8C_566/2023 06.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_566/2023  
 
 
Sentenza del 6 ottobre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, 
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 agosto 2023 (33.2023.11). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 18 agosto 2022, confermata su opposizione il 14 febbraio 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino ha stabilito in fr. 852.- al mese la prestazione complementare spettante a A.________, computando in particolare una pigione di fr. 3'000 quale spesa riconosciuta. 
 
B.  
Con sentenza del 14 agosto 2023 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, ovvero svolti in maniera arbitraria. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Dopo aver ricordato il quadro normativo pertinente nella fattispecie (art. 2, 4, 9 e 10 LPC [RS 831.30]), il Tribunale cantonale ha accertato che dal 1° maggio 2009 il ricorrente locava una camera da letto in uso esclusivo, condividendo con altri inquilini l'utilizzo di una toilette e di un locale doccia. Dal 1° dicembre 2009 egli locava inoltre per fr. 1'246.- (pigione netta) un appartamento di cinque locali (compreso il vano cucina non arredato) e servizio, adibito ad uso commerciale per uffici e spazi espositivi. Ogni altra utilizzazione era contrattualmente esclusa. Indipendentemente dal fatto che il ricorrente trascorresse le sue giornate in quest'ultimo luogo, i giudici cantonali hanno ritenuto che questi locali non potevano essere considerati come parte della sua abitazione, conformemente alla giurisprudenza (DTF 100 V 52). Oltre all'impossibilità di ritenere un'unità abitativa in senso stretto, data la distanza tra i locali utilizzati (850 metri), la destinazione commerciale esclusiva dell'appartamento (decisa dal proprietario, rispettivamente dal piano regolatore del comune) adibito per uffici e spazi espositivi precludeva un uso abitativo del medesimo. La Corte ticinese ha inoltre negato una violazione dell'art. 12 Cost., il ricorrente beneficiando già di prestazioni complementari che gli permettono di condurre un'esistenza dignitosa, certamente in misura superiore al minimo garantito dalla garanzia costituzionale invocata.  
 
2.2. Il ricorrente, retoricamente, chiede se la propria scelta abitativa sia vietata e quali sarebbero i motivi per cui non si potrebbe computare il canone locativo dell'appartamento destinato a "soggiorno/ufficio" e utilizzato durante il giorno. Egli persiste poi esponendo la propria interpretazione del concetto di "una sola abitazione", che non escluderebbe una scissione della stessa in due luoghi diversi; non disporrebbe né "di una seconda camera da letto, né di una seconda cucina, né di un secondo soggiorno, né di un secondo ufficio". Il ricorrente invoca inoltre la violazione dell'art. 12 Cost. Così facendo, egli ripete in questa sede quanto già esposto dinanzi all'autorità precedente, senza tuttavia confrontarsi - come dovrebbe - con i relativi considerandi della sentenza impugnata, omettendo di dimostrare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o la violazione del diritto nell'operato dei giudici cantonali.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 6 ottobre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi