6B_597/2021 05.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_597/2021  
 
 
Sentenza del 5 settembre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, Hurni, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. D.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (atti sessuali con fanciulli), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 aprile 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.337). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nella notte tra il 19 e 20 giugno 2020, E.________ si è rifugiata con i tre figli, A.A.________ (2012), B.A.________ (2014) e C.A.________ (2015), in una casa protetta. Il 20 giugno 2020 ha contattato telefonicamente il dr. med. F.________, spec. FMH in pediatria, affermando che i figli sarebbero vittime di abusi sessuali da parte del padre. Il medesimo giorno, il pediatra ha dapprima telefonato alla polizia giudiziaria SRIP riferendo del colloquio con la madre dei minori, e in seguito effettuato una segnalazione scritta su richiesta della polizia. In quest'ultima il medico ha indicato di conoscere i bambini e i loro genitori dall'agosto 2017, di non aver mai avuto sospetti di maltrattamenti e che nessuno prima di allora mai gli avrebbe riferito di eventuali abusi ai danni dei minori. Egli ha inoltre comunicato di aver visitato C.A.________ il 17 giugno 2020 e di essere rimasto colpito dallo stato della madre, a suo dire molto provata psicologicamente dall'isolamento dovuto alla pandemia. 
 
Sempre il 20 giugno 2020 E.________ ha condotto i tre figli all'ospedale per sottoporli a visite mediche onde certificare eventuali maltrattamenti. L'esame obiettivo dei minori non avrebbe rilevato alcun segno di sospetto abuso sessuale e, in occasione dei colloqui personali effettuati dal medico, i bambini avrebbero negato abusi sessuali o fisici, affermato di non aver alcun timore a tornare a casa dal padre e a stare da soli con lui. 
 
Il 22 giugno 2020 è stata interrogata, in veste di persona informata sui fatti, G.________, bambinaia dei minori dal luglio 2019. Ha, tra l'altro, riferito di non aver mai avuto sospetti di eventuali maltrattamenti ai danni dei bambini. 
 
Il medesimo giorno la polizia ha proceduto all'audizione (videoregistrata) di A.A.________, di B.A.________, di C.A.________ e della loro madre E.________. 
 
A inizio luglio 2020 il direttore dell'istituto scolastico frequentato da A.A.________ ha comunicato al magistrato inquirente l'assenza di segnalazioni da parte del personale didattico ed educativo che destassero preoccupazione, rispettivamente la direttrice di quello frequentato da B.A.________ e C.A.________ l'assenza di segni di maltrattamenti o racconti preoccupanti. 
 
Dopo aver comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione e aver concesso loro un termine per eventuali istanze probatorie, il 13 novembre 2020 il pubblico ministero ha decretato l'abbandono del procedimento a carico del padre dei minori, D.________, in assenza di indizi di reato. 
 
B.  
In veste di rappresentante legale di A.A.________, B.A.________ e C.A.________, E.________ ha presentato reclamo contro il decreto di abbandono, postulandone l'annullamento. Al culmine di un fitto scambio di scritti, con sentenza del 7 aprile 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo e confermato l'abbandono del procedimento in mancanza di elementi suscettibili di corroborare l'ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli a carico dell'imputato. 
 
C.  
Avverso questo giudizio E.________, in nome e per conto dei tre figli, si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale redatto in lingua francese, chiedendo l'annullamento della sentenza della CRP e, in via principale, la continuazione del procedimento penale a carico di D.________, subordinatamente il rinvio della causa all'autorità precedente per nuova decisione. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria e l'adozione del francese quale lingua del procedimento. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in esame è redatto in lingua francese, come consentito dall'art. 42 cpv. 1 LTF, ed è diretto contro una decisione resa in italiano. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 54 cpv. 1 LTF, la lingua del procedimento dinanzi al Tribunale federale e della presente sentenza è dunque l'italiano. Nel gravame d'altronde non è addotto alcun valido motivo per scostarsi dalla regola legale, gli insorgenti affermando unicamente di essere di lingua materna francese, ma non di non comprendere quella italiana. 
 
2.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 333 consid. 1). 
 
 
2.1. Oggetto dell'impugnativa è una decisione pronunciata in materia penale. La via del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è dunque aperta.  
 
2.2. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Secondo la giurisprudenza, spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).  
 
Quando il procedimento si conclude con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (v. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (v. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato chiarire nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti, tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
In concreto, i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi alla CRP. Relativamente all'interesse giuridicamente protetto, affermano di vantare delle pretese in riparazione del torto morale per le lesioni alla loro integrità consecutive ai fatti denunciati. Il reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), oggetto del procedimento penale, costituisce una grave infrazione contro l'integrità sessuale. È evidente che l'abbandono del procedimento è suscettibile di influire negativamente sulle pretese civili che gli accusatori privati potrebbero presentare contro l'imputato in ragione dei fatti denunciati e idonei a cagionare una profonda sofferenza. I presupposti giurisprudenziali per riconoscere la legittimazione ricorsuale sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF sono quindi dati, riservata la precisione che segue. 
 
2.3. Il ricorso in materia penale è inoltrato esclusivamente a nome di A.A.________, B.A.________ e C.A.________, tutti rappresentati dalla loro madre E.________. Se come visto (v. supra consid. 2.2) sono legittimati a contestare l'abbandono del procedimento per presunti reati di cui sarebbero direttamente vittime, non dispongono invece di alcun interesse in relazione a pretesi abusi della polizia, rispettivamente ad asseriti maltrattamenti psicologici ad opera dell'imputato ai danni della madre, l'interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF essendo un interesse personale (DTF 145 IV 161 consid. 3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1). Le relative censure risultano pertanto d'acchito inammissibili.  
 
2.4. Per il resto, il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), è presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) ed è stato consegnato nei termini legali (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 45 cpv. 1 LTF) a un'ambasciata svizzera (art. 48 cpv. 1 LTF). Il gravame appare dunque ricevibile nella forma.  
 
3.  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), tranne se il loro accertamento è stato effettuato in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro decreti di non luogo a procedere o di abbandono. In tale contesto tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 
 
4.  
Dopo aver accertato la regolarità della tenuta del verbale del procedimento e il rispetto delle misure speciali per la protezione delle vittime minorenni, aspetti contestati con il reclamo, la CRP ha passato in rassegna tutti gli elementi raccolti durante l'inchiesta, per poi constatare l'assenza di indizi suscettibili di corroborare l'ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli a carico dell'imputato. Le visite mediche a cui sono stati sottoposti i bambini non hanno rilevato alcun segno di abuso; le persone a contatto con loro non hanno segnalato elementi di sospetto di possibili abusi e i bambini stanno bene, in occasione delle loro audizioni sono apparsi sereni e non hanno manifestato paura o altri sentimenti negativi nei confronti del padre. 
 
4.1. I ricorrenti lamentano un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e rimproverano alla CRP di non aver tenuto conto di una serie di vizi procedurali e di violazioni del diritto della fase istruttoria, in particolare dell'art. 154 CPP. Le irregolarità, segnatamente le condizioni inadeguate del loro interrogatorio e il loro successivo rientro presso il padre senza giustificazione, avrebbero impedito loro di confidarsi. Le domande poste loro sarebbero state orientate, senza lasciar spazio alla possibilità di evocare i fatti che avrebbero subito. Con il suo modo di procedere la polizia si sarebbe preclusa la possibilità di raccogliere prove suscettibili di corroborare l'ipotesi di atti sessuali con fanciulli. La CRP avrebbe inoltre omesso di considerare che la tardiva trasmissione alla loro madre degli atti dell'incarto da parte della loro patrocinatrice, intervenuta unicamente dopo la chiusura dell'istruzione penale, le avrebbe impedito di contestare gli atti dell'inchiesta, i vizi procedurali e di far correggere i fatti inesatti, incompleti ed erronei riportati dalla polizia, con la conseguente perdita delle possibilità di una reale difesa dei minori. Secondo gli insorgenti, la CRP avrebbe riportato i fatti così come presentati nel rapporto di polizia, malgrado la loro inesattezza. Al riguardo rilevano per esempio come i fatti non sarebbero cominciati il 20 giugno 2020 con la segnalazione del medico alla polizia, bensì il 19 giugno 2020 con la rivelazione di C.A.________ alla madre, come non vi sarebbe traccia di dichiarazioni del direttore della casa protetta, di cui si ignorerebbe anche l'identità, in merito allo stato psicologico della madre, né del medico sull'asserito tentativo della madre di influenzare i bambini. I giudici cantonali avrebbero poi omesso di considerare elementi importanti, quali le dichiarazioni della bambinaia sui segni d'aggressività e sulle difficoltà di ascolto di C.A.________ riferiti dalla sua maestra. Avrebbero inoltre valutato in modo arbitrario i referti medici agli atti come pure le dichiarazioni dei ricorrenti e della loro madre. I rapporti medici indicherebbero infatti un sospetto di abusi sessuali, la necessità di procedere a ulteriori accertamenti e la decisione di lasciare la custodia dei minori alla madre fino a lunedì 22 giugno 2020. Sennonché, contrariamente a quanto consigliato, i bambini sarebbero stati poi affidati al padre. Sarebbero state completamente ignorate anche le dichiarazioni della madre degli insorgenti che avrebbe fornito una serie di elementi fattuali importanti e indici evidenti del reato di cui all'art. 187 CP. La CRP avrebbe viepiù trascurato di valutare la comunicazione non verbale dei ricorrenti, segnatamente i segni evidenti di stress manifestati da B.A.________ alla domanda se con il padre giocava a giochi che non le piacevano. Un accertamento dei fatti non arbitrario avrebbe permesso alla Corte cantonale di constatare l'esistenza di un insieme di indizi convergenti sufficiente ad annullare il decreto di abbandono e a imporre il prosieguo del procedimento penale nei confronti dell'imputato.  
 
4.2. Nella misura in cui i ricorrenti si prevalgono implicitamente di una violazione del diritto di essere sentiti per un accesso tardivo all'incarto, la censura si rivela d'acchito infondata. Indirettamente riconoscono che la legale designata a difesa dei loro interessi disponeva degli atti dell'incarto, di modo che sono stati posti nella condizione di far valere i loro diritti di parte. Dalla sentenza impugnata risulta peraltro che, prima di chiudere l'istruzione, il pubblico ministero ha fissato un termine per eventuali istanze probatorie. Si rileva poi che gli insorgenti, direttamente per il tramite della loro madre, hanno in ogni caso potuto contestare, nella procedura di reclamo, gli eventuali vizi procedurali e i fatti di causa, aspetti sui quali l'autorità precedente si è pronunciata e di cui si dirà di seguito.  
 
4.3. Per il resto, i ricorrenti ripropongono in sostanza quanto già sollevato dinanzi alla CRP, senza confrontarsi compiutamente con le argo-mentazioni della sentenza impugnata. Le loro audizioni si sono svolte nel pieno rispetto dell'art. 154 CPP, come già evidenziato dai giudici cantonali. I minori sono giunti con persone di fiducia, sono stati interrogati da persone appositamente formate a tale scopo, assistite da una specialista, circostanza peraltro riconosciuta dall'avvocata che patrocinava gli insorgenti in sede cantonale. Contrariamente a quanto suggerito nel gravame, il fatto che la specialista non sia intervenuta attivamente nel corso delle audizioni non assurge a irregolarità e altro non significa se non che sono state svolte nel pieno rispetto dei bambini e delle regole a loro tutela (v. al riguardo SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed. 2018, n. 9 ad art. 154 CPP; STEFAN WEHRENBERG, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, vol. I, 2a ed. 2014, n. 21 ad art. 154 CPP; WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], vol. I, 3a ed. 2020, n. 12 ad art. 154 CPP; CORALIE DEVAUD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2a ed. 2019, n. 11 ad art. 154 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ed. 2018, n. 10018). Gli interrogatori sono stati videoregistrati e in seguito il funzionario inquirente ha stilato un rapporto d'esecuzione delle audizioni, come pure la specialista. Che il rapporto di quest'ultima non sia stato redatto il medesimo giorno degli interrogatori, come rilevato nel ricorso, nulla muta alla regolarità della procedura adottata. L'art. 154 cpv. 4 lett. f CPP, infatti, impone unicamente l'esecuzione di un rapporto, ma non esige il rispetto di un particolare termine. Come già rilevato dalla CRP, le domande poste ai minori erano precise, chiare e neutre e nessuno di loro ha riferito elementi relativi a possibili abusi, in particolare B.A.________ ha chiaramente negato eventuali comportamenti del padre a lei non graditi e A.A.________ ha auspicato di poter tornare a casa e affermato che tale desiderio è stato espresso anche dalle sue sorelline. Tenuto conto dell'assenza di indizi di reato a carico del padre, al termine della loro audizione i minori sono rientrati al loro domicilio piuttosto che nella struttura protetta ove si era rifugiata la madre. Invano i ricorrenti si prevalgono al riguardo dei referti medici agli atti. Vero è che le lettere di dimissione dei minori preconizzavano di lasciare la custodia dei bambini alla madre, ma questo fino a lunedì 22 giugno 2020, data alla quale sarebbero stati "eseguiti tutti gli accertamenti medico-legali del caso". Si rileva in proposito, da un lato, che i bambini sono rimasti con la madre effettivamente fino al 22 giugno 2020 e, dall'altro lato, che la CRP ha ritenuto che gli accertamenti a cui fanno riferimento sono le audizioni svolte proprio quel giorno e i ricorrenti non sostanziano alcun arbitrio in merito. Si osserva peraltro che, sempre quel giorno, la madre degli insorgenti si trovava in uno stato di grande agitazione, motivo supplementare per cui i minori sono tornati dal padre.  
 
4.4. Quanto alla valutazione delle prove agli atti, non si scorge nessun arbitrio (sulla nozione di arbitrio v. DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
Relativamente alle lettere di dimissione, sotto la voce "diagnosi" figura "sospetto abuso sessuale senza chiari segni all'esame obiettivo" come evidenziato nel ricorso. Sennonché, da una lettura complessiva dei documenti, in particolare alla luce dell'esame obiettivo dei minori nonché del sunto del colloquio tenuto con loro, appare evidente che i medici non hanno inteso esprimere di nutrire tale sospetto, bensì piuttosto designare la ragione degli esami effettuati sui bambini. In effetti, nessun segno di abuso è stato obiettivamente rilevato e gli stessi minori, in occasione del colloquio personale, hanno negato abusi di natura fisica o sessuale da parte del padre, di avere paura di tornare a casa con lui o di stare da soli con lui. Da tali documenti emerge altresì che la madre è apparsa molto agitata e che i suoi racconti sono risultati "molto confusionari". 
 
Per quanto riguarda poi le dichiarazioni agli inquirenti dei ricorrenti e della loro madre, nulla è emerso e del resto nemmeno nel gravame sono riportati esempi concreti di elementi suscettibili di costituire degli indizi di reato, se non asseriti segni di stress di B.A.________, rilevati solo nell'impugnativa, e le asserzioni della madre degli insorgenti. Quest'ultima ha effettivamente affermato che sua figlia C.A.________ le avrebbe riferito che qualcuno le aveva "messo un dito nel culo". Orbene, in questo passaggio ella racconta l'episodio all'origine del procedimento in parola che occorre qui precisare. Secondo gli accertamenti cantonali, non contestati su questo specifico punto, la sera del 19 giugno 2020 C.A.________, seduta sul divano alla presenza della madre e della bambinaia, si è toccata tra le natiche con un dito. Sua madre le ha quindi chiesto il motivo del gesto e se qualcuno glielo avesse già fatto, domandando se non fosse stato per caso il padre. A quel punto C.A.________, che all'epoca aveva poco più di quattro anni e mezzo, ha risposto affermativamente. La bambinaia ha in seguito fatto notare alla madre di aver posto una "domanda suggestiva". Gli elementi forniti dalla madre risultano da una domanda orientata e non neutra alla figlia, che del resto nulla del genere ha rivelato al personale medico e agli inquirenti. 
 
Come rilevato nel ricorso, in occasione del suo interrogatorio, la bambinaia ha effettivamente raccontato che la maestra di C.A.________ ha riscontrato una certa aggressività e delle difficoltà di ascolto nella bambina. Sennonché, il rapporto della direttrice dell'istituto scolastico frequentato dalle due sorelline, fornito sulla scorta delle indicazioni delle loro maestre, non manca di segnalare un comportamento di C.A.________ a volte oppositivo. Ciò nonostante, secondo il personale educativo, le bambine non hanno mai manifestato segni di maltrattamenti o portato a scuola racconti preoccupanti. Sicché nulla può essere dedotto da quanto riferito dalla bambinaia a sostegno delle ipotesi di reato. 
 
Le ulteriori censure ricorsuali afferenti all'accertamento dei fatti risultano irrilevanti per l'esito della causa e in ogni caso infondate. La circostanza che, nell'esporre i fatti, la CRP non abbia seguito un ordine strettamente cronologico, non comporta la loro inesattezza, avendo riportato in modo corretto le date dei diversi eventi e atti di procedura, ciò che del resto non è contestato nell'impugnativa. Quanto alle asserzioni della direttrice della struttura protetta, rispettivamente del medico riportate nel rapporto di polizia e riprese nella parte fattuale della sentenza impugnata, in merito allo stato psicofisico della madre dei ricorrenti e al suo preteso tentativo di influenzare i figli, se è vero che non sono documentate né è nota l'identità degli interessati, esse non hanno alcuna influenza sull'esito del procedimento, come già rilevato nella sentenza impugnata. La CRP ha confermato l'abbandono a carico dell'imputato senza minimamente prendere in considerazione tali contestate asserzioni. 
 
Alla luce di quanto precede, è senza arbitrio che la CRP ha ritenuto la chiara assenza di elementi suscettibili di corroborare l'ipotesi di atti sessuali con fanciulli ai danni degli insorgenti. La conferma del decreto di abbandono risulta pertanto conforme al diritto. 
 
5.  
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato. 
 
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, tenuto conto delle particolarità del caso, questo Tribunale rinuncia a addossare le spese giudiziarie alle parti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alla rappresentante dei ricorrenti, al patrocinatore dell'opponente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 settembre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy