5D_162/2014 17.10.2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_162/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 ottobre 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Federica Pampanin Gadella, 
opponente. 
 
Oggetto 
spese processuali e ripetibili (procedura di modifica 
di una sentenza di divorzio), 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 9 settembre 2014 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con petizione 29 marzo 2011 B.________ ha presentato nei confronti di A.________ un'azione di completamento rispettivamente di modifica della sentenza di divorzio pronunciata in data 11 agosto 2010 da un tribunale lituano; 
che con decisione 26 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano ha statuito sulla petizione, ponendo le spese processuali di fr. 1'200.-- per 1/3 a carico dell'attrice e per 2/3 a carico del convenuto e condannando B.________ e A.________ a versare alla controparte fr. 178.20 rispettivamente fr. 6'980.-- di spese ripetibili; 
che con sentenza 9 settembre 2014 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo introdotto da A.________ contro la ripartizione delle spese processuali e ripetibili decisa dal Pretore; 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale ed il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio, postulando anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); 
che il termine è osservato ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF); 
che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente l'11 settembre 2014; 
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 12 settembre 2014 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere l'11 ottobre 2014; 
che, essendo l'11 ottobre 2014 un sabato, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era lunedì 13 ottobre 2014 (art. 45 cpv. 1 LTF); 
che il ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta tedesca il 13 ottobre 2014, ma la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio soltanto il 14 ottobre 2014; 
che in queste circostanze il ricorso si appalesa tardivo e quindi inammissibile; 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili; 
che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 ottobre 2014 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini