimprovero mossogli dai Giudici cantonali di non essersi sufficientemente attivato per un nuovo impiego poiché permetterebbero di chiarire il suo " reale agire" senza tuttavia minimamente accennare - come invece avrebbe dovuto - alla ragione per la quale egli fosse impossibilitato a produrli prima. Anche questi documenti sono quindi inammissibili. 
 
3.  
Con il suo gravame il ricorrente fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) rispetto all'imputazione di un reddito ipotetico ( infra consid. 3.1), al calcolo del suo fabbisogno ( infra consid. 3.2) e, di conseguenza, alla fissazione del contributo di mantenimento in favore della figlia C.________, di cui chiede la soppressione a partire dal mese di dicembre 2021, con conseguente revoca della relativa diffida a D.________ SA ( infra consid. 3.3).  
 
3.1. Va quindi innanzitutto esaminata la questione dell'imputazione di un reddito ipotetico a carico del ricorrente a partire da dicembre 2021.  
 
3.1.1. Nel calcolo della capacità contributiva del coniuge tenuto al pagamento di un contributo di mantenimento, il giudice deve in linea di principio tenere conto del reddito effettivo dei coniugi. Può tuttavia imputare loro un reddito ipotetico, a condizione che il conseguimento di tale reddito sia esigibile e possibile. Queste due condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte. Il giudice non deve quindi solo determinare se si può esigere che il coniuge eserciti una determinata attività lucrativa o estenda il suo grado di occupazione, tenuto conto segnatamente della sua formazione, della sua età e del suo stato di salute (questione di diritto), ma deve anche verificare se il coniuge ha effettivamente la possibilità di esercitare tale attività e quale reddito può conseguire, tenuto conto delle circostanze già menzionate e della situazione sul mercato del lavoro (questione di fatto; DTF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; sentenza 5A_252/2023 del 27 settembre 2023 consid. 4.1).  
I criteri che permettono di imputare un reddito ipotetico sono differenti nel diritto di famiglia e nel diritto delle assicurazioni sociali. Nel diritto di famiglia, quando è in gioco il mantenimento di un figlio minorenne, le esigenze relative allo sfruttamento della capacità lavorativa sono più elevate e il debitore del contributo può vedersi imputare un reddito corrispondente a una professione che non sarebbe stato tenuto ad accettare in virtù delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, soprattutto se la situazione finanziaria è modesta (DTF 137 III 118 consid. 3.1; sentenza 5A_22/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 4.2 con rinvii). D'altra parte, il giudice civile non è vincolato dall'istruzione condotta dalle autorità amministrative; il versamento senza interruzione di indennità di disoccupazione costituisce tutt'al più un indizio che la persona interessata ha intrapreso tutto il possibile per trovare un impiego ma non dispensa il giudice civile dal dovere di esaminare se le possa essere imputato un reddito superiore alle suddette indennità (sentenza 5A_461/2019 del 6 marzo 2020 consid. 3.1 con rinvii). 
 
3.1.2. Nel caso concreto, la Corte cantonale, per il periodo da novembre 2020 a novembre 2021, ha tenuto in considerazione un reddito di fr. 8'665.-- mensili composti di indennità di disoccupazione per una media di fr. 2'655.-- mensili che si aggiungevano allo stipendio di fr. 6'010.-- mensili che il ricorrente percepiva da E.________ SpA sulla base di un contratto di collaborazione commerciale. Tale importo non è più contestato.  
Da dicembre 2021, i Giudici cantonali, considerando che i presupposti che giustificano il computo di un reddito ipotetico fossero soddisfatti, hanno invece imputato al ricorrente un reddito ipotetico di fr. 8'000.-- mensili. Pur ritenendo plausibile che l'attività professionale svolta dal ricorrente per E.________ SpA "solo poche ore al giorno" lo vincolasse, in ragione di obblighi di disponibilità e di esclusività, al punto da non essere conciliabile con altri impieghi, la Corte cantonale ha tuttavia sottolineato che egli non poteva accontentarsi di quel reddito intermedio, notevolmente inferiore a quello conseguito in passato (tant'è che le indennità di disoccupazione erano calcolate su un guadagno massimo assicurato di fr. 12'350.-- mensili) e comunque destinato ad esaurirsi nel corso del 2021, ma avrebbe dovuto attivarsi per tempo nella ricerca di un'altra occupazione, non essendo sufficiente sostenere di stare "verificando soluzioni alternative in Svizzera". Giudicando la stima operata dal primo giudice (fr. 6'010.-- mensili) troppo cauta, il Tribunale d'appello ha preso come riferimento il salario che, secondo il calcolatore Salarium, consegue nel Ticino un laureato della sua età ed esperienza, al beneficio di un permesso di dimora quale specialista in economia senza funzioni di quadro nel ramo dei servizi finanziari in un'azienda media o grande (fr. 10'379.-- mensili lordi), e l'ha ridotto per tenere conto degli oneri sociali e dell'imposta alla fonte. 
 
3.1.3. Il ricorrente non mette in discussione l'esigibilità dell'attività tenuta in considerazione dai Giudici cantonali, ma sostiene che l'imputazione di un simile reddito dal 1° dicembre 2021 sarebbe contraria alle sue reali possibilità e arbitraria. Da un lato non terrebbe conto del fatto che egli fino a dicembre 2022 era ancora legato a E.________ SpA con un contratto di lavoro "che lo impegnava per diverse ore al giorno" e lo "obbligava a recarsi a Milano alcuni giorni alla settimana" con un dispendio orario che, considerando anche le trasferte, era quindi "ben superiore alle sole due ore considerate". D'altro lato, non considererebbe che, conclusosi il periodo quadro delle indennità di disoccupazione nel novembre 2021, egli aveva continuato ad essere iscritto all'assicurazione disoccupazione (e quindi ad effettuare ricerche di lavoro "senza di fatto ricevere alcuna indennità") e che un nuovo termine quadro era stato avviato a seguito della fine della collaborazione con E.________ SpA (il 16 dicembre 2022) per due anni, per cui egli sarebbe "ancora oggi" sottoposto "agli obblighi di ricerca costante di un nuovo impiego" e sempre "fortemente impegnato" in tal senso. Postula quindi che invece di un reddito ipotetico vengano considerati i redditi effettivi scaturenti prima dal salario effettivamente versatogli da E.________ SpA (fr. 4'941.-- mensili dal 17 dicembre 2021 al 16 dicembre 2022) e poi, a seguito della fine della collaborazione con essa, dal calcolo della media delle indennità di disoccupazione (fr. 4'754.20 mensili).  
La censura non può essere accolta. L'argomentazione del ricorrente è costruita su affermazioni meramente appellatorie ( supra consid. 2.1) e in gran parte fondate su fatti nuovi, quindi irricevibili ( supra consid. 2.3). Contrariamente a quanto egli afferma, la Corte cantonale non ha ignorato il suo impegno contrattuale con E.________ SpA ma l'ha considerato insufficiente rispetto agli sforzi attesi da lui per sfruttare la propria capacità massima di lavoro ( supra consid. 3.1.2), questione che il ricorrente non mette in dicussione. Per di più, egli dimentica che, secondo la giurisprudenza sopra esposta ( supra consid. 3.1.1), il fatto di beneficiare senza sospensioni di prestazioni dell'assicurazione disoccupazione non implica necessariamente una rinuncia al computo di un reddito ipotetico. Infine, egli nemmeno si confronta, e a fortiori non ne dimostra il carattere arbitrario, con il calcolo operato dalla Corte cantonale per stabilire il reddito ipotetico. La censura, nella minima misura della sua ammissibilità, si rivela quindi infondata.  
 
3.2. Questa conclusione rende automaticamente caduca la critica che il ricorrente formula in relazione al calcolo del suo fabbisogno a partire dal 1° dicembre 2021. Il Tribunale d'appello ha infatti rilevato che il reddito ipotetico imputatogli da quella data in poi era "al netto degli oneri sociali", per cui la posta relativa ai contributi personali all'AVS/AI che lui versava in precedenza in qualità di "salariato il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo" e che erano stati considerati in ragione di fr. 1'190.-- mensili fino al 30 novembre 2021 non si giustificava più. Siccome il ricorrente non è riuscito a dimostrare che l'imputazione di un reddito ipotetico ("al netto degli oneri sociali") era in concreto arbitraria ( supra consid. 3.1), il suo argomento secondo cui egli avrebbe continuato a versare gli oneri sociali fino al 16 dicembre 2022, i quali andrebbero quindi aggiunti (in ragione di fr. 937.-- mensili) al suo fabbisogno, oltre che inammissibile siccome fondato su fatti nuovi irricevibili in questa sede ( supra consid. 2.3), è inconsistente.  
 
3.3. In definitiva, il ricorrente non ha saputo dimostrare che la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente negato la sua situazione di ammanco a far tempo dal mese di dicembre 2021, per cui il calcolo del contributo di mantenimento della figlia a partire da tale periodo va confermato. Ne segue che la richiesta di revoca della diffida ai debitori del 14 luglio 2021, motivata con il solo argomento - infondato - della soppressione del contributo per la figlia dal mese di dicembre 2021, va pure respinta.  
 
4.  
Con la conferma integrale della sentenza impugnata, non si giustifica nemmeno più un esame della richiesta relativa ad una diversa ripartizione delle spese e ripetibili della procedura cantonale. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, per quanto ammissibile, va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, occorre ritenere le stesse compensate (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 aprile 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini