5A_575/2023 15.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_575/2023  
 
 
Sentenza del 15 settembre 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Lorenza Pedrazzini Ghisla, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro il sentenza emanata il 3 luglio 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.17). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di fr. 35'630.50 oltre interessi, indicando quale causa del credito la " violazione dei doveri derivanti dal contratto di mandato quale medico curante/famiglia. Grave negligenza non comunicare il peggioramento di salute all'uff. AI, onde richiedere un adeguamento della rendita. La dott.ssa B.________ già nel 2016 fu richiamata 2 volte perché non aveva dato seguito alla richiesta dell'uff. AI ". Avendo l'escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, A.________ ne ha chiesto il rigetto definitivo. Mediante decisione 14 febbraio 2023 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto l'istanza, ponendo a carico di A.________ spese (fr. 410.--) e ripetibili (fr. 1'200.--). 
Con sentenza 3 luglio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione (v. art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo introdotto il 23 febbraio 2023 da A.________ avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha osservato che egli non si era minimamente confrontato con la motivazione pretorile fondata sull'assenza agli atti di un titolo di rigetto dell'opposizione definitivo (ossia una decisione che accerta la pretesa fatta valere; v. art. 80 cpv. 1 LEF) o provvisorio (ossia un documento firmato dalla parte escussa in cui si riconosce debitrice dell'importo posto in esecuzione; v. art. 82 cpv. 1 LEF). La Corte cantonale ha anche ricordato a A.________ che il fatto di non aver diritto alla via agevolata del rigetto dell'opposizione in procedura sommaria non gli precludeva la via della procedura ordinaria (art. 79 LEF), alla quale lo ha rinviato. 
 
2.  
Con ricorso 4 agosto 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di condannare l'escussa al pagamento di fr. 35'630.50 oltre interessi e di annullare la messa a suo carico di spese e ripetibili di prima sede. Egli ha anche chiesto, implicitamente, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Nel ricorso all'esame il ricorrente invoca l'art. 76 LTF e lamenta la violazione degli art. 6, 7 e 12 Cost., dell'art. 151 CP e del codice deontologico della FMH. Egli ritiene che "a prescindere dagli errori procedurali commessi" sarebbe "illegale che la parte lesa, che non può difendersi, deve soccombere, pur essendo vittima di negligenza grave ed ave[ndo] subito un danno irrilevante", "ovvero il mancato adeguamento della rendita d'invalidità per ben 36 mesi". Egli chiede quindi che "venga emessa una condanna per risarcire il danno cagionato".  
 
3.3. Tale conclusione di merito è tuttavia irricevibile. Quando, come in concreto, l'autorità precedente dichiara inammissibile un gravame cantonale, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'irricevibilità, dato che, in caso di accoglimento del ricorso al Tribunale federale, questo potrebbe soltanto rinviare la causa a tale autorità per l'esame di merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii).  
Con riferimento, appunto, alla questione dell'irricevibilità del reclamo, il ricorrente nemmeno pretende di averlo sufficientemente motivato, ma si limita a sostenere che "non è accettabile che [gli] si rimproverino errori procedurali" considerata la sua mancanza di competenze giuridiche e a richiamare gli art. 6, 7 e 12 Cost. Tale superficiale argomentazione, a sua volta, non soddisfa le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF a un ricorso al Tribunale federale (v. supra consid. 3.1). 
Giova comunque ricordare che - anche se redatti da un non giurista - gli allegati all'indirizzo delle autorità, in particolare i rimedi di diritto, devono di principio soddisfare determinate esigenze. Dagli stessi deve infatti emergere per quali ragioni la decisione contestata viene impugnata e in quale misura la stessa debba essere modificata o annullata. Non si realizza quindi né una violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone una motivazione minima (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2; sentenze 5A_195/2023 del 9 maggio 2023 consid. 3.2.2; 5A_779/2021 del 16 dicembre 2022 consid. 4.3.1). 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La implicita richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 15 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini