5A_168/2008 07.04.2008
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_168/2008 /biz 
 
Sentenza del 7 aprile 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, C.________ e D.________, 
opponenti, patrocinati dall'avv. Valeria Galli. 
 
Oggetto 
inventario assicurativo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con decisione 8 novembre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza inoltrata da A.________ tendente alla confezione di un inventario assicurativo nella successione del padre; 
che con sentenza 10 gennaio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato il rimedio presentato da A.________ irricevibile, siccome tardivo e privo di una motivazione pertinente; 
che il 26 febbraio 2008 A.________ si è rivolta al Tribunale federale con uno scritto, in cui descrive la procedura di apertura del testamento e accusa i fratelli di essersi appropriati dei beni della successione paterna; 
che con lettera 10 marzo 2008 A.________ ha espressamente chiesto la continuazione della procedura ricorsuale; 
che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata; 
che, in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza cantonale risulta essere stata notificata alla ricorrente il 19 gennaio 2008, motivo per cui il ricorso datato 26 febbraio 2008 e consegnato alla posta il medesimo giorno si rivela manifestamente tardivo; 
che inoltre gli scritti della ricorrente non contengono una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata; 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 aprile 2008 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti