9C_91/2024 26.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_91/2024  
 
 
Sentenza del 26 febbraio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Atupri Assicurazione della salute, 
Zieglerstrasse 29, 3001 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 gennaio 2024 (36.2023.37). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 5 gennaio 2024 con cui il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso del 28 novembre 2023 di A.________ contro la decisione su opposizione del 21 agosto 2023 di Atupri Assicurazione della salute, Berna (di seguito: Atupri), in materia di assicurazione sociale contro le malattie, 
il "ricorso" inoltrato da A.________ il 1° febbraio 2024 (timbro postale) al Tribunale federale contro tale sentenza, 
lo scritto del 23 febbraio 2024 di A.________, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 144 V 173 consid. 3.2.2 con riferimenti) e dimostrare con precisione dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2), 
che oggetto della lite dinnanzi l'autorità giudiziaria inferiore erano, tra l'altro, principalmente i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso Atupri del ricorrente, cittadino italiano domiciliato nel Comune di U.________, per l'anno 2022 e per i mesi di gennaio e febbraio 2023, 
che il Tribunale cantonale ha accertato l'affiliazione del ricorrente ad Atupri, come pure l'importo dei relativi premi, pronunciando la sua condanna al pagamento alla stessa dell'importo complessivo di fr. 4'435.40 per i premi personali insoluti per l'anno 2022 e per i mesi di gennaio e febbraio 2023, oltre interessi moratori del 5% nelle modalità menzionate al dispositivo n. 1.2 della sentenza cantonale impugnata, 
che il Tribunale cantonale si è altresì determinato sulla censura del ricorrente secondo cui non dovrebbe pagare i premi e nemmeno essere assoggettato alla giurisdizione svizzera in quanto trustee di un trust che gli consentirebbe di essere sottoposto alla CEDU, concludendo che l'istituzione di un trust non consente di essere esonerato dall'obbligo del pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il ricorrente è soggetto alla LAMal come tutti i cittadini domiciliati in Svizzera, svizzeri e stranieri, e non sono date le eccezioni legali per un esonero da un tale obbligo, 
che il ricorrente domanda la nullità della sentenza cantonale, sollevando segnatamente anche in questa sede il "difetto di soggettività passiva del trustee A.________ e difetto di legittimità dell'imposizione assicurativa" (ricorso, pag. 1), come pure altre non meglio precisate censure relative a un difetto di notifica e a un mancato rispetto del Codice delle obbligazioni, 
che la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e l'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) indicano tuttavia quali sono le persone tenute ad assicurarsi, come pure i soggetti che ne sono esentati eccezionalmente (cfr. art. 3 LAMal e art. 1 segg. OAMal), 
che il ricorrente si limita in sostanza a critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare la violazione del diritto o l'accertamento arbitrario dei fatti del giudice delegato del Tribunale cantonale nell'aver ritenuto che il ricorrente non rientrasse in una delle eccezioni dei soggetti tenuti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, 
che in concreto egli non dimostra di non essere affiliato presso Atupri nel periodo in esame, né di fare parte della cerchia di persone esonerate dal pagamento dei premi LAMal per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 26 febbraio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi