7B_750/2023 03.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_750/2023  
 
 
Sentenza del 3 novembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Kölz, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Carcerazione di sicurezza, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 13 settembre 2023 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2023.222 [17.2022.216 + 17.2023.55+63]). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 30 marzo 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta truffa, in parte per mestiere, ripetuta falsità in documenti, ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e ripetuto inganno nei confronti delle autorità. Lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni. Contro questo giudizio, l'8 maggio 2023 A.________ ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, tuttora pendente (incarto 6B_610/2023). 
 
B.  
Il 22 agosto 2023, A.________ ha presentato istanza di "liberazione condizionale". Con decisione del 13 settembre 2023, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale, intesa l'istanza di "liberazione condizionale" giusta l'art. 86 cpv. 1 CP quale domanda di scarcerazione ai sensi dell'art. 233 CPP, ha respinto tale istanza e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________. 
 
C.  
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale dell'11 ottobre 2023 al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di essere posto immediatamente in libertà, subordinatamente di essere posto in libertà a far luogo da una data da definire giusta l'art. 86 cpv. 1 CP. Il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale rinuncia a presentare osservazioni e rinvia ai considerandi della decisione impugnata. La Procuratrice pubblica è rimasta silente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il ricorso è di massima ammissibile.  
 
 
1.2. Dagli atti risulta che il ricorrente si trova in carcerazione di sicurezza e non in espiazione (anticipata) della pena. In assenza di un ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 439 cpv. 2 CPP, la privazione della libertà del ricorrente continua a essere disciplinata dalle pertinenti disposizioni del CPP concernenti la carcerazione di sicurezza (sentenze 1B_639/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.2; 6B_73/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 1, non pubbl. in: DTF 143 IV 160). È pertanto a ragione che il Giudice presidente della Corte cantonale ha inteso l'istanza del ricorrente di "liberazione condizionale" giusta l'art. 86 cpv. 1 CP quale domanda di scarcerazione ai sensi dell'art. 233 CPP.  
 
1.3. Nel suo ricorso, lo stesso ricorrente rinvia allo scritto del Tribunale federale del 12 luglio 2023, dove gli era stato comunicato in maniera chiara e inequivocabile che egli si trovava in carcerazione di sicurezza e non in esecuzione della pena. Per questi motivi, le argomentazioni ricorsuali di carattere generale concernenti l'istituto della liberazione condizionale e quelle relative all'istanza di liberazione condizionale risultano irricevibili.  
Il ricorso in materia penale risulta ricevibile unicamente nella misura in cui concerne la domanda di scarcerazione ex art. 233 CPP così come le tasse e le spese di giustizia della procedura dinanzi all'istanza inferiore. Infatti, solo queste questioni sono state trattate nella decisione impugnata e possono pertanto essere esaminate nella presente procedura (cfr. art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_8/2023 del 27 settembre 2023 consid. 1.3). 
 
2.  
 
2.1. L'art. 212 cpv. 1 CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c).  
 
2.2. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP non deve essere soltanto possibile, ma deve rivestire il carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Da sola, la gravità dell'infrazione non può giustificare la proroga della carcerazione, anche se spesso essa permette di presumere un pericolo di fuga a causa dell'importanza della pena che incombe all'imputato. La giurisprudenza ammette inoltre, anche se ciò non dispensa di tener conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, che qualora l'imputato sia stato condannato in prima istanza a una pena considerevole, il rischio di un lungo soggiorno in carcere appare più concreto che durante l'istruzione (v. su questi temi: DTF 145 IV 503 consid. 2.2 e rinvii; 143 IV 160 consid. 4.3; sentenze 1B_594/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 2; 1B_3/2022 del 20 gennaio 2022 consid. 2.2).  
 
3.  
 
3.1. L'istanza precedente ha ammesso la sussistenza di gravi indizi di commissione di crimini o delitti ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 CPP, richiamando le sentenze di condanna di prima e di seconda istanza. Tale conclusione, a ragione, non viene contestata dal ricorrente (v. sentenze 1B_594/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 3.1; 1B_417/2022 del 18 agosto 2022 consid. 4.1; 1B_257/2022 del 3 giugno 2022 consid. 2.3 [tutte relative al ricorrente]).  
 
3.2. Per quanto attiene al pericolo di fuga, il Giudice presidente della Corte cantonale ha ritenuto che nulla è cambiato rispetto alla situazione esistente al momento della decisione da lui emessa nei confronti del ricorrente il 21 ottobre 2022 e confermata dal Tribunale federale nella sentenza 1B_594/2022 dell'8 dicembre 2022. Ha in seguito rinviato alle considerazioni della sua precedente decisione del 21 ottobre 2022, siccome ritenute ancora "del tutto attuali". Ha rilevato che il ricorrente, nella sua istanza del 22 agosto 2023, non abbia addotto nulla che sia suscettibile - al di là di mere dichiarazioni di intenti - di sovvertire la situazione di fatto che sussisteva al momento della sua precedente decisione e che continua a sussistere. Ha pertanto confermato la sussistenza di un pericolo di fuga in capo al ricorrente.  
 
3.3. Il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6), non si confronta né con la motivazione della decisione impugnata né con i motivi che avevano portato il Tribunale federale, nell'ultima sentenza emanata nei suoi confronti, a confermare la sussistenza di un pericolo di fuga (sentenza 1B_594/2022, citata, consid. 3). Egli non contesta con una motivazione conforme alle severe esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1) l'accertamento dell'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui la sua situazione attuale non è cambiata rispetto alla situazione esistente al momento dell'ultima decisione presa nei suoi confronti relativa alla carcerazione, ma si limita ad addurre di non aver mai avuto alcuna intenzione di fuggire, di aver avuto un comportamento impeccabile durante la detenzione e di essere lui ad aver "tenuto aperto" il procedimento, alfine di ottenere un giudizio finale di non colpevolezza. Con tali argomentazioni, di carattere appellatorio e pertanto inammissibile, il ricorrente non dimostra perché la decisione impugnata violerebbe il diritto, in quanto conferma la sussistenza di un pericolo di fuga.  
Anche la sua critica rivolta alla mancata valutazione della sua "assoluta incensuratezza" nella determinazione della pena da scontare rispettivamente nella decisione sulla liberazione condizionale non merita accoglimento, in quanto esula l'oggetto della presente procedura, limitato alla domanda di scarcerazione (cfr. consid. 1.3 supra). Nella misura in cui il ricorrente sostiene di avere "ormai pagato il debito con la giustizia", di avere già "scontato" la sanzione penale e che la collettività potrebbe ritenersi "adeguatamente tutelata" per il raggiunto effetto terapeutico derivante dalla lunga detenzione già sofferta, egli misconosce di non trovarsi in regime di esecuzione (anticipata) della pena, ma bensì in regime di carcerazione di sicurezza (cfr. consid. 1.2 supra). Contrariamente all'assunto ricorsuale, inoltre, la carcerazione di sicurezza non risulta in concreto motivata "esclusivamente da un giudizio anticipato di colpevolezza", ma bensì dalla sussistenza di un pericolo di fuga, condizione esplicitamente prevista dal CPP per giustificare il mantenimento di questa misura coercitiva (cfr. art. 221 cpv. 1 lett. a CPP).  
 
3.4.  
 
3.4.1. Il ricorrente critica che il Giudice presidente della Corte cantonale non avrebbe rispettato il termine perentorio di cinque giorni sancito dall'art. 233 CPP per statuire sull'istanza di scarcerazione. Il magistrato avrebbe ricevuto l'ultimo scritto della Procuratrice pubblica in data 4 settembre 2023 e emanato la decisione impugnata il 13 settembre 2023, ovvero nove giorni dopo.  
 
3.4.2. Giusta l'art. 233 CPP, chi dirige il procedimento in sede di appello decide sulla domanda di scarcerazione entro cinque giorni. Come rettamente ritenuto dal ricorrente, tale termine decorre dalla fine dello scambio degli scritti (sentenze 1B_562/2021 del 16 novembre 2021 consid. 7; 1B_53/2018 del 15 febbraio 2018 consid. 3.4; 1B_94/2016 del 5 aprile 2016 consid. 2; 1B_245/2014 del 4 agosto 2014 consid. 7; 1B_179/2014 del 5 giugno 2014 consid. 3.2).  
Il termine previsto dall'art. 233 CPP è espressione dell'imperativo di celerità in materia di carcerazione (art. 31 cpv. 3 e 4 Cost., art. 5 cpv. 2 CPP; DTF 143 IV 160 consid. 3.2). Non si tratta di un semplice termine d'ordine (sentenza 1B_608/2011 del 10 novembre 2011 consid. 2.6; DANIEL LOGOS, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 9 ad art. 233 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, in: Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2a ed. 2016, n. 8 ad art. 233 CPP; RASELLI/DOLD, Erste Erfahrungen mit der Schweizerischen Strafprozessordnung, AJP 2012, pag. 448; di altro avviso MARC FORSTER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 4 ad art. 233 CPP 
["gesetzliche Ordnungsvorschrift"]), alla pari del termine di 96 ore tra l'arresto e la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi che ordina la carcerazione preventiva (cfr. art. 219 cpv. 4, art. 224 cpv. 2, art. 226 cpv. 1 CPP; DTF 137 IV 118 consid. 2.1, 92 consid. 3.2.1; sentenza 1B_197/2022 del 19 maggio 2022 consid. 3.4). 
 
3.4.3. Nel caso di specie, la Procuratrice pubblica ha comunicato al Giudice presidente, con email del 4 settembre 2023, di non avere osservazioni sull'istanza di scarcerazione del ricorrente. Il termine di cinque giorni sancito dall'art. 233 CPP decorreva a partire dal 5 settembre 2023 (cfr. art. 90 cpv. 1 CPP). La decisione impugnata è stata emanata il 13 settembre 2023 e quindi oltre lo scadere del termine di cinque giorni previsto dall'art. 233 CPP, che non è stato rispettato.  
 
3.4.4. Secondo la giurisprudenza e contrariamente all'assunto ricorsuale, il mancato rispetto del termine di cinque giorni sancito dall'art. 233 CPP non comporta la scarcerazione automatica e immediata dell'imputato. Egli ha diritto d'essere scarcerato in via eccezionale soltanto qualora non vi siano più i presupposti per la carcerazione e la stessa risulti pertanto materialmente ingiustificata (sentenza 1B_608/2011 del 10 novembre 2011 consid. 2.6; cfr. DTF 139 IV 41 consid. 2.2; 137 IV 118 consid. 2.1, 92 consid. 2 seg.; sentenza 1B_197/2022 del 19 maggio 2022 consid. 3.2 e 3.4). Siffatti estremi non sono addotti dal ricorrente e non sono ravvisabili in concreto.  
 
 
3.4.5. Conformemente alla giurisprudenza, il mancato rispetto del termine di cinque giorni sancito dall'art. 233 CPP avrebbe nondimeno dovuto essere riparato mediante l'accertamento formale della violazione dell'imperativo di celerità in materia di carcerazione nel dispositivo della decisione impugnata, nonché con la rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'100.-- poste a carico del ricorrente (cfr. DTF 137 IV 118 consid. 2.2, 92 consid. 3.2.3; sentenze 1B_197/2022 del 19 maggio 2022 consid. 3.4; 1B_120/2022 del 24 marzo 2022 consid. 4.2; 1B_138/2021 del 9 aprile 2021 consid. 2.3).  
 
3.5. Il ricorrente non critica la mancata adozione di misure sostitutive né la proporzionalità della durata della carcerazione, motivo per cui queste questioni non devono essere esaminate oltre in questa sede.  
 
4.  
 
4.1. Per i motivi sopra esposti, la richiesta principale di scarcerazione immediata dev'essere respinta.  
 
4.2. In parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va modificata nel senso che è accertata una violazione dell'imperativo di celerità in materia di carcerazione (art. 107 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 CPP); va inoltre annullato il suo dispositivo n. 2 relativo alla tassa di giustizia e alle spese. Per questo motivo, le relative critiche ricorsuali non devono essere esaminate oltre. Per la procedura dinanzi all'istanza inferiore, il Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- (art. 67 LTF). Per il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.  
 
4.3. Non vanno prelevate spese giudiziarie della sede federale (cfr. art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). Al ricorrente, non patrocinato, non va riconosciuta un'indennità per ripetibili della sede federale (cfr. art. 68 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 439 consid. 4; sentenza 6B_1408/2022 del 17 febbraio 2023 consid. 5).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione del Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del 13 settembre 2023 è modificata nel senso che è accertata una violazione dell'imperativo di celerità in materia di carcerazione, che né la tassa di giustizia né le spese sono messe a carico del ricorrente e che il Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- per la sede cantonale. Per il resto, il ricorso è respinto in quanto ammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara