6B_1131/2023 27.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1131/2023  
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Pubblico ministero del Cantone Zugo, Leitender Oberstaatsanwalt, 
An der Aa 4, 6300 Zugo, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Michael Aepli, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Tentate lesioni personali semplici; ingiuria; arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 giugno 2023 dalla Sezione penale del Tribunale cantonale di Zugo (S 2022 41). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Ad A.________ è stato rimproverato di avere, il 18 luglio 2019 negli uffici della società per cui lavorava, fatto cadere a terra B.________, suo superiore, e di averlo colpito alla parte superiore del corpo, dopo che B.________ gli aveva comunicato il suo licenziamento e gli aveva fatto ritirare il telefono cellulare e il computer aziendali. A.________ è stato inoltre accusato di avere apostrofato B.________ con il termine "bastard" e gridato, alla presenza di un collega di lavoro, "you're cheating on me". 
 
B.  
Con sentenza del 6 luglio 2022, il Tribunale penale (Strafgericht) del Cantone di Zugo ha riconosciuto A.________ colpevole di tentate lesioni personali semplici, diffamazione e ingiuria e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento di un indennizzo all'accusatore privato e al pagamento delle spese procedurali. Il tribunale di primo grado non è entrato nel merito dell'azione civile dell'accusatore privato né delle pretese di indennizzo dell'imputato dirette contro la società che lo ha impiegato. 
 
C.  
Contro questa condanna, A.________ si è aggravato al Tribunale cantonale (Obergericht) di Zugo con un atto redatto in italiano, che ha poi tradotto in tedesco in seguito all'invito in tal senso dell'autorità. Con il consenso (implicito) delle parti, è stata ordinata la procedura scritta. Con sentenza del 27 giugno 2023, la Sezione penale (Strafabteilung) del Tribunale cantonale di Zugo ha parzialmente accolto l'appello di A.________. Lo ha prosciolto dall'accusa di diffamazione, ma ha confermato la sua condanna per i titoli di tentate lesioni personali semplici e ingiuria, e gli ha inflitto la stessa pena pronunciata in prima istanza. Ha inoltre confermato la condanna al pagamento di un indennizzo all'accusatore privato e delle spese procedurali della procedura preliminare e di primo grado, ha infine posto 9/10 delle spese di appello a carico del condannato e 1/10 a carico dell'accusatore privato. 
 
D.  
A.________ insorge al Tribunale federale con un "appello" redatto in italiano e postula il suo proscioglimento da ogni accusa e il riconoscimento di vari indennizzi. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In concreto la decisione impugnata è redatta in lingua tedesca, mentre il ricorso in quella italiana, come consentito dall'art. 42 cpv. 1 LTF. L'insorgente, che non è patrocinato e risiede in Italia, afferma di non comprendere il tedesco. La stessa autorità cantonale ha del resto proceduto a tradurre in italiano la sentenza qui impugnata. In simili circostanze, si giustifica eccezionalmente di scostarsi dalla regola dell'art. 54 cpv. 1 LTF e di rendere questa decisione in italiano (v. DTF 132 IV 108 consid. 1.1; sentenza 2C_289/2023 del 1° giugno 2023 consid. 2). 
 
2.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.1. La decisione contestata costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF). Essa può essere impugnata con un ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF. L'errata denominazione del ricorso quale "appello" non comporta per l'insorgente alcun pregiudizio, se l'allegato ricorsuale rispetta le esigenze formali del rimedio di per sé esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2).  
 
2.2. L'insorgente ha partecipato al procedimento dinanzi alla precedente istanza e, in quanto imputato le cui conclusioni sono state (parzialmente) disattese, dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF).  
 
2.3. Il ricorso al Tribunale federale dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine è osservato se il ricorso è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).  
 
2.3.1. Dal tracciamento degli invii della posta svizzera risulta che la sentenza impugnata è stata inviata il 17 luglio 2023 per raccomandata al ricorrente residente in Italia. Il 27 luglio 2023 vi è stato un tentativo di consegna infruttuoso, essendo il destinatario assente. Solo il 21 agosto 2023 l'invio è stato recapitato all'insorgente. In virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF, la notifica della decisione impugnata dev'essere però considerata avvenuta il 3 agosto 2023, ossia il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso al Tribunale federale scadeva il 14 settembre 2023. L'insorgente ha consegnato il suo ricorso alla posta italiana il 13 settembre 2023 per invio raccomandato. Dal tracciamento di tale invio emerge che è stato consegnato alla posta svizzera solo il 19 settembre 2023, e quindi oltre il termine ricorsuale. In quanto tardivo, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile e sfuggire a un esame di merito.  
 
2.3.2. Nella DTF 145 IV 259, il Tribunale federale ha stabilito che se il destinatario della notificazione risiede all'estero, e non è patrocinato, l'indicazione dei rimedi giuridici deve, in linea di principio, precisare che l'atto di ricorso dev'essere consegnato al più tardi l'ultimo giorno del termine alla posta svizzera oppure a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. In caso contrario, la notificazione è viziata e il ricorso dev'essere considerato tempestivo anche se è consegnato alla posta estera, e non svizzera, l'ultimo giorno del termine. Tale giurisprudenza si riferisce tuttavia unicamente alla procedura penale retta dal CPP e non a quella dinanzi al Tribunale federale disciplinata dalla LTF, oggetto al riguardo di controversie dottrinali (DTF citata consid. 1.4.2). Non è necessario determinare se debba essere trasposta ai procedimenti dinanzi a questo Tribunale, benché il Tribunale cantonale di Zugo non abbia nella fattispecie fornito tale precisazione nell'indicazione dei rimedi giuridici. Per i motivi che seguono, infatti, il ricorso deve comunque essere respinto.  
 
3.  
Il ricorrente imputa all'autorità cantonale un comportamento discriminatorio, avendolo obbligato a tradurre i suoi scritti in tedesco, lingua che non capisce. Egli non avrebbe pertanto potuto controllare la "versione della sua deposizione in tedesco". 
Giusta l'art. 67 cpv. 1 CPP, la Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali. La legge zughese del 26 agosto 2010 sull'organizzazione delle giurisdizioni civile e penale designa il tedesco quale lingua del procedimento (§ 7 Gesetz über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege; BGS 161.1). Il ricorrente non ha alcun diritto di comunicare con le autorità di un Cantone in una lingua diversa da quella ufficiale cantonale ed è in conformità con la giurisprudenza che l'autorità precedente, non tenuta ad accettare atti redatti in una lingua non ufficiale del Cantone, ha assegnato un termine all'insorgente per fornire una traduzione del suo gravame (v. DTF 143 IV 117 consid. 2.1). Il ricorrente ha ottemperato e tradotto il suo scritto: egli solo è quindi responsabile della "versione della sua deposizione in tedesco". Non vi è stata alcuna discriminazione dell'insorgente e alcuna violazione del diritto federale più in generale. 
 
4.  
L'insorgente si duole della mancata possibilità offertagli di partecipare agli interrogatori di C.________ e di D.________ e critica l'autorità precedente per non aver proceduto a un loro nuovo interrogatorio. Si avvale quindi della violazione del suo diritto di essere sentito, segnatamente della violazione del suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove. 
 
4.1. Al riguardo il Tribunale cantonale ha rilevato che le citate persone sono state interrogate una prima volta dalla polizia in veste di persone informate sui fatti nella fase della procedura investigativa indipendente di polizia, a cui le parti non hanno diritto di partecipare, di modo che non vi è stata alcuna violazione dei diritti del ricorrente. Ma quand'anche si volesse ravvisare una lesione del suo diritto di parteciparvi, sarebbe in ogni caso stata sanata successivamente. Infatti, le citate persone sono state in seguito interrogate in qualità di testi dal pubblico ministero e l'allora difensore di fiducia dell'insorgente ne è stato debitamente informato, ciò che il ricorrente non ha contestato. Gli è stata quindi offerta la possibilità di partecipare agli interrogatori e di porre eventuali domande. Né il ricorrente né il suo legale vi hanno però preso parte, rinunciando così al diritto di partecipare all'assunzione di tali prove.  
 
4.2. L'insorgente afferma di aver segnalato di non essere stato informato degli interrogatori in questione e rimprovera all'autorità precedente la mancata lettura delle "carte processuali" ove figurerebbero i suoi scritti in proposito, trasmessi al pubblico ministero e al tribunale di primo grado. Sennonché egli fraintende quanto riportato nella sentenza impugnata. Il Tribunale cantonale ha infatti osservato come il ricorrente non negava che il suo difensore di fiducia di allora fosse stato debitamente informato dello svolgimento degli interrogatori dei menzionati testi da parte del pubblico ministero e nemmeno in questa sede pretende il contrario. Orbene, l'art. 87 cpv. 3 CPP dispone che le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo (v. al riguardo DTF 144 IV 64). Si deve quindi ritenere che il ricorrente ne è stato informato per il tramite del suo legale. Gli è stata così garantita la possibilità di partecipare all'assunzione di tali prove dinanzi al pubblico ministero, possibilità non sfruttata. Per quanto poi concerne gli interrogatori nella fase della procedura investigativa della polizia, l'insorgente non pretende disporre di un diritto di prendervi parte e non contesta pertanto la motivazione della sentenza impugnata al riguardo. Non v'è dunque ragione di soffermarsi oltre su questo punto (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
4.3. Infruttuosa appare poi la critica relativa al mancato interrogatorio dei testi da parte del Tribunale cantonale. Come già d'altronde indicato nella sentenza impugnata, secondo l'art. 389 cpv. 1 CPP la procedura di appello si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Esse vengono ripetute nei casi previsti dall'art. 389 cpv. 2 CPP, casi che il ricorrente non pretende siano realizzati nella fattispecie. Si osserva peraltro che, seppur invitato dall'autorità di appello a presentare istanze probatorie, egli non ha chiesto l'interrogatorio dei testi, di cui però adesso lamenta la mancata assunzione.  
 
5.  
Il ricorrente contesta anche la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti. Ritiene che l'autorità precedente abbia dato prova di grande superficialità e di assenza di obiettività, adottando un metodo discriminatorio nei suoi confronti e rifiutando di ritenere la versione dei fatti a lui più favorevole a fronte delle contraddizioni constatate nelle dichiarazioni dell'accusatore privato e dei testi. 
 
5.1. Il Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), non è un'autorità d'appello dinanzi alla quale sarebbe possibile discutere liberamente la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti. È infatti vincolato ai fatti ritenuti dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), potendo scostarsene solo se il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario, o in violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 409 consid. 2.2). L'accertamento dei fatti della sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Non può dunque limitarsi a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura di appello, ma deve dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1).  
 
5.2. Con riferimento alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). Quanto al principio in dubio pro reo, nella misura in cui è richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).  
 
5.3. In concreto i fatti sono stati accertati sulla scorta di un esame approfondito delle dichiarazioni dell'insorgente da un lato e delle dichiarazioni dell'accusatore privato e dei due testi dall'altro lato. Il Tribunale cantonale ha ritenuto le prime non attendibili, contrariamente alle altre, di cui non ha trascurato di rilevare alcune incongruenze, riconducili sostanzialmente a una certa tensione emotiva del momento e allo svolgimento repentino degli eventi, al fatto che non tutti si trovavano sempre nello stesso luogo, nonché al tempo trascorso dal giorno dei fatti imputati a quello delle deposizioni. A ciò si aggiungono poi, in misura limitata, anche alcune imprecisioni attribuibili alla traduzione delle dichiarazioni. L'autorità precedente ha accertato che il ricorrente ha dato in escandescenza in seguito al suo licenziamento, da lui considerato il punto culminante del mobbing di cui sosteneva essere vittima sul posto di lavoro. Ha poi spiegato le ragioni per cui appariva irrealistica e priva di fondamento la tesi difensiva volta a considerare la denuncia e le accuse mosse all'imputato come una messinscena o un complotto ordito ai danni di quest'ultimo. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che la stenosi congenita dell'insorgente non gli impediva di compiere un'aggressione di breve durata su una vittima rimasta sostanzialmente passiva e che le lesioni riscontrate su quest'ultima, benché teoricamente compatibili con quelle conseguenti a un'ipotetica perdita di equilibrio dovuta alla malattia di Parkinson di cui è affetto, erano proprio da attribuire ai colpi dati dal ricorrente e ciò in base alle attendibili dichiarazioni dell'accusatore privato e dei testi. I giudici precedenti hanno poi passato al vaglio tutte le pretese contraddizioni delle persone interrogate evidenziate dall'insorgente in merito al luogo in cui è avvenuta l'aggressione, alla persona che lo ha allontanato dall'accusatore privato quand'era a terra, alle parti del corpo in cui quest'ultimo è stato colpito, alla mano con cui il ricorrente lo ha aggredito e alle frasi che questi ha proferito, constatando o l'assenza di contraddizioni o minime incoerenze afferenti aspetti marginali degli eventi.  
 
5.4. L'insorgente critica la valutazione operata dall'autorità precedente, commentando punto per punto la sentenza impugnata e definendo le relative considerazioni ridicole e frutto di ipotesi inverosimili volte a cercare di conciliare contraddizioni manifeste. Egli tuttavia non sostanzia né dimostra alcun arbitrio e si limita a riproporre la sua personale valutazione delle dichiarazioni agli atti, che semplicemente oppone a quella del Tribunale cantonale. Così ad esempio laddove il ricorrente rimprovera a quest'ultimo di aver "inventato in maniera ridicola" che egli fosse rimasto scioccato dal licenziamento. Sennonché tale accertamento è fondato su un messaggio di posta elettronica da lui stesso inviato il 18 luglio 2019 all'accusatore privato, richiamato nella sentenza impugnata, in cui afferma «[...] I was never informed before from you that you could terminate my employment, I'm shocked that it's happening without any previous notice [...]». Così è anche quando l'insorgente definisce "ridicolo" l'accertamento secondo cui l'accusatore privato è rimasto passivo ai contestati colpi infertigli perché, avendo questi "una corporatura simile" a quella del ricorrente, "si sarebbe quindi difeso e sarebbe stato difeso anche" dal teste presente in loco, se veramente fosse stato aggredito come ritenuto in sede cantonale. Le censure sulla valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti si riducono a critiche di mera natura appellatoria e risultano pertanto inammissibili.  
I fatti così come accertati dall'autorità precedente restano quindi vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
6.  
Le ulteriori critiche alla sussunzione giuridica e alla commisurazione della pena sono fondate sulla personale ricostruzione dei fatti del ricorrente e sulla tesi difensiva per cui nessuna accusa sarebbe stata provata. Poiché si scostano dai fatti accertati dall'autorità cantonale, le censure sfuggono all'esame di questo Tribunale. 
 
7.  
In modo del tutto apodittico e generico, l'insorgente si duole del suo mancato indennizzo in seguito al suo proscioglimento dall'accusa di diffamazione. Non illustra minimamente però le ragioni per cui il rifiuto dell'autorità cantonale di riconoscergli un indennizzo violerebbe il diritto nella fattispecie, in urto con il suo dovere di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF
 
8.  
Ne segue che, nell'assai limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto perché infondato. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente. 
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Sezione penale del Tribunale cantonale di Zugo. 
 
 
Losanna, 27 ottobre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy