9C_445/2022 27.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_445/2022  
 
 
Sentenza del 27 settembre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Consulenza giuridica andicap, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 agosto 2022 (32.2021.136). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ cittadino svizzero d'origine libanese - giunto in Svizzera nel 1989 - da ultimo attivo quale operaio non qualificato addetto alla vendita di auto usate presso la ditta intestata all'allora moglie, ha presentato una quinta domanda di prestazioni AI nell'aprile 2018, lamentando un peggioramento delle affezioni valetudinarie. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha respinto la domanda di prestazioni con decisione del 2 novembre 2018. Adito su ricorso da A.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con sentenza del 25 ottobre 2019 ha accolto il gravame e retrocesso gli atti all'amministrazione per nuovi approfondimenti medici. In base a questi nuovi esami è stata ritenuta un'incapacità lavorativa nell'attività precedente e in attività adeguata del 30% da marzo 2018 e del 40% da giugno 2020. L'UAI ha determinato un grado d'invalidità per il 2018 del 6.37% (mettendo a confronto un reddito da valido di fr. 37'997.12 [corrispondente al salario determinante per l'anno 2016, accertato nella sentenza cantonale del 27 novembre 2017 concernente una precedente domanda di prestazioni AI, cresciuta incontestata in giudicato, aggiornato al 2018] con il reddito da invalido di fr. 35'577.50 [fr. 47'436.67 quale salario secondo i dati statistici ridotto del 25% in considerazione della valutazione medico-teorica). Da giugno 2020 il grado d'invalidità era invece del 19.77% (salario da valido di fr. 38'343.54 e da invalido di fr. 30'762.62). Con decisione del 17 novembre 2021 l'UAI ha rifiutato le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
B.  
A.________ si è aggravato il 22 dicembre 2021 (timbro postale) al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa e il riconoscimento di una mezza rendita da giugno 2021 (cfr. modifica delle conclusioni con lettera del 10 febbraio 2022). Con sentenza del 16 agosto 2022 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame. 
 
C.  
ll 19 settembre 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale del 16 agosto 2022 e della decisione dell'UAI del 17 novembre 2011 e il riconoscimento del diritto a una mezza rendita d'invalidità da giugno 2021. Postula inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria. 
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, l'UAI con risposta del 4 novembre 2022 ha chiesto di respingerlo, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 e 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'oggetto del contendere concerne il diritto di A.________ a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità nel quadro della nuova domanda di prestazioni inoltrata nell'aprile 2018. Considerate le conclusioni e le motivazioni del ricorrente, è segnatamente litigiosa la valutazione economica alla base della pretesa rendita d'invalidità del 50% a far tempo da giugno 2021. Non è più litigiosa la questione valetudinaria e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa: il ricorrente presenta una capacità lavorativa residua del 70% da marzo 2018 e del 60% da giugno 2020 nell'attività svolta da ultimo di commerciante d'automobili usate e in attività adeguate.  
 
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), la valutazione delle conseguenze economiche, in particolare la determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI; DTF 143 V 295 consid. 2), la nozione di reddito da valido (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2) e quella da invalido sulla base dei dati di cui alla Rilevazione svizzera della struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (RSS; DTF 129 V 472 consid. 4.2.1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, aggiungendo che le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi, comprese quelle riguardanti l'applicazione delle tabelle di cui alla RSS, sono questioni di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3).  
 
2.3. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della LAI (cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). La decisione dell'UAI qui contestata è stata emessa il 17 novembre 2021, ovvero prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (fra molte cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 e 129 V 354 consid. 1 con riferimenti), le disposizioni della LAI e quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) così come la LPGA sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Si rileva che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).  
 
2.4.  
 
2.4.1. Nel caso in esame si tratta della quinta richiesta di prestazioni AI, dopo che le precedenti quattro erano state tutte respinte (la prima domanda del 1995 negata per l'assenza del pagamento dei necessari contributi AVS/AI, la seconda del 1998, la terza del 2005 e la quarta del 2015 respinte per un grado insufficiente d'invalidità).  
 
2.4.2. L'art. 17 cpv. 1 LPGA è applicabile per analogia anche in caso di nuova domanda successiva al rifiuto di una rendita per insufficienza del grado d'invalidità (9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2 con riferimenti). Nel caso in rassegna è incontestato che vi è un motivo di revisione poiché quando è stata respinta la quarta domanda di prestazioni l'inabilità lavorativa era del 20% nell'attività abituale e dello 0% in attività adeguate allo stato di salute, mentre questa inabilità è del 30% da marzo 2018 e del 40% da giugno 2020 sia nell'attività abituale che in quelle adeguate.  
 
3.  
 
3.1. Per quanto attiene al reddito da valido il Tribunale cantonale ha accertato che già in tre precedenti occasioni l'UAI aveva ritenuto determinante il reddito percepito nell'attività di commerciante di autoveicoli usati, esercitata da ultimo fino al 10 marzo 2005 presso la ditta B.________ di Bellinzona, intestata all'allora moglie. Questo reddito era stato confermato con sue sentenze cresciute in giudicato, pertanto la valutazione economica operata dall'amministrazione poteva essere seguita.  
 
3.2. Il ricorrente contesta dapprima che nell'ambito del nuovo esame si sia vincolati dalle precedenti valutazioni. In seguito non condivide che il reddito da valido sia determinato sulla base di quello esercitato da ultimo nel 2005 presso la ditta B.________, in considerazione del fatto che tale impiego non esiste più. Inoltre, dal 2011 egli ha divorziato dalla moglie, sua datrice di lavoro.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente merita tutela quando evidenzia che, se i fatti che giustificano il diritto alla rendita d'invalidità sono cambiati in misura tale da determinare un cambiamento significativo delle circostanze che motivano una revisione, il grado di invalidità deve essere rivalutato sulla base di uno stato di fatto stabilito in modo corretto e completo, senza fare riferimento a precedenti valutazioni dell'invalidità (9C_486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.1 con riferimenti). Nel caso in rassegna si giustifica di effettuare di nuovo il calcolo del confronto dei redditi.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata ma il reddito che otterrebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida. Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito conseguito prima del danno alla salute, adeguandolo all'evoluzione dei salari, in quanto esso è in linea di principio il punto di riferimento, in base all'esperienza comune, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe proseguita. Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante (DTF 144 I 103 consid. 5.3). Se la perdita del lavoro è dovuta a motivi non legati all'invalidità il valore del salario da valido va determinato sulla base dei valori statistici (sentenza 8C_561/2022 del 4 agosto 2023 consid. 5.3.1 con riferimenti).  
 
4.2.2. Dal conto individuale della cassa di compensazione AVS/AI/IPG emerge che il ricorrente ha cominciato a lavorare in Svizzera a far tempo dal 1990 e dal 1998 era dipendente presso la ditta intestata alla moglie, da cui ha divorziato nell' aprile 2011. La ditta non esiste più da svariati anni. Si giustifica pertanto di far riferimento ai dati statistici della RSS, in quanto per motivi non inerenti al peggioramento dello stato valetudinario, egli non potrebbe in ogni modo più svolgere la sua precedente attività di commerciante di auto usate. Torna di conseguenza applicabile la tabella TA1 della RSS. Segnatamente va considerato il salario mensile lordo (valore centrale) per il ramo specifico economico nel settore privato, in concreto il 45 (commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, livello di competenza 1, sesso maschile).  
 
4.3. Per quanto attiene all'uso dei dati statistici, vanno vagliati i dati più recenti pubblicati al momento della decisione (in casu il 17 novembre 2021) in relazione alla situazione della decorrenza della rendita (DTF 143 V 295 consid. 2.3). Nel caso in rassegna vanno utilizzati i dati di cui alla tabella TA1 della RSS 2018, in quanto quelli della RSS 2020 sono stati pubblicati unicamente nell'agosto 2022.  
Il reddito da valido annuale per il 2018 ammonta a fr. 68'380.80, ottenuto considerando un salario mensile lordo di fr. 5'440.-, ramo economico 45-46 (commercio e riparazioni di autoveicoli e motocicli), livello di competenza 1 (attività semplici e ripetitive), settore maschile, riportato su un orario medio di lavoro settimanale di 41.9 ore (ovvero: fr. 5'440.-: 40 x 41.9 x 12). L'importo indicizzato al 2019 (-0.6%) ammonta a fr. 67'970.51, al 2020 (+ 2.1%) ammonta a fr. 69'397.89 e al 2021 a fr. 69'120.29 (- 0.4%). 
 
5.  
 
5.1. In considerazione di quanto già evidenziato in precedenza (cfr. consid. 4.1), si giustifica riesaminare anche il reddito da invalido, da determinare in base ai dati statistici (sul tema cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.2), segnatamente sulla base della RSS 2018, Tabella TA1 (TA1_tirage_skill_level_totale). Il reddito da invalido annuale per il 2018 ammonta a fr. 67'766.67, ottenuto considerando un salario mensile lordo di fr. 5'417, riportato su un orario medio di lavoro settimanale di 41.7 ore (ovvero: fr. 5'417: 40 x 41.7 x 12). L'importo indicizzato al 2019 (+ 0.9%) ammonta a fr. 68'376.57, al 2020 (+ 0.8%) ammonta a fr. 68'923.58 e al 2021 (- 0.2%) ammonta a fr. 68'785.73.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Il reddito da invalido determinato sulla base della RSS può essere ridotto per considerare le particolarità professionali e personali del caso quali il genere e la misura dell'impedimento, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità o il genere di soggiorno e il grado di occupazione, le quali possono, a seconda delle circostanze del caso concreto arrivare al massimo al 25% (DTF 148 V 174 consid. 6.3 e 146 V 16 consid. 4.2). Nel caso di specie l'amministrazione ha ammesso una riduzione massima del 25%, ritenendo una deduzione del 5% per attività leggere e del 20% "per tenere conto degli altri fattori di riduzione", omettendo però di specificare quali fossero. Anzi nello scritto del 2 marzo 2021 l'UAI ha espressamente concluso che non sono date riduzioni per il tasso d'occupazione, per l'età e per gli anni di servizio. Inoltre, le limitazioni della funzionalità, secondo l'UAI, sarebbero già state considerate con la riduzione del rendimento della capacità lavorativa. Ci si può chiedere quali sarebbero gli altri fattori di riduzione sottointesi dall'UAI. La questione - che era in ogni modo ininfluente sul diritto alla rendita d'invalidità nel contesto delle precedenti domande di rendita poiché il grado d'invalidità era comunque inferiore al 40% - non è stata esaminata dall'autorità giudiziaria precedente. Quest'ultima, in considerazione delle particolarità del caso di specie, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla riduzione del salario da invalido (cfr. sul tema, segnatamente, sull'eccesso positivo e negativo del potere d'apprezzamento DTF 146 V 16 consid. 4.2 e DTF 132 V 393 consid. 3.3). In assenza di un esame di questa riduzione da parte dei primi giudici, è necessario procedere a una nuova analisi.  
 
5.2.2. Nel caso in rassegna, considerate le circostanze del caso concreto, si giustifica unicamente una riduzione del 5% per attività leggere. In effetti, è incontestata una capacità lavorativa residua del 70% da marzo 2018 e del 60% da giugno 2020 (che si traduce nella presenza durante tutto il giorno con rendimento ridotto; cfr. rapporto finale del SMR del 23 febbraio 2021 e la successiva valutazione delle attività esigibili esistenti sul mercato ad opera del consulente AI del 7 marzo 2021). Ora con una presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità di svolgere un'attività a tempo pieno (sul tema cfr. sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.4 con riferimenti). La lingua (il ricorrente arrivato in Svizzera nel 1989 e nel frattempo divenuto svizzero e parla italiano), l'età e gli anni di servizio (non erano molti presso la ditta intestata all'ex moglie) non giustificano nessuna riduzione.  
 
5.3. Ne consegue dunque che dal reddito da invalido di cui al consid. 5.1 vanno operate le riduzioni del 30%, rispettivamente da giugno 2020 del 40%, nonché una riduzione supplementare del 5%. Il reddito da invalido da ritenere nel calcolo del raffronto dei redditi per il 2018 ammonta a fr. 45'064.83, a partire dal 1° maggio 2020 a fr. 39'286.44 e per il 2021 a fr. 39'207.86.  
 
6.  
Dal mese di giugno 2021, ossia dopo il termine annuale di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, il ricorrente ha diritto a un quarto di rendita d'invalidità (grado d'invalidità del 43%). Tale percentuale scaturisce dalla messa a confronto del reddito da valido per il 2021 di fr. 69'120.29 con quello da invalido di fr. 39'207.86. Per il periodo precedente, quando vi era un'incapacità lavorativa del 30%, non vi è alcun diritto a una rendita d'invalidità, il grado d'invalidità non raggiungendo il 40% (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). 
 
7.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, che verserà un importo di fr. 2'800.- quali ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 agosto 2022 è annullata e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 17 novembre 2021 è riformata nel senso che il ricorrente ha diritto a un quarto di rendita d'invalidità con effetto dal 1° giugno 2021. 
 
2.  
Le spese giudiziarie innanzi al Tribunale federale di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.  
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 27 settembre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi