2C_545/2022 07.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_545/2022  
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 giugno 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.76). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, cittadino del Kosovo nato nel..., è arrivato in Svizzera nel 2001, dopo essersi sposato nel Paese di origine con la connazionale B.A.________. Nel settembre 2001 ha ottenuto un permesso di dimora e, dall'ottobre 2006, un'autorizzazione di domicilio.  
Nel 2014, la moglie ha acquisito la cittadinanza elvetica. Dall'unione sono nati due figli, anch'essi cittadini svizzeri. 
 
A.b. Nel febbraio 2002, la famiglia A.________ si è trasferita nel Cantone Zurigo. Nel settembre 2004 ha però fatto rientro nel Cantone Ticino dove, il 5 ottobre successivo, alla ricerca di un impiego, A.A.________ si è iscritto all'Ufficio regionale di collocamento.  
Dal 17 agosto 2005 al 31 dicembre 2005 egli ha preso parte a un programma occupazionale. II 1° marzo 2006 ha invece iniziato a lavorare per un albergo di X.________, dove è restato quale portiere fino al 2014, quando la struttura ha chiuso i battenti. In seguito è stato disoccupato, ha svolto un'attività di autonoleggio (terminata nel 2015 a causa di difficoltà economiche) e ha lavorato a tempo parziale come custode di un immobile di X.________, Comune dove risiede la famiglia. 
 
A.c. L'11 ottobre 2019, A.A.________, che a quel momento si trovava in detenzione, ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino la proroga del termine di controllo del permesso di domicilio. Detto termine è quindi stato prorogato fino al 30 settembre 2024.  
Con giudizio del 14 gennaio 2020 la Corte delle assise criminali di Y.________ ha ritenuto A.A.________ colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) condannandolo a una pena detentiva di quattro anni da espiare, per avere funto da intermediario ed avere alienato, in correità con terzi: a) 155 grammi di cocaina, nel corso del 2014; b) ulteriori 5'092,5 grammi della medesima sostanza, in tre occasioni nel periodo tra il 24 aprile 2015 e il 3 settembre 2015. 
 
B.  
Dopo avere preso atto della condanna menzionata e avere raccolto le osservazioni di A.A.________ (22 aprile 2020), con decisione del 22 giugno 2020 la Sezione della popolazione ha revocato allo stesso il permesso di domicilio di cui disponeva, intimandogli di lasciare il territorio svizzero al momento della scarcerazione. 
Su ricorso, l'agire della Sezione della popolazione è stato tutelato sia dal Consiglio di Stato (26 gennaio 2022) che dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi in merito con sentenza del 9 giugno 2022. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 6 luglio 2022, A.A.________ si è rivolto al Tribunale federale, chiedendo di annullare la sentenza cantonale e confermare il permesso di domicilio. In parallelo, ha domandato il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. 
L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte federale. Con decreto dell'8 luglio 2022 la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è stata accolta. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
L'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2, art. 90 LTF) e da persona legittimata (art. 89 cpv. 1 LTF). 
Concernendo la revoca di un permesso che continuerebbe a produrre effetti giuridici, essa sfugge anche alla clausola prevista dall'art. 83 lett. c n. 2 LTF, di modo che può essere trattata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_760/2022 del 18 ottobre 2022 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); chi ricorre deve però indicare perché il giudizio impugnato lo violerebbe (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Pertanto, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi soltanto alle condizioni previste dall'art. 99 LTF; nova in senso proprio sono esclusi (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
2.2. Nella fattispecie, siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 2.2, da cui risulta che, senza specifiche censure, pure aggiunte e precisazioni non possono essere prese in considerazione).  
Nel contempo, date non sono nemmeno le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per produrre nuove prove (doc. C, che va considerato un novum in senso proprio, perché porta la data del 29 giugno 2022 ed è quindi successivo al giudizio impugnato). 
 
3.  
La procedura ha per oggetto la revoca del permesso di domicilio di un cittadino del Kosovo residente in Svizzera dal 2001. 
 
3.1. Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima di tale data permane però applicabile il diritto anteriore. In caso di revoca di un permesso di domicilio, è determinante il momento in cui è stata avviata la procedura (sentenza 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4.1).  
Nella fattispecie, la procedura di revoca è stata avviata il 22 aprile 2020 (precedente consid. B); la vertenza è quindi retta dal nuovo diritto (sentenza 2C_519/2021 dell'11 novembre 2021 consid. 5.1). 
 
3.2. L'art. 63 cpv. 1 LStrI, prevede tra l'altro che il permesso di domicilio di uno straniero può essere revocato per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, cioè se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI, è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.  
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dalla persona in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 3.2). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1; sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 3.2). 
 
3.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica però solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli è rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (art. 96 LStrI; sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 3.4).  
Quando il provvedimento ha ripercussioni sulla vita privata e/o familiare giusta l'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), un esame analogo va svolto nell'ottica di questa norma (DTF 147 I 268 consid. 5; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).  
 
3.4. Per contro, ad una revoca non osta qui l'art. 63 cpv. 3 LStrI, in vigore dal 1° ottobre 2016 e che prevede che il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura, ma ha rinunciato all'espulsione.  
In effetti, la condanna subita dal ricorrente il 14 gennaio 2020 concerne reati commessi nel 2014 e nel 2015, quindi prima del 1° ottobre 2016 (precedente consid. A.c; DTF 146 II 1 consid. 2.1.2; sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 3.5), di modo che l'art. 63 cpv. 3 LStrl non si applica. 
 
4.  
Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ticinese ha osservato che dati sono due motivi di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. a e art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI). Inoltre, che ad un simile provvedimento non ostano né l'art. 96 LStrI né l'art. 8CEDU. 
Tenuto conto della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti il 14 gennaio 2020 (precedente consid. A.c; pena detentiva di quattro anni da scontare), il ricorrente a ragione non mette in discussione l'esistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 62 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI). Come indicato dalla Corte cantonale, adempiuto è per altro anche il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI (sentenza 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.2). 
A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, il querelato giudizio non lede però nemmeno il principio della proporzionalità, richiamato in relazione agli art. 5 e 13 Cost., 96 LStrI e 8 CEDU. 
 
5.  
 
5.1. L'insorgente invoca una violazione degli art. 5 e 13 Cost., 96 LStrI e 8 CEDU, rimproverando in sostanza al Tribunale amministrativo ticinese di avere attribuito un peso eccessivo alla condanna penale da lui subita, senza tenere sufficientemente conto degli altri elementi relativi alla sua situazione personale, segnatamente della lunga durata del suo soggiorno in Svizzera, della sua integrazione "pienamente riuscita", della relazione con i familiari residenti nel nostro Paese e dell'assenza di legami con il Kosovo, suo Paese di origine.  
Alla luce di queste circostanze, rileva sempre il ricorrente, la revoca del permesso di domicilio non sarebbe dunque proporzionata. 
 
5.2. La revoca di un permesso di domicilio è giustificata solo se, sulla base di una ponderazione globale degli interessi in gioco, risulta proporzionata (art. 96 LStrI; precedente consid. 3.3). Per giurisprudenza, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (DTF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; sentenze 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 6.1; 2C_1105/2018 del 21 giugno 2021 consid. 4.1; 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.1). La durata del soggiorno in Svizzera è un altro criterio molto importante. In effetti, tanto più lunga è la permanenza nel nostro Paese, quanto più la revoca soggiace ad esigenze elevate (DTF 135 II 377 consid. 4.4; sentenze sentenze 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 6.1; 2C_113/2020 del 21 aprile 2020 consid. 6.2).  
Anche nei confronti di stranieri che sono nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese, una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si è macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti -, sia quando una persona si è resa punibile a più riprese (sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 6.2). Dei principi simili valgono anche in presenza di stranieri che non possono essere considerati "di seconda generazione", ma che comunque vivono nel nostro Paese da molto tempo, come il ricorrente (sentenza 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.1). 
 
5.3. Come detto, l'esame della proporzionalità imposto dall'art. 96 LStr è analogo a quello richiesto dall'art. 8 CEDU (sentenze 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.2; 2C_158/2019 del 12 aprile 2019 consid. 5.2; 2C_507/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 4.1), norma alla quale l'insorgente può effettivamente richiamarsi a tutela della sua vita privata e familiare (DTF 144 I 266 consid. 2 e 3). Nel seguito, le censure relative alla violazione dell'art. 96 LStrI e dell'art. 8 CEDU saranno dunque trattate congiuntamente.  
Quanto all'art. 13 Cost., menzionato anch'esso nel ricorso, va rilevato che ha portata identica all'art. 8 CEDU (DTF 138 I 331 consid. 8.3.2; sentenza 2C_586/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 7.1), di modo che le critiche sollevate in tale contesto saranno anch'esse esaminate uno actu con quelle relative all'art. 96 LStrI e all'art. 8 CEDU (nello stesso senso, cfr. sentenza 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.3). 
 
6.  
 
6.1. Nella fattispecie, il ricorrente è giunto in Svizzera nel 2001, all'età di venticinque anni, dopo essersi sposato con la connazionale B.A.________, da cui ha poi avuto due figli. Moglie e figli, coi quali vive, hanno nel frattempo acquisito la cittadinanza svizzera ed egli ha quindi un grande interesse a potere continuare a restare vicino a loro nel nostro Paese, non apparendo d'acchito esigibile che essi partano con lui. Sempre in Svizzera, tra il 2006 e il 2014, il ricorrente è stato anche ininterrottamente impiegato (quale portiere d'albergo) e ha del resto svolto pure altre attività lavorative.  
In queste circostanze, la misura di revoca decisa nei confronti di A.A.________, con conseguente gestione dei rapporti familiari e sociali a distanza, verosimilmente dal Kosovo, lo colpisce pertanto duramente, anche se bisogna pur aggiungere: da un lato, che il primo figlio è oramai maggiorenne, e in relazione ad esso non viene fatto valere nessun rapporto di dipendenza specifico con il padre (art. 8 CEDU), mentre il secondo è anch'egli prossimo al raggiungimento della maggiore età; d'altro lato, che i familiari del ricorrente hanno già dovuto far fronte all'assenza del padre e del marito durante la sua carcerazione (sentenza 2C_998/2020 del 3 giugno 2021 consid. 5.5.1). 
 
6.2. A questi aspetti relativi alla durata del soggiorno così come ai rapporti familiari e sociali, di grande importanza, vanno però contrapposti i reati da lui perpetrati, per i quali è stato condannato con giudizio del 14 gennaio 2020 dalla Corte delle assise criminali di Y.________:  
(a) che sono stati commessi in più occasioni (nel 2014 rispettivamente sull'arco di più mesi nel 2015), attraverso l'intermediazione, il trasporto, la consegna e l'alienazione di cocaina con un "elevato grado di purezza" (precedente consid. A.c; giudizio impugnato, consid. 3.1); 
(b) che riguardano una quantità di cocaina atta a mettere in pericolo un grande numero di persone (sentenza 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.4.2), dato che essa è stata valutata in 5'247,5 g, quindi in un quantitativo molto ingente e che si trova decisamente al di sopra anche della soglia dei 18 g oltre la quale si può parlare di un caso grave giusta l'art. 19 cpv. 2 LStup (DTF 145 IV 312 consid. 2.1); 
(c) che sono stati commessi perseguendo dei meri fini economici, non essendo il ricorrente un tossicodipendente e non avendo egli pertanto la necessità di procurarsi degli stupefacenti anche per il consumo personale (giudizio impugnato, consid. 3.3; DTF 139 I 31 consid. 2.3.3); 
(d) il cui compimento è stato ammesso solo quando non è stato più possibile negare l'evidenza dei fatti rimproveratigli (giudizio impugnato, consid. 3.1; 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.4.2 in fine). 
Simili atti, concernenti quantitativi di stupefacenti così elevati e sanzionati di conseguenza, con una pena detentiva di quattro anni da scontare, ingenerano in effetti un interesse rilevante all'allontanamento di chi li commette, anche quando questa persona è uno straniero che soggiorna nel nostro Paese da tanti anni, come è il caso per l'insorgente (DTF 139 I 16 consid. 2.2.1; sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 6.2), ciò che vale non soltanto nell'ottica dell'art. 96 LStrI ma anche dell'art. 8 CEDU (DTF 139 I 31 consid. 2.3.2; sentenza 2C_609/2020 del 1° febbraio 2021 consid. 3.4, con rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; ANDREAS ZÜND/THOMAS HUGI YAR, Aufenthaltsbeendender Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, EuGRZ 2013, pag. 1 segg., n. 40 segg.). D'altra parte, questi atti non possono nemmeno ancora dirsi lontani nel tempo (sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 5.2). 
 
6.3. Oltre che alla luce dei fatti che hanno portato alla condanna del 14 gennaio 2020 - che a causa della loro gravità non possono che avere un rilievo molto grande e che l'insorgente ha commesso nonostante la vicinanza della moglie e dei figli, mettendo così da solo in pericolo quell'unità familiare alla quale oggi si richiama (sentenza 2C_673/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 5.3) - quella che nel ricorso viene definita come "piena integrazione" va poi ulteriormente sfumata.  
In effetti, benché si tratti senza dubbio di aspetti secondari, va rilevato che l'attività lavorativa del ricorrente ha comunque subito delle interruzioni (tra l'ottobre 2004 e la fine di dicembre del 2005 e nel corso del 2014), che egli ha anche percepito prestazioni assistenziali per fr. 13'498.60 (tra febbraio 2007 e marzo 2008) e che a suo carico sono pendenti esecuzioni per fr. 23'304.65 (giudizio impugnato, consid. 4.5). 
 
6.4. A far propendere la ponderazione in favore dei suoi interessi privati a rimanere in Svizzera, decisivi non sono poi nemmeno gli ulteriori aspetti che l'insorgente mette in risalto nell'impugnativa.  
 
6.4.1. Se infatti è vero che dal 2015 in avanti egli non risulta più avere delinquito, vero è anche che una condotta corretta è attesa da ogni cittadino e che, come risulta dalla sentenza impugnata rispettivamente dalla decisione del 6 maggio 2022 del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, alla quale la sentenza rinvia:  
(a) fino al gennaio 2020, il ricorrente era ancora in attesa di processo; 
(b) prima della pronuncia del giudizio della Corte delle assise criminali di Y.________ del 14 gennaio 2020 egli ha scontato 231 giorni di detenzione preventiva mentre, tra il 14 gennaio 2020 e il 20 maggio 2022, si trovava in carcere a espiare la propria pena; 
(c) liberato condizionalmente il 20 maggio 2022, il ricorrente sottostà a tutt'oggi al periodo di prova deciso dal citato Giudice; 
(d) dal 22 aprile 2020 egli è pure oggetto della procedura che ci occupa, relativa alla revoca del permesso di domicilio a causa della condotta penalmente rilevante tenuta in precedenza. 
 
6.4.2. Inoltre, per quanto l'insorgente sostenga che non vi siano "elementi concreti atti a suffragare un possibile rischio di recidiva" (ricorso, pag. 8), va osservato che in casi come quello in esame, in cui l'accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) non trova applicazione, il rischio di recidiva non è decisivo ma costituisce unicamente un elemento - tra altri - da prendere in considerazione (sentenza 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.4.3). Nel contempo, va rilevato che quando non è applicabile il citato accordo le autorità possono pure fare dei ragionamenti attinenti alla prevenzione generale e che ciò vale ancor più se i reati in gioco sono della natura e della gravità di quelli compiuti qui (sentenze 2C_127/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.3; 2C_805/2014 del 4 marzo 2015 consid. 4.2.2).  
 
6.5. Riguardo al rientro in Kosovo va infine considerato come il giudizio impugnato attesti che - fatta eccezione per un periodo trascorso in Francia - il ricorrente ha vissuto nel proprio Paese di origine fino all'età di 25 anni e che ne conosce lingua e costumi.  
In aggiunta, va poi rilevato: da un lato, che egli non fa valere nessun impedimento specifico oltre a quelli coi quali è confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una lunga assenza e che anche il fatto che il quadro economico che troverà in Kosovo potrà essere più difficile di quello svizzero va ricondotto unicamente al comportamento da lui tenuto (sentenza 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.4.4); d'altro lato, che dopo un congruo lasso di tempo trascorso all'estero, e continuando a mantenere un comportamento corretto, l'insorgente avrà comunque la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti, segnatamente del Cantone di residenza della moglie, chiedendo loro di rivalutare la sua situazione in vista di un ritorno in Svizzera (sentenze 2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. 4.6.3; 2C_956/2014 del 21 agosto 2015 consid. 3 segg.), dalle quali risulta il principio secondo cui un comportamento penalmente rilevante, sanzionato come tale, non può costituire un impedimento duraturo alla concessione di un permesso di soggiorno e che la situazione di una persona condannata può essere riesaminata). 
 
7.  
Per quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 7 febbraio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli