6B_841/2023 04.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_841/2023  
 
 
Sentenza del 4 marzo 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
van de Graaf, von Felten, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Ripetuta falsità in documenti, ripetuto conseguimento 
di una falsa attestazione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza 
emanata l'11 maggio 2023 dalla Corte di appello 
e di revisione penale del Cantone Ticino 
(incarto n. 17.2021.203+216+224). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 24 giugno 2021, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, a X.________ e in altre località, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, confezionato in particolare cinque falsi estratti conto e uno scritto di B.________ S.p.a. relativi ad una relazione bancaria intestata a C.________ S.r.l., facendo uso di tali documenti contraffatti a scopo di inganno, segnatamente utilizzandoli per allestire i bilanci e il conto economico della società C.________ SA. La Corte delle assise correzionali le ha quindi contestualmente rimproverato di avere formato cinque bilanci e conti economici falsi delle società C.________ S.r.l., rispettivamente C.________ Sagl e C.________ SA, relativi agli anni dal 2015 al 2018, facendone uso a scopo di inganno dinanzi alle autorità. 
L'imputata è inoltre stata riconosciuta autrice colpevole di ripetuto conseguimento di una falsa attestazione, per avere, nel periodo dal 28 giugno 2016 al 4 agosto 2016, indotto un notaio ad attestare contrariamente al vero, in due rogiti, che l'assemblea dei soci della C.________ Sagl, rispettivamente l'assemblea generale della C.________ SA, avevano approvato la modifica degli statuti riguardo all'ammontare e all'integrale liberazione del capitale sociale/azionario, mentre in realtà la società era sprovvista di capitale e non aveva attivi. La Corte delle assise correzionali l'ha pure riconosciuta autrice colpevole di ripetute false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, per avere, nel periodo dal 28 giugno 2016 al 4 agosto 2016, a X.________, Y.________ e in altre località, in due istanze di iscrizione alle quali erano allegati documenti falsi, indotto le autorità del registro di commercio ad iscrivere fatti contrari al vero relativi alla società C.________ Sagl, rispettivamente C.________ SA, in particolare riguardo all'esistenza del capitale sociale, rispettivamente azionario, di fr. 1'000'000.-- interamente liberato. A.________ è altresì stata riconosciuta autrice colpevole di ripetuta cattiva gestione, per avere, nel periodo dal 5 luglio 2016 all'8 giugno 2020, in qualità di amministratrice unica della C.________ SA, contro la quale è stato dichiarato il fallimento, cagionato o aggravato l'eccessivo indebitamento della società per almeno fr. 1'947'070.10. È infine stata riconosciuta autrice colpevole di tentato inganno nei confronti delle autorità per avere, nel periodo dal 9 settembre 2016 al 27 febbraio 2017, inoltrato all'Ufficio della migrazione un falso contratto di lavoro con la suddetta società per uno stipendio annuo di fr. 1'300'000.-- e un contratto di locazione mai adempiuto, tentando di ingannare l'autorità per ottenere il rilascio di un permesso di dimora. Ella è per contro stata prosciolta dalle imputazioni di ripetuta amministrazione infedele, di sviamento della giustizia e di denuncia mendace. 
La Corte delle assise correzionali l'ha condannata alla pena detentiva di dodici mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni. 
 
B.  
Con sentenza dell'11 maggio 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto un appello dell'imputata e un appello incidentale del Procuratore pubblico contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha dichiarato A.________ autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti, di ripetuto conseguimento di una falsa attestazione, di ripetute false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, di cattiva gestione e di tentato inganno nei confronti delle autorità. L'ha inoltre riconosciuta autrice colpevole di amministrazione infedele, per avere, nel periodo dal 5 luglio 2016 al 23 ottobre 2017, in qualità di amministratrice unica della C.________ SA, creato dei debiti fiscali non realistici nonché dei debiti verso le assicurazioni sociali riferiti al suo stipendio in realtà mai percepito, ed omesso sistematicamente di pagare le fatture della società, permettendo in tal modo che il patrimonio della stessa venisse danneggiato. Parimenti, la CARP l'ha ritenuta colpevole di bancarotta fraudolenta, per avere, nel periodo dal 25 febbraio 2020 all'8 giugno 2020, in qualità di amministratrice unica della società, insinuato nel fallimento della stessa un credito personale di fr. 1'541'645.-- in realtà inesistente. 
La Corte cantonale, che ha confermato il proscioglimento dell'imputata dalle accuse di sviamento della giustizia e di denuncia mendace, l'ha condannata alla pena detentiva di quattordici mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Ha per contro annullato la misura dell'espulsione dal territorio svizzero ordinata dai giudici di prima istanza. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 20 giugno 2023 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di essere prosciolta da tutte le imputazioni. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per una nuova decisione. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale, nonché l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile. L'integrazione dell'atto di ricorso, del 25 agosto 2023, e le osservazioni spontanee, del 7 febbraio 2024, sono per contro inammissibili, siccome tardive, essendo state presentate dalla ricorrente dopo la scadenza del termine di ricorso (cfr. DTF 138 II 217 consid. 2.5; sentenza 7B_129/2023 del 3 gennaio 2024 consid. 1.3). 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
2.2. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre una sua versione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà degli accertamenti e della valutazione delle prove eseguiti dalla Corte cantonale, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti alla ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. La ricorrente non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato, ma richiama semplicemente i punti del dispositivo relativi alle imputazioni oggetto di condanna, opponendo agli stessi una sua versione dei fatti fondata sui documenti da lei prodotti dinanzi alla CARP. Con questo modo di procedere, la ricorrente non sostanzia d'arbitrio, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale. Né essa fa valere, con un'argomentazione rispettosa dei presupposti dell'art. 42 cpv. 2 LTF, una violazione delle disposizioni del CP concernenti i reati oggetto di condanna, concretamente applicate dalla Corte cantonale.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente critica l'accertamento della CARP secondo cui non sono state formulate istanze probatorie nella procedura di appello (cfr. l'esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, pag. 12, consid. F). Rileva che, con la sua motivazione scritta dell'appello del 25 maggio 2022, ha prodotto una serie di documenti (doc. 1-76), presentandoli come "istanza probatoria". Rimprovera alla Corte cantonale di avere ignorato tale formulazione della motivazione scritta d'appello e di avere quindi omesso di valutare i documenti prodotti quali mezzi probatori. La ricorrente lamenta al riguardo una violazione del principio della presunzione d'innocenza, del divieto dell'arbitrio, del principio della buona fede e del principio del contraddittorio.  
 
3.2. La censura ricorsuale riguarda invero una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita (art. 3 cpv. 2 lett. c e art. 107 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.), che non è tuttavia da lei esplicitamente invocato. Questa garanzia non è comunque stata disattesa dalla Corte cantonale, siccome essa non ha rifiutato i documenti prodotti in appello, ma li ha acquisiti agli atti. Peraltro, come rilevato dal difensore della ricorrente in sede cantonale, una parte dei documenti era già compresa negli atti del procedimento penale.  
Premesso inoltre che la ricorrente non aveva presentato specifiche istanze probatorie con la dichiarazione di appello del 5 agosto 2021 (cfr. art. 399 cpv. 3 lett. c CPP), il contestato accertamento nella sentenza impugnata non ha comportato un pregiudizio processuale per la ricorrente. Ricordato che la Corte cantonale ha (implicitamente) ammesso e acquisito agli atti i documenti prodotti dalla ricorrente in appello, il fatto che non si sia esplicitamente pronunciata sulla pertinenza di ogni singolo documento prodotto non comporta una violazione del suo diritto di essere sentita. L'autorità giudicante è infatti tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti (cfr. DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7). 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente contesta il fatto che la Corte cantonale si sia fondata sulle dichiarazioni del teste D.________, commissario del concordato della C.________ SA. Le reputa inveritiere, sollevando critiche contro la procedura concordataria, in cui il commissario avrebbe escluso la possibilità di un risanamento della società. Invoca la mancanza di un contraddittorio con il commissario del concordato.  
 
4.2. Si tratta al riguardo di una critica generica, con cui la ricorrente non sostanzia arbitrio alcuno. La censura è peraltro principalmente diretta contro la procedura della moratoria concordataria dinanzi al Pretore, in particolare contro la decisione di quest'ultimo, del 23 ottobre 2017, di revocare la moratoria provvisoria e di pronunciare il fallimento della società. Questi aspetti esulano tuttavia dal procedimento penale in esame. La ricorrente non si confronta specificatamente con le dichiarazioni del commissario del concordato rilasciate nel corso del suo interrogatorio del 27 luglio 2020 dinanzi al Procuratore pubblico e riportate a pag. 22 della sentenza della CARP, che attestano le incongruenze dei bilanci della società. Non le sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle citate esigenze. Disattende inoltre che il suo difensore ha partecipato al verbale d'interrogatorio del testimone, al quale ha posto domande. Non rispettosa delle esposte esigenze di motivazione, la censura è inammissibile e non deve essere vagliata oltre.  
 
5.  
 
5.1. La ricorrente sostiene che le dichiarazioni in veste d'imputato di E.________, primo direttore della C.________ SA, contenute nel verbale d'interrogatorio del 9 marzo 2020, non potrebbero essere utilizzate a suo carico, siccome sarebbero state raccolte in violazione dell'art. 147 CPP. Rileva di non avere partecipato né personalmente né tramite il suo difensore all'interrogatorio dell'interessato.  
 
5.2. Giusta l'art. 147 cpv. 1 prima frase CPP, le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto dell'imputato di partecipare all'interrogatorio di coimputati riguarda il medesimo procedimento penale. Tale diritto di partecipazione non si estende per contro alle procedure condotte separatamente nei confronti di altri imputati (DTF 143 IV 457 consid. 1.6; 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3). Non è contrario al diritto federale inserire nell'incarto di un procedimento penale degli atti provenienti da altre procedure penali. Le dichiarazioni che figurano in quest'ultime possono però essere utilizzate a carico dell'imputato nel procedimento penale in questione solo nella misura in cui egli abbia avuto almeno una volta l'occasione di contestarle e di porre eventuali domande agli imputati che hanno rilasciato dichiarazioni nelle cause separate (DTF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3; sentenza 1B_430/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 1.4).  
 
5.3. Nella fattispecie, il richiamato verbale d'interrogatorio di E.________ del 9 marzo 2020 in veste di imputato non concerne il procedimento penale in esame, bensì un altro procedimento penale in cui egli era coimputato, con la ricorrente, di infrazione alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e di appropriazione indebita di imposte alla fonte secondo la legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100). Come noto alla ricorrente, tale procedimento penale si è concluso per entrambi gli imputati con un decreto di abbandono del 2 giugno 2020. Ella non può quindi prevalersi dell'art. 147 CPP per invocare una sua mancata partecipazione all'interrogatorio dell'interessato nella causa qui in esame, relativa ad altri reati e nella quale E.________ non è parte.  
L'acquisizione da parte del Procuratore pubblico di determinati atti di quella causa agli atti del presente procedimento penale era conosciuto dalla ricorrente, segnatamente dal suo difensore in sede cantonale, che ha visionato gli atti dinanzi al tribunale di primo grado, ottenendo copia di determinati documenti. La ricorrente ha perciò avuto la possibilità di esprimersi in merito agli atti inseriti nell'incarto del procedimento penale contro di lei. Non ha tuttavia chiesto di interrogare E.________ in tale contesto né ha presentato specifiche istanze probatorie al riguardo. Richiamando nella decisione impugnata talune dichiarazioni di E.________ contenute nel citato verbale d'interrogatorio, la Corte cantonale non ha pertanto violato il diritto della ricorrente di essere sentita. Per il resto, ella non si confronta puntualmente con la valutazione eseguita dalla CARP della deposizione di E.________ relativamente ai mancati pagamenti degli oneri da lei assunti (cfr. sentenza impugnata, pag. 15). Non la sostanzia in particolare d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. In quanto ammissibile, la censura si rivela quindi infondata. 
 
6.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 marzo 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
Il Cancelliere: Gadoni